Trasporti regionali gratuiti per i militari regione lazio. Come preannunciato da Assodipro pochi giorni fa, dopo i contatti con la regione, è stata emanata la lettera che regolamenta l’utilizzo.

Lettera di Stato Maggiore Difesa  OGGETTO :  Miglioramento della condizione militare.   Accesso all’istituto della “libera circolazione” sul mezzi del Trasporto   Pubblico della Regione Lazio. Modalità applicative
  A seguito dei contatti avviati tra questo Stato Maggiore e la Regione Lazio volti ad ottenere l’applicazione di quanto previsto dalla L. R. n. 16/2003 art. 45 comma 18 e succ. modificazioni circa la tematica in oggetto, è stato chiarito  che, sulla base del quadro normativo nazionale e regionale, la libera circolazione sui mezzi del Traporto Pubblico Locale (T.P.L.) è concessa a determinati soggetti che con la loro presenza svolgono una funzione di utilità collettiva e, in particolare, aumentano il grado di sicurezza reale sui mezzi di trasporto (le Forze dell’Ordine) o che, grazie alla loro riconoscibilità, aumentano la sicurezza percepita e fungono da deterrente alla commissione di atti illeciti (le FF.AA ed i corpi di vigilanza privata). Tale diritto di libera circolazione viene pertanto riconosciuto sul territorio della regione Lazio ai militari che indossino l’uniforme di servizio e si muovano per motivi di servizio comprovati da apposita attestazione rilasciata dall’Ente di appartenenza.  Per quanto sopra, al fine di conseguire una uniforme attuazione della norma in oggetto, si dispone quanto segue: a. il militare, entro i confini regionali del Lazio può usufruire della libera circolazione sulle linee regionali del trasporto pubblico, nella sola 2° classe dei treni regionali, con esclusione delle tratte e dei servizi non ricompresi nei contratti di servizio delle Ferrovie regionali o a carattere “speciale” (es. il Leonardo Express Roma – Aeroporto Fiumicino), alle seguenti condizioni:
1)  indossi l’uniforme di servizio; 2) per la tratta luogo di residenza/dimora (autorizzata ai sensi del comma 2, dell’art. 744 del TUOM) – sede ove presta servizio; 
(3) per ogni altro spostamento sul territorio regionale effettuato per motivi di servizio;  b. al suindicato personale militare dovrà essere rilasciare apposita certificazione da parte del Comando di appartenenza, secondo apposito  modello attestante: (1) il comune di residenza / dimora (autorizzata ai sensi del comma 2, dell’art. 744 del TUOM); (2) il comune ove è ubicato l’Ente sede di servizio; (3) la tratta coperta dal servizio pubblico regionale che collega le due località sopra indicate (es. Roma – Ciampino), specificando: (a) ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 16/2003 lo spostamento in argomento effettuato dal militare in divisa è per motivi di servizio; (b) in quali giorni e in quale fascia oraria tale spostamento è giustificato, a seconda dell’orario di servizio svolto;  ( n.d.r. questo punto potrebbe creare dei problemi in caso di orari non omogenei o di uscite anticipate o ritardate;  non sarebbe bastato indicare solo i giorni lavorativi con nota per il personale turnista ? ) ….
 
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c. nel caso di spostamenti occasionali sul territorio regionale effettuati per motivi di servizio, il militare dovrà essere provvisto di certificazione specifica rilasciata al Comando di appartenenza indicante l’itinerario da percorrere; d. le stesse modalità si applicano anche per quanto riguarda il trasporto metropolitano per la città di Roma. Posto che non vi è nessun obbligo da parte dell’Aziende di Trasporto Pubblico di rilasciare card o titoli di libera circolazione, l’esigenza del rilascio dei menzionati documenti sorge solo nel caso in cui sia necessario il possesso di uno strumento elettronico per superare le barriere fisiche non vigilate (cd. tornelli della metropolitana) poste in vicinanza dell’aree di utilizzo dei mezzi di trasporto.  Al riguardo sarà cura dello SMD prendere contatti con la competente Aziende del TPL al fine di concordare la modalità più idonea per consentire al personale interessato il superamento di tali ostacoli di natura tecnico-organizzativa. In tale ottica gli Enti in indirizzo dovranno far pervenire, entro il 15/11/2013, il numero del personale militare dipendente che utilizza la metropolitana, per i motivi di cui al punto a., specificando – per ciascuna consistenza numerica – la linea di trasporto interessata (allo stato attuale linea A o linea B o entrambe); e. in relazione ai controlli effettuati dal personale appartenente alle aziende di trasporto in argomento, ancorchè privatizzate, è opportuno evidenziare che la figura del controllore riveste, secondo giurisprudenza consolidata, la carica di “pubblico ufficiale”. Egli ha pertanto l’autorità per verificare, tra l’altro, il possesso dei requisiti e delle certificazioni previsti dalla legge regionale n. 16/2003, art. 45, comma 18 e ss. modifiche per il diritto alla libera circolazione sui mezzi di TPL, così come indicati nel punto a.  3. Poiché il presupposto sostanziale che legittima l’accesso all’istituto della “libera circolazione” è costituito sia dall’aumento della sicurezza reale e percepita che dalla funzione di deterrenza garantite dalla “visibilità” del militare in uniforme, non è infine superfluo richiamare una stretta osservanza di quanto espressamente previsto dalla specifica normativa di settore, con particolare riguardo alle norme di comportamento stabilite dall’art. 732 del TUOM.

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