Il 15 dicembre del 1972 è stata varata la legge nr. 772/72 sull’obiezione di coscienza, cosiddetta “Legge Marcora”. Prima di allora in Italia l'obiezione di coscienza era trattata alla stregua della diserzione (rifiuto di proseguire il servizio di leva) oppure della renitenza (mancata presentazione alla leva).
Per obiezione di coscienza, in generale, si intende il rifiuto di assolvere ad un obbligo di legge. L’obiettore esercita il suo diritto (a disobbedire) in coerenza con le sue convinzioni ideologiche, morali o religiose e si assume personalmente le conseguenze civili e penali che derivano dal suo comportamento.
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Giuseppe Seviroli
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