IL DINIEGO DLELA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
IMPORTANTE PRONUNCIA DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI
ANCHE CHI Eโ ANCORA IN SERVIZIO PUOโ PRESENTARE RICORSO LA PROCEDURA IN PILLOLE
Avv. Enrico Antonio Cleopazzo*

Come noto, il militare che subisca infermitร , lesioni o patologie riconducibili per le quali lโattivitร lavorativa sia stata causa o concausa determinante, puรฒ chiedere che esse vengano riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
Dal riconoscimento di detta dipendenza derivano importanti e plurimi benefici fra i quali, ad esempio:
โ lโequo indennizzo, se lโinfermitร o lesione abbia comportato una menomazione dellโintegritร psico-fisica ascritta ad una delle tabelle (A o B) allegate al DPR 30.12.1981 n. 834;
โ il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dellโinfermitร o lesione riconosciuta;
โ lโesenzione dal ticket sanitario;
โ lโesenzione dal rispetto delle fasce di reperibilitร in occasione delle visite fiscali;
โ la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;
โ la maggiorazione dellโanzianitร di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata unโinvaliditร ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981;
โ la pensione privilegiata;
โ i trattamenti accessori alla pensione privilegiata;
โ lโindennitร una tantum per patologie di minore entitร .
La procedura per il riconoscimento della causa di servizio รจ attivata dโufficio quando risulta evidente la connessione col servizio (come succede, ad esempio, negli incidenti in itinere o durante il lavoro) oppure a domanda.
Questโultima deve essere presentata dal dipendente direttamente allโufficio o al Comando presso il quale presta servizio entro e non oltre 6 mesi dalla data di conoscibilitร della riconducibilitร al servizio delle patologie sofferte.
Eโ necessario che essa sia compiutamente corredata di tutti i documenti,
amministrativi e clinici.
Nel complesso iter amministrativo che ne deriva (regolato dal DPR 29.10.2001 n. 461) vi sono tre passaggi fondamentali:
1 โ lโinteressato viene sottoposto a visita dalla Commissione Medica (CMO) che si pronuncia sullโaccertamento e la conseguente diagnosi delle forme morbose, del momento di conoscibilitร delle stesse e delle conseguenze sullโintegritร fisica psichica e sensoriale;
2 – se la Commissione ritiene la patologia ascrivibile a tabella, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime il proprio giudizio circa la riconducibilitร ad attivitร lavorativa delle cause produttive dโinfermitร o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e lโinfermitร o lesione;
3 โ lโAmministrazione di appartenenza, su conforme parere del Comitato, si pronuncia sul solo riconoscimento di infermitร o lesione dipendente da causa di servizio.
RIMEDI CONTRO IL DINIEGO DLELA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
Con sempre maggior frequenza il Comitato di Verifica nega la dipendenza da causa di servizio delle patologie riconosciute dalle varie CMO.
Contro questo provvedimento che, tra lโaltro, pregiudica il diritto a vedersi riconosciuta la pensione privilegiata (PPO), รจ possibile proporre ricorso alla Corte dei Conti che รจ il cosiddetto โGiudice delle Pensioniโ.
Ma cosa succede se lโinteressato รจ ancora in servizio e, quindi, non ha ancora presentato la domanda di PPO (che si presente entro 2 anni dalla cessazione dal servizio attivo)?
Nei vari ricorso presentati dagli interessati, ancora in servizio, che si sono visti negare dal Comitato di Verifica la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, lโINPS ha eccepito che, poichรฉ essi non erano ancora in pensione e, quindi, non avevano ancora fatto al domanda di pensione privilegiata, non potevano impugnare il diniego sulla dipendenza.
Le varie sezioni regionali della Corte dei Conti avevano finora pronunciato in maniera diversificata sullโargomento, alcune accogliendo lโeccezione dellโINPS, altre respingendola con conseguenti diversi esiti dei ricorsi.
Nellโagosto scorso sulla questione si sono pronunciate definitivamente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con la sentenza 12/2023/QM hanno definitivamente stabilito che il ricorso contro il diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio puรฒ essere presentato anche da chi non ha ancora fatto la domanda di pensione privilegiata.
PERCHE' E' CONSIGLIABILE FARE SUBITO IL RICORSO E NON
ATTENDERE DI ANDARE IN PENSIONE
I ricorsi in materia pensionistica, differentemente da quelli al TAR che si devono presentare entro 60 giorni dalla conoscenza dellโatto da impugnare, non hanno termini di prescrizione o di decadenza.
Tuttavia, se qualcuno ha avuto un provvedimento di rigetto รจ opportuno che presenti subito il ricorso alla competente sede Regionale della Corte dei Conti.
Il Giudice, infatti, per poter verificare se il ricorso รจ fondato e, quindi, se il parere del Comitato di Verifica รจ errato, nominerร un proprio consulente tecnico (quasi sempre una commissione medica ospedaliera) che, esaminati i documenti e sottoposto a visita l'interessato, riferirร al Giudice se la patologia sofferta sia o meno riconducibile a causa di servizio.
Eโ chiaro che รจ opportuno che detta indagine sia fatta prima possibile sia per lโipotesi in cui debbano ripetersi alcuni accertamenti diagnostici, sia poter documentare le eventuali cause o concause della patologia.
Basti pensare alle problematiche osteoarticolari che possono derivare da alcune situazioni lavorative come postazioni di lavoro non ergonomiche e non a norma oppure dagli ambienti iperefrigerati.
Se si aspetta di andare in pensione, potrebbe non essere piรน possibile documentare le condizioni di lavoro.
*(Studio Legale Convenzionato con Assodipro)