Comunicato ai Soci ASODIPRO

Con sentenza n.4/2024 depositata in data 11.01.2024, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della Legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in quanto, “avendo
introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi
pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative
di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle
parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost,
quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza,
ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost”.
Prima dell’adozione della suddetta disposizione di cui all’art. 51, comma 3,
della Legge n.388/2000, infatti, la giurisprudenza si era orientata nel senso di
ritenere che l’art. 7, comma 1, del Decreto-Legge n.384 del 1992, convertito in
Legge n.438/1992, avendo prorogato l’efficacia dell’intera disciplina di cui al
d.P.R. n. 44 del 1990, avesse modificato anche la data originariamente stabilita
per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della maggiorazione della
RIA, con conseguente riconoscimento del diritto dei dipendenti pubblici ad
ottenere tale maggiorazione pure in caso di raggiungimento dell’anzianità di
servizio successivamente al 31 dicembre 1990, nonché le ulteriori maggiorazioni
previste dall’art.5 del d.P.R. n.44 del 1990.
La disposizione in questione, dunque, era “preordinata a condizionare l’esito dei
ricorsi collettivi pendenti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si era consolidato
in senso sfavorevole alle amministrazioni pubbliche” e per ciò ne è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale in relazione alla violazione dei suddetti principi in
materia di leggi retroattive.
Il d.P.R. n.44 del 1990 concerneva il trattamento del personale del Comparto
Ministeri. La sentenza n.4/2024 della Corte Costituzionale, dunque, non è stata
pronunciata in relazione diretta alla normativa a suo tempo disciplinante il
trattamento del personale delle Forze Armate.
Tanto preliminarmente chiarito, l’Associazione sta comunque verificando e si
riserva di comunicare al più presto ai propri iscritti se, dalla suddetta pronuncia,
possano derivare effetti favorevoli anche per il personale delle Forze Armate,
che risultino ancora azionabili in giudizio.

Il Presidente Nazionale Assodipro

Natale Pacino

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