Ai militari spetta l'indennità di trasferimento d'autorità. Il Tar Puglia conferma diritto a percepire il trattamento economico ex legge 86/2001 per soppressione ente di servizio.

Fonte studio Cataldi.it ; Avv. Laura Lieggi – In materia di indennità di trasferimento ex legge 86/2001, il Tar conferma il diritto dei militari a percepire il trattamento economico spettante dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura, e dalla sede di Altamura alla sede di Lecce. Pubblicata in data 05.05.2016 la sentenza nr. 590/2016 con la quale il Tar Puglia ha confermato che a seguito del trasferimento del 7° Rgt Bersaglieri dalla sede di Bari alla sede di Altamura spetta ai militari trasferiti il pagamento dell'indennità di trasferimento ex L. 86/2001. 
Con la stessa pronuncia è stato anche affermato che tale indennità compete al personale del 31° Rgt Carri trasferito dalla sede di Altamura alla sede di Lecce a seguito della ridislocazione del 7° Rgt Bersaglieri. I ricorrenti, ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa dell'esercito italiano, in servizio permanente ed effettivo fino al 19.12.2012 nelle sedi di Bari e Altamura, riferiscono che, a seguito di una più ampia riorganizzazione degli Enti della Difesa, attuata nel corso del 2012, veniva disposto il ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura e del 31° Reggimento Carri, ai quali rispettivamente appartengono, dalla sede di Altamura a quella di Lecce. Venivano, quindi, destinati alle sedi di Altamura e Lecce con provvedimento d'autorità. Richiamano, ai fini dell'accoglimento della domanda, i precedenti di questo Tribunale che ha riconosciuto, in casi analoghi, il diritto a percepire le indennità e gli emolumenti previsti dall'art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86. Resiste il Ministero della Difesa che eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso notificato il 4.2.2015, benché i provvedimenti di trasferimento risalgano al 2012. Deduce, inoltre, che non si tratterebbe di trasferimenti d'autorità ma a domanda, perché i ricorrenti, invitati ad esprimere il gradimento per una delle sedi disponibili, hanno indicato la sede prescelta, manifestando interesse al trasferimento. I ricorrenti replicano di non avere avuto alcun interesse a trasferirsi, ma sarebbero stati a ciò costretti a causa del mutamento di dislocazione del Reggimento di appartenenza e che, pertanto, i trasferimenti furono disposti nell' interesse dell'Amministrazione, che li avrebbe sollecitati a presentare domanda di trasferimento.
…. “Nell'ambito di tale orientamento è stato affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente…” “Nel caso di specie, come esposto in fatto, i ricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento su evidente sollecitazione della stessa Amministrazione, in vista del ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura.
Ad avviso del Collegio la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d'ufficio, in quanto esso non è avvenuto per libera scelta, ma su indiretta sollecitazione dell'Amministrazione, senza che ciò abbia comportato il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto “d'autorità” e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso” . “..In conclusione, pertanto, anche in considerazione di tale ulteriore linea argomentativa, il ricorso va accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'indennità di cui all'art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86 dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura”.

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