A cura di Assodipro Nazionale : Ennesimo caso di discriminazione e mancanza di tutela dei DIRITTI SUL LAVORO NEL MONDO MILITARE che è SENZA RAPPRESENZA E TUTELA, senza organi di rappresentanza sindacale a tutela di tutto il personale e paga quotidianamente questa grave mancanza di DIRITTI su LAVORO e SALUTE.
Per risolvere tematiche di lavoro e diritti dei militari, anche se ora transitati, senza diritti di rappresentanza sindacale Ci sarà materia per prossime interrogazioni parlamentari ed un RICORSO AL TAR che ci risulta sia in fase di predisposizione.
Speriamo che la Corte Costituzionale , tra qualche mese, quando dovrà esprimere il suo giudizio sui DIRITTI SINDACALI dei militari, equiparandoli finalmente a tutti i lavoratori con diritti sindacali su lavoro e salute, faccia fare un decisivo passo in avanti di democrazia e diritti, riconosciuti in Europa e in sentenze Corte Europea nonché in trattati internazionali, ai CITTADINI LAVORATORI IN UNIFORME.
Liquidazione cassa Sottufficiali al Personale riformato e transitato nell’ impiego civile
La legge di stabilità Decreto legislativo 15 .marzo 2010, n.66 codice dell’ ordinamento militare non riconosce al personale dell’ Arma dei Carabinieri riformato e transitato nell’ impiego civile, il beneficio della cassa sottufficiali perché non espressamente contemplata per la Forza Armata di appartenenza quale presupposto per il riconoscimento del dovuto beneficio, versato dai Militari, cosi come riportato all’art. 1919. della medesima legge
Dal 2010 lo Stato Maggiore della Difesa, rigetta le istanze dei Militari appartenenti all’ Arma dei Carabinieri, adducendo le sottonotate motivazioni” LA FORZA ARMATA DI APPARTENENZA NON E’ CONTEMPLATA NELLA LEGGE QUALE PRESUPPOSTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO
VA RICORDATO E CONSIDERATO che i militari di carriera sono iscritti d’Ufficio al ” Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito” istituto con Regio decreto-Legge 22 giugno 1933, nr. 930 (in Gazzetta Ufficiale l agosto nr. 177).
L’iscrizione obbligatoria comporta l’onere di assicurare agli Iscritti garanzie fondamentali che non sembrano potersi sottrarre alla legislazione primaria che attribuisce agli organi statuari solo la facoltà di adottare provvedimenti riguardanti i tempi e le modalità di erogazione della prestazione.
Come si evince dall art. 7 del citato R.D. ” Il premio di previdenza è corrisposto ai Sottufficiali di carriera del regio esercito, compresi quelli dell ‘Arma dei( Carabinieri reali, che siano iscritti da almeno sei anni al ” Fondo previdenza sottu{ficiali del regio esercito secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale su proposta del ministro per la guerra, di concerto col ministro delle finanze. Il premio
di previdenza è pagato dall atto del collocamentoa riposo ..omiss.” ai sottu{ficiali cessanti dal servizio prima del compimento dei sei anni di appartenza al “Fondo previdenza sottu[fìciali del regio esercito ” saranno restituite le somme versate, insieme con gli interessi maturati. purchè non si tratti di dimissionari o di eliminati comunque al servizio con la perdita del diritto a pensione o indennità…
Con l’avvento del D.lgs 66/2010, la restituzione dei contributi versati è stata legata anche per i sottufficiali dell’esercito e dei Carabinieri alla maturazione del diritto a pensione o vitalizio creando una reale differenziazione discriminatoria fra coloro i quali erano transitati prima dell’introduzione di tale dlgs, (come ad esempio avviene per effetto dell art. 7, primo comma della L. 894/1939 istitutiva della cassa sottufficiali dell’ Aeronautica Militare, così come sostituito per effetto dell art. 2 della L. 88 DEL 1990) che prevede che ai sottufficiali con meno di sei anni di iscrizione che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o che vengano trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell’ Amministrazione dello Stato, è’ restituito l ammontare della somma versata, così come avviene per i sottufficiali della Marina Militare.
L’art. 1919 del citato dlgs 66/2010 inoltre dispone che: L’indennità di cui all’articolo 1914 è dovuta ai sottufficiali della Marina Militare e dell’ Aeronautica Militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono: a) trasferiti nei ruoli dipendenti civili dell’ amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; b) nominati ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
- La disposizione di cui all art. 1917 (art. 1917 restituzione dei contribuiti obbligatori ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cassano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all’ art. 1913 maggiorati degli interessi.
Le predette somme sono reversibili e si applicano al personale: l) trasferito nei ruoli del personale civile dell’ amministrazione dello stato; 2) nominato ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
QUINDI Il decreto legislativo de quo, ha evidenziato una disparità tra le forze armate prevedendo la restituzione delle somme solo ed esclusivamente per i militari della Marina Militare e dell’ Aeronautica che transitano nei ruoli civili, “dimenticando” il personale dell’ Arma dei Carabinieri , discriminandola.
PER RISOLVERE QUESTA PALESE DISCRIMINAZIONE serve un iniziativa politico legislativa che preveda la reintroduzione nell’ordinamento dell’ Arma dei Carabinieri, al fine di equiparare tutte le forze Armate, con contestuale restituzione delle somme versate al Fondo di Previdenza al personale all’ atto del transito nei ruoli civili, così come previsto per la Marina e Aeronautica M. – OCCORRE una modifica dell’ordinamento militare con l’inserimento dell’ Arma dei Carabinieri e Esercito per consentire la RISCOSSIONE DELLE SOMME VERSATE DAL PERSONALE con effetto retroattivo dal 2010.