BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. N.65/2015.
Con sentenza n.70/2015, depositata il 30 aprile 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma del Decreto c.d. “Salva Italia (art.24, comma 25, del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214), “nella parte in cui prevede che (pari ad €.1.400,00 circa, n.d.r.), nella misura del 100 per cento>”.
Con D.L. 21.05.2015, n.65, pubblicato sulla G.U. del 21.05.2015, n.116, il Governo ha adottato le disposizioni, con le quali ritiene di aver dato “attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”.
Con legge 17.07.2015, n.109, pubblicata sulla G.U. del 20.07.2015, n.166, il D.L. n.65/2015 è stato convertito, senza alcuna modifica nelle parti che qui rilevano.
In un precedente comunicato, s’è già evidenziato come la decisione dell’Esecutivo, di non procedere al rimborso integrale di quanto dovuto a tutti i pensionati a seguito dell’intervento della Consulta, sia da ritenere elusiva ed in urto con la suddetta decisione e, più in generale, con i principi enucleati dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
Nei prossimi giorni, l’Associazione fornirà, con apposita nota operativa, tutte le indicazioni utili per l’avvio di un’azione giudiziale, della quale intende farsi promotrice, rivolta a ottenere l’applicazione della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale e, quindi, il rimborso in misura integrale o, comunque, non irrisoria – tale essendo da considerare quella stabilita dal Governo e avallata dal Parlamento – di quanto dovuto ai pensionati a titolo di perequazione automatica per gli anni 2012-2013 e seguenti.
Con sentenza n.70/2015, depositata il 30 aprile 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma del Decreto c.d. “Salva Italia (art.24, comma 25, del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214), “nella parte in cui prevede che (pari ad €.1.400,00 circa, n.d.r.), nella misura del 100 per cento>”.
Con D.L. 21.05.2015, n.65, pubblicato sulla G.U. del 21.05.2015, n.116, il Governo ha adottato le disposizioni, con le quali ritiene di aver dato “attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”.
Con legge 17.07.2015, n.109, pubblicata sulla G.U. del 20.07.2015, n.166, il D.L. n.65/2015 è stato convertito, senza alcuna modifica nelle parti che qui rilevano.
In un precedente comunicato, s’è già evidenziato come la decisione dell’Esecutivo, di non procedere al rimborso integrale di quanto dovuto a tutti i pensionati a seguito dell’intervento della Consulta, sia da ritenere elusiva ed in urto con la suddetta decisione e, più in generale, con i principi enucleati dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
Nei prossimi giorni, l’Associazione fornirà, con apposita nota operativa, tutte le indicazioni utili per l’avvio di un’azione giudiziale, della quale intende farsi promotrice, rivolta a ottenere l’applicazione della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale e, quindi, il rimborso in misura integrale o, comunque, non irrisoria – tale essendo da considerare quella stabilita dal Governo e avallata dal Parlamento – di quanto dovuto ai pensionati a titolo di perequazione automatica per gli anni 2012-2013 e seguenti.
Il Presidente Nazionale Emilio Ammiraglia