Legge di stabilita’ 2013: LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge di stabilita’ 2013). (GU n.302 del 29-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 212) note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98,99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012. Art. 1 comma 163. All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:«1-bis. L’indennita’ di cui al comma 1 nonche’ ogni altra indennita’ o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorita’ non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
Tagli al personale Militare, 33 mila militari tagliati , decine di enti chiusi e accorpati. NON compete nessuna indennità se trasferiti d’autorità per chiusura ente .
14 Ottobre 2013 |