IL DINIEGO DLELA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
IMPORTANTE PRONUNCIA DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

ANCHE CHI E’ ANCORA IN SERVIZIO PUO’ PRESENTARE RICORSO LA PROCEDURA IN PILLOLE

Avv. Enrico Antonio Cleopazzo*

Come noto, il militare che subisca infermità, lesioni o patologie riconducibili per le quali l’attività lavorativa sia stata causa o concausa determinante, può chiedere che esse vengano riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Dal riconoscimento di detta dipendenza derivano importanti e plurimi benefici fra i quali, ad esempio:

– l’equo indennizzo, se l’infermità o lesione abbia comportato una menomazione dell’integrità psico-fisica ascritta ad una delle tabelle (A o B) allegate al DPR 30.12.1981 n. 834;

– il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità o lesione riconosciuta;

– l’esenzione dal ticket sanitario;

– l’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;

– la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;

– la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981;

– la pensione privilegiata;

– i trattamenti accessori alla pensione privilegiata;

– l’indennità una tantum per patologie di minore entità.

La procedura per il riconoscimento della causa di servizio è attivata d’ufficio quando risulta evidente la connessione col servizio (come succede, ad esempio, negli incidenti in itinere o durante il lavoro) oppure a domanda.

Quest’ultima deve essere presentata dal dipendente direttamente all’ufficio o al Comando presso il quale presta servizio entro e non oltre 6 mesi dalla data di conoscibilità della riconducibilità al servizio delle patologie sofferte.

E’ necessario che essa sia compiutamente corredata di tutti i documenti,

amministrativi e clinici.

Nel complesso iter amministrativo che ne deriva (regolato dal DPR 29.10.2001 n. 461) vi sono tre passaggi fondamentali:

1 – l’interessato viene sottoposto a visita dalla Commissione Medica (CMO) che si pronuncia sull’accertamento e la conseguente diagnosi delle forme morbose, del momento di conoscibilità delle stesse e delle conseguenze sull’integrità fisica psichica e sensoriale;

2 – se la Commissione ritiene la patologia ascrivibile a tabella, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime il proprio giudizio circa la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione;

3 – l’Amministrazione di appartenenza, su conforme parere del Comitato, si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio.

RIMEDI CONTRO IL DINIEGO DLELA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.

Con sempre maggior frequenza il Comitato di Verifica nega la dipendenza da causa di servizio delle patologie riconosciute dalle varie CMO.

Contro questo provvedimento che, tra l’altro, pregiudica il diritto a vedersi riconosciuta la pensione privilegiata (PPO), è possibile proporre ricorso alla Corte dei Conti che è il cosiddetto “Giudice delle Pensioni”.

Ma cosa succede se l’interessato è ancora in servizio e, quindi, non ha ancora presentato la domanda di PPO (che si presente entro 2 anni dalla cessazione dal servizio attivo)?

Nei vari ricorso presentati dagli interessati, ancora in servizio, che si sono visti negare dal Comitato di Verifica la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, l’INPS ha eccepito che, poiché essi non erano ancora in pensione e, quindi, non avevano ancora fatto al domanda di pensione privilegiata, non potevano impugnare il diniego sulla dipendenza.

Le varie sezioni regionali della Corte dei Conti avevano finora pronunciato in maniera diversificata sull’argomento, alcune accogliendo l’eccezione dell’INPS, altre respingendola con conseguenti diversi esiti dei ricorsi.

Nell’agosto scorso sulla questione si sono pronunciate definitivamente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con la sentenza 12/2023/QM hanno definitivamente stabilito che il ricorso contro il diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio può essere presentato anche da chi non ha ancora fatto la domanda di pensione privilegiata.

PERCHE' E' CONSIGLIABILE FARE SUBITO IL RICORSO E NON

ATTENDERE DI ANDARE IN PENSIONE

I ricorsi in materia pensionistica, differentemente da quelli al TAR che si devono presentare entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare, non hanno termini di prescrizione o di decadenza.

Tuttavia, se qualcuno ha avuto un provvedimento di rigetto è opportuno che presenti subito il ricorso alla competente sede Regionale della Corte dei Conti.

Il Giudice, infatti, per poter verificare se il ricorso è fondato e, quindi, se il parere del Comitato di Verifica è errato, nominerà un proprio consulente tecnico (quasi sempre una commissione medica ospedaliera) che, esaminati i documenti e sottoposto a visita l'interessato, riferirà al Giudice se la patologia sofferta sia o meno riconducibile a causa di servizio.

E’ chiaro che è opportuno che detta indagine sia fatta prima possibile sia per l’ipotesi in cui debbano ripetersi alcuni accertamenti diagnostici, sia poter documentare le eventuali cause o concause della patologia.

Basti pensare alle problematiche osteoarticolari che possono derivare da alcune situazioni lavorative come postazioni di lavoro non ergonomiche e non a norma oppure dagli ambienti iperefrigerati.

Se si aspetta di andare in pensione, potrebbe non essere più possibile documentare le condizioni di lavoro.

*(Studio Legale Convenzionato con Assodipro)