On. ROSSI , SC, NON c’è lo SCIVOLO d’oro! ecco la spiegazione. Gli ESUBERI-Esentati dal servizio per decreto annuale percepiranno il 70 % dell’ultima busta paga – ARQ solo a 58 anni di età

A cura di Assodipro 
 
L’ON. Rossi, tra l’altro dichiara,  : “ (…) mi sembra di potere rassicurare il personale in quanto sia il transito nella Pubblica amministrazione (ivi comprese possibilità nelle regioni, province, comuni, anche nelle polizie locali) sia l’esenzione, sono due possibilità assolutamente volontarie, così come può chiedere di essere posto volontariamente in aspettativa per riduzione di quadri, chi ha già maturato i requisiti utili per l’accesso al trattamento pensionistico
Tra l’altro il tutto nell’ambito di un contingente fissato a priori, in apposito piano di programmazione triennale
Solo ove non si raggiungano gli obiettivi programmati in detto piano si darà corso ad una obbligatoria aspettativa per riduzione di quadri ma riferita al personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente (60 ) . 
In particolare l’esenzione dal servizio è riferita esclusivamente al personale militare interessato da processi di riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni, nel decennio antecedente al raggiungimento del limite di età, a fronte del riconoscimento, per il periodo di esenzione, di un trattamento economico pari all’85% di quello fisso e continuativo percepito in territorio nazionale al momento del collocamento nella nuova posizione. A tale trattamento, il militare esentato dal servizio può cumulare unicamente un eventuale reddito di lavoro autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi da pubbliche amministrazioni o società e consorzi dalle stesse partecipati. Come detto la remunerazione derivante dall’esenzione è computata sull’85% delle sole competenze fisse e continuative (non più rivalutabili nel tempo) e pertanto il personale “esentato” è destinato a percepire non oltre l’85% dell’80% dell’ultima “busta paga” ovvero circa il 70% di quest’ultima. Ciò tenuto conto che le diverse voci retributive “non fisse e continuative” (in quanto legate all’effettivo impiego), che non rientrano nella base di computo in esame (es. indennità operative eventuali, compensi forfettari d’impiego e di guardia, indennità onnicomprensiva, compenso per lavoro straordinario, fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, indennità di missione, etc.), pur con larga approssimazione, possono essere mediamente stimate in non meno del 20% della “busta paga”.

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