LA QUESTIONE DELLA SEDE DI ASSEGNAZIONE DEI MILITARI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR FRIULI VENEZIA GIULIA

*Studio Legale Enrico Antonio Cleopazzo

Ormai da qualche anno si registra un costante incremento del numero di militari che vengono
fatti transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa a seguito del giudizio di permanente non
idoneità al servizio militare incondizionato.
La materia è disciplinata dall’art. 930 del D.Lvo 66/2010 (secondo cui “Il personale delle Forze
armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno
da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della
difesa […]”) e regolata dalla circolare del Ministero della Difesa 43267/B1 del 21.06.2011.
In relazione all’individuazione della nuova sede di servizio, dette fonti attribuiscono ad apposite
commissioni (di Persomil e di Persociv) che si riuniscono mensilmente il compito di soppesare
e contemperare “le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse
pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa”.
Di fatto l’Amministrazione valuta quale incarico poter assegnare all’interessato in base alla
patologia per cui è stato riformato e lo trasferisce nella nuova sede di servizio in base alla
disponibilità di posti nelle tabelle ordinative organiche dei vari reparti con l’unico limite che
questi ultimi siano nella stessa Regione di residenza dell’interessato.
Con sentenza n. 541/2022 il TAR per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di un militare
transitato nei ruoli civili che era stato assegnato ad un reparto distante 50 km dalla sua
residenza.
Il Giudice Amministrativo ha infatti rilevato che innanzitutto non vi era evidenza che
l’Amministrazione avesse opportunamente considerato la condizione psicofisica dell’interessato
che appariva incompatibile con trasferte quotidiane di 50 km. In secondo luogo ha evidenziato
che il transito nei ruoli civili “non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico”, ma
opera soltanto una sua “modificazione, senza cesura alcuna del rapporto medesimo” sicché
l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, quale prioritaria opzione, il mantenimento del
ricorrente presso l’ultima sede di servizio nel ruolo militare. Da ultimo ha sottolineato un
principio che, per quanto intuitivo, viene spesso disatteso ovvero che l’assegnazione del
ricorrente ad una sede più prossima alla residenza, risponde anche a quell’“imprescindibile e
superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione” perché
meglio garantisce il benessere lavorativo e quindi la qualità e continuità del suo servizio.
Ricordo, da ultimo, che l’interessato transitato nei ruoli civili, per valutare la correttezza
dell’operato dell’Amministrazione, ha diritto di accesso ai dati di forza del personale civile dei
reparti militari poiché non incontra il limite della non acquisibilità della consistenza delle forze
militari.

*(Studio Legale convenzionato con ASSODIPRO)

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