Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore Esercito; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott.XXXXXX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTOI ricorrenti premettono di prestare o aver prestato servizio nell’Esercito in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), in posizione di rafferma o di congedo per fine ferma, di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 3756 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare indetto con Decreto dirigenziale n. 360 del 11.10.2011 (pubblicato sulla G.U., IV ss., n. del ), prima immissione, e di essersi tutti collocati nella graduatoria finale in posizione utile per la nomina qualora il numero di posti messi a concorso non avesse subito modificazioni.Con il ricorso in esame i predetti impugnano, chiedendone l’annullamento, gli atti indicati in epigrafe con cui è stata disposta la riduzione dei posti messi a concorso, declassandoli dalla posizione di vincitori del concorso a meri idonei; chiedono altresì il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimo operato dell’Amministrazione.Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:1) Violazione del principio del legittimo affidamento secondo la normativa comunitaria vigente; Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90; Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà con il precedente provvedimento con cui si disponeva l’aumento dei posti messi a concorso; Eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia grave e manifesta; incostituzionalità per violazione degli art. 2, 3 e 97 Cost,.2) Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Inapplicabilità delle misure previste dal Decreto Monti alle procedure concorsuali in contestazione;3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 642 del dvo n. 66/2010 relativamente all’applicazione dell’art. 1 co. 11 del DM 306 dell’11.10.2011. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà tra atti.Si è costituto in giudizio il Ministero della Difesa con memoria formale; ha depositato rapporto difensivo della PA e documenti.Non si sono costituti in giudizio i vincitori di concorso intimati.È intervenuta in giudizio la Federconsumatori unitamente a 6 sui iscritti.Con motivi aggiunti è stato impugnato il nuovo bando di concorso, deducendo i seguenti motivi di censura:Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 e dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza economicità trasparenza dell’azione amministrativa; violazione del legittimo affidamento; Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; Eccesso di potere per disparità di trattamento per carenza di motivazione e illogicità manifesta.Con memoria depositata in vista della trattazione del merito del gravame, sono state ulteriormente approfondite le deduzioni rappresentate nell’atto introduttivo.All’udienza pubblica del 10.7.2013 la causa è trattenuta per la decisione.DIRITTOVa in via preliminare disposta l’estromissione dal giudizio della Federconsumatori e dei suoi sei associati intervenuti ad adiuvandum.L’Associazione interveniente, come ente esponenziale di interessi di natura collettiva dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici non è legittimata ad intervenire in un giudizio, come quello in esame, che non ha alcuna incidenza sugli interessi dei soggetti da questa tutelati. Né a tal fine è sufficiente addurre il generico interesse di questi ad “evitare spese inutili”: siffatto interesse non è proprio delle categorie rappresentate dall'Associazione– che, si ripete, ha legittimazione ad agire limitatamente agli atti e ai comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti – ma pertiene indistintamente a tutti i cittadini-contribuenti. Va pertanto disposta l’estromissione del giudizio di tale Associazione in quanto priva di azione a difesa degli interessi della generalità dei consociati.Il ricorso introduttivo è fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.La riduzione dei posti messi a concorso è infatti stata disposta facendo generico riferimento ad esigenze di contenimento della spesa nello stesso esercizio finanziario in cui non solo era stata autorizzata l’assunzione di un numero di militari pari ai posti messi a concorso, ma era stato addirittura disposto l’incremento dei suddetti posti; nonché rispetto alla decisione, successiva, di indire un nuovo bando rimettendo a concorso i medesimi posti già oggetto di tagli.Appare evidente che, operando in tal modo, l’Amministrazione è incorsa nell’eccesso di potere per difetto di motivazione e che la motivazione sulla spesa addotta a supporto della decisione di riduzione dei posti appare pertanto pretestuosa e contraddittoria rispetto al comportamento precedente e successivo della PA che mostra un’altalenante e non coordinata serie di incrementi e riduzioni dei posti operate. . Tali circostanze avrebbero meritato di essere attentamente considerate ed adeguatamente rappresentate negli atti impugnati, che avrebbero dovuto esporre con maggiore chiarezza le ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a determinarsi in tal senso.Peraltro tale onere motivazionale risultava, nella fattispecie, ancor più rafforzato dato che tali operazioni di riduzioni, e successiva rimessa in gioco, dei posti messi a concorso sono stati effettuati quando ormai i nominativi dei vincitori erano noti per essere stata pubblicata la graduatoria di merito interessata dai tagli.Ed infatti, come affermato da ormai pacifico orientamento giurisprudenziale il provvedimento di riduzione dei posti messi a concorso che sia disposto successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito deve essere congruamente motivato. Ciò in quanto l’onere di motivare la decisione di ridurre i posti messi a concorso, comunque sussistente in virtù del principio generale sancito dall’art. 3 della legge n. 241/90, risulta, una volta conclusa la procedura concorsuale, ancor più rafforzato dal fatto che, siccome la riduzione viene operata quando ormai erano stati resi noti i nomi dei vincitori, la scelta di non utilizzare la graduatoria comporta, oltre all’azzerando delle aspettative di reclutamento dei soggetti idonei in essa inseriti, anche l’ulteriore conseguenza del “disconoscimento degli esiti” della procedura concorsuale espletata e quindi, di fatto, si presta ad “eventuali forme subdole di rivalutazione dei risultati dell'organo tecnico che ha già espresso un giudizio” sui candidati dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice (vedi, da ultimo, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 21.11.2012 n. 1969).Tali principi si applicano anche alla fattispecie in esame in cui la riduzione dei posti disponibili per la prima immissione è stata disposta con foglio dello Stato Maggiore dell’Esercito del 24.5.2012 quando erano già noti i risultati della selezione culturale – decreto n. 51 del 8.3.2012 concernente gli esiti di tale prove pubblicato sul sito istituzionale del Ministero – sussistendo anche in questo caso le medesime ragioni che impongono l’onere di motivazione rafforzato in parola sia a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa sia a tutela dell’aspettativa del candidato di poter trarre vantaggio dalla positiva partecipazione alla procedura concorsuale.Ne consegue che, atteso il valore assorbente della censura in esame, il ricorso principale va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti con esso impugnati; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che dovrà, in esecuzione della presente decisione, ripronunciarsi sulla questione.Tanto è sufficiente ad inficiare i provvedimenti impugnati e quindi a disporne l’annullamento in accoglimento della censura in esame, con assorbimento degli altri motivi dedotti.Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con cui è stato impugnato il nuovo bando di concorso, durante la discussione del merito all’udienza pubblica del 10.7.2013 è emerso che, nelle more, è stata approvata la graduatoria finale di detto concorso, sicchè deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella predetta graduatoria, che, in caso di accoglimento del gravame, verrebbero a perdere la posizione di vantaggio derivante dall’inserimento nella stessa; autorizzando sin d’ora il ricorso ai pubblici proclami, mediante la pubblicazione del sunto del gravame e delle relative conclusioni e degli estremi della presente decisione, con indicazione nominativa degli contraddittori necessari. Si prescrive, inoltre, che la notificazione (dei ricorsi e della presente decisione) avvenga nei modi ordinari nei confronti dei vincitori collocati negli ultimi 10 posti in graduatoriaA tali incombenti si dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):- estromette la Federconsumatori ed i suoi iscritti dal giudizio;- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione:- dispone l’integrazione del contraddittorio relativamente ai motivi aggiunti.Fissa, per l’ulteriore e definitiva trattazione del contenzioso, l’udienza pubblica del 19 febbraio 2014Spese al definitivo.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:XXXXXXX, PresidenteXXXXXXX, ConsigliereXXXXXXXX, Consigliere, Estensore