IL DINIEGO DLELA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
IMPORTANTE PRONUNCIA DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

ANCHE CHI Eโ€™ ANCORA IN SERVIZIO PUOโ€™ PRESENTARE RICORSO LA PROCEDURA IN PILLOLE

Avv. Enrico Antonio Cleopazzo*

Come noto, il militare che subisca infermitร , lesioni o patologie riconducibili per le quali lโ€™attivitร  lavorativa sia stata causa o concausa determinante, puรฒ chiedere che esse vengano riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Dal riconoscimento di detta dipendenza derivano importanti e plurimi benefici fra i quali, ad esempio:

โ€“ lโ€™equo indennizzo, se lโ€™infermitร  o lesione abbia comportato una menomazione dellโ€™integritร  psico-fisica ascritta ad una delle tabelle (A o B) allegate al DPR 30.12.1981 n. 834;

โ€“ il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dellโ€™infermitร  o lesione riconosciuta;

โ€“ lโ€™esenzione dal ticket sanitario;

โ€“ lโ€™esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilitร  in occasione delle visite fiscali;

โ€“ la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;

โ€“ la maggiorazione dellโ€™anzianitร  di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata unโ€™invaliditร  ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981;

โ€“ la pensione privilegiata;

โ€“ i trattamenti accessori alla pensione privilegiata;

โ€“ lโ€™indennitร  una tantum per patologie di minore entitร .

La procedura per il riconoscimento della causa di servizio รจ attivata dโ€™ufficio quando risulta evidente la connessione col servizio (come succede, ad esempio, negli incidenti in itinere o durante il lavoro) oppure a domanda.

Questโ€™ultima deve essere presentata dal dipendente direttamente allโ€™ufficio o al Comando presso il quale presta servizio entro e non oltre 6 mesi dalla data di conoscibilitร  della riconducibilitร  al servizio delle patologie sofferte.

Eโ€™ necessario che essa sia compiutamente corredata di tutti i documenti,

amministrativi e clinici.

Nel complesso iter amministrativo che ne deriva (regolato dal DPR 29.10.2001 n. 461) vi sono tre passaggi fondamentali:

1 โ€“ lโ€™interessato viene sottoposto a visita dalla Commissione Medica (CMO) che si pronuncia sullโ€™accertamento e la conseguente diagnosi delle forme morbose, del momento di conoscibilitร  delle stesse e delle conseguenze sullโ€™integritร  fisica psichica e sensoriale;

2 – se la Commissione ritiene la patologia ascrivibile a tabella, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime il proprio giudizio circa la riconducibilitร  ad attivitร  lavorativa delle cause produttive dโ€™infermitร  o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e lโ€™infermitร  o lesione;

3 โ€“ lโ€™Amministrazione di appartenenza, su conforme parere del Comitato, si pronuncia sul solo riconoscimento di infermitร  o lesione dipendente da causa di servizio.

RIMEDI CONTRO IL DINIEGO DLELA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.

Con sempre maggior frequenza il Comitato di Verifica nega la dipendenza da causa di servizio delle patologie riconosciute dalle varie CMO.

Contro questo provvedimento che, tra lโ€™altro, pregiudica il diritto a vedersi riconosciuta la pensione privilegiata (PPO), รจ possibile proporre ricorso alla Corte dei Conti che รจ il cosiddetto โ€œGiudice delle Pensioniโ€.

Ma cosa succede se lโ€™interessato รจ ancora in servizio e, quindi, non ha ancora presentato la domanda di PPO (che si presente entro 2 anni dalla cessazione dal servizio attivo)?

Nei vari ricorso presentati dagli interessati, ancora in servizio, che si sono visti negare dal Comitato di Verifica la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, lโ€™INPS ha eccepito che, poichรฉ essi non erano ancora in pensione e, quindi, non avevano ancora fatto al domanda di pensione privilegiata, non potevano impugnare il diniego sulla dipendenza.

Le varie sezioni regionali della Corte dei Conti avevano finora pronunciato in maniera diversificata sullโ€™argomento, alcune accogliendo lโ€™eccezione dellโ€™INPS, altre respingendola con conseguenti diversi esiti dei ricorsi.

Nellโ€™agosto scorso sulla questione si sono pronunciate definitivamente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con la sentenza 12/2023/QM hanno definitivamente stabilito che il ricorso contro il diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio puรฒ essere presentato anche da chi non ha ancora fatto la domanda di pensione privilegiata.

PERCHE' E' CONSIGLIABILE FARE SUBITO IL RICORSO E NON

ATTENDERE DI ANDARE IN PENSIONE

I ricorsi in materia pensionistica, differentemente da quelli al TAR che si devono presentare entro 60 giorni dalla conoscenza dellโ€™atto da impugnare, non hanno termini di prescrizione o di decadenza.

Tuttavia, se qualcuno ha avuto un provvedimento di rigetto รจ opportuno che presenti subito il ricorso alla competente sede Regionale della Corte dei Conti.

Il Giudice, infatti, per poter verificare se il ricorso รจ fondato e, quindi, se il parere del Comitato di Verifica รจ errato, nominerร  un proprio consulente tecnico (quasi sempre una commissione medica ospedaliera) che, esaminati i documenti e sottoposto a visita l'interessato, riferirร  al Giudice se la patologia sofferta sia o meno riconducibile a causa di servizio.

Eโ€™ chiaro che รจ opportuno che detta indagine sia fatta prima possibile sia per lโ€™ipotesi in cui debbano ripetersi alcuni accertamenti diagnostici, sia poter documentare le eventuali cause o concause della patologia.

Basti pensare alle problematiche osteoarticolari che possono derivare da alcune situazioni lavorative come postazioni di lavoro non ergonomiche e non a norma oppure dagli ambienti iperefrigerati.

Se si aspetta di andare in pensione, potrebbe non essere piรน possibile documentare le condizioni di lavoro.

*(Studio Legale Convenzionato con Assodipro)