| Art. 4 Costituzione
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. |
ü Il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l’assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo Forestale.
ü La “scelta” della gran parte del personale di non tentare l’insidiosa e incerta strada della mobilità non appare pertanto frutto di volontà libera da coazione, quanto piuttosto verosimilmente dal desiderio di non mettere a rischio la propria professionalità (ricollocarsi in altra Amministrazione di diversa natura e con diverse mansioni rispetto al comparto sicurezza), oltre in generale le proprie condizioni lavorative ed economiche, e quindi indirettamente anche familiari. |
| Art. 76 Costituzione
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77 c. 1 Costituzione Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega da parte del Governo:
ü La mancata previsione della facoltà di scelta, nel senso di poter mantenere il precedente stato (militare o civile che sia) senza dover rinunciare all’esercizio delle precedenti funzioni di polizia, quindi la mancata previsione della possibilità di poter comunque scegliere di transitare in altra Forza di Polizia con il medesimo ordinamento, si pone in contrasto con la tradizione normativa rispettata dal legislatore in analoghe riforme, e ciò connota sotto ulteriore profilo l’illegittimità costituzionale del decreto delegato, laddove il Governo, nell’interpretare i principi e criteri direttivi, non ha optato per un’attuazione conforme anche a tale tradizione normativa (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 340 del 2007), ma ha scelto la militarizzazione obbligatoria e non solo facoltativa del personale del Corpo Forestale (ove destinato alla Guardia di Finanza o all’Arma dei Carabinieri), salva la rinuncia di quest’ultimo all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, e peraltro per contingenti assai limitati per la mobilità verso altre Amministrazioni civili. ü Il Governo non si è attenuto a tali criteri e principi direttivi, ma ha reso obbligatorio anche il transito nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare, quando invece il tenore testuale della legge delega (“facoltà di transito” e conseguente “assunzione della relativa condizione”) deponeva chiaramente per il transito nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare, con conseguente assunzione della condizione di militare, solo previa scelta volontaria, conformemente del resto ai principi generali del nostro ordinamento. ü La “militarizzazione” di un corpo di polizia (o l’assorbimento del personale di un corpo di polizia civile in uno militare che è cosa analoga) si pone inoltre in netta controtendenza rispetto ai principi generali del nostro ordinamento e alle linee evolutive di questo nel tempo. Trattandosi, come evidenziato, di una profonda innovazione rispetto al sistema previgente, tale previsione si sarebbe dovuta rinvenire nella legge delega in modo esplicito o comunque dovrebbe essere giustificabile, quantomeno implicitamente, alla luce dei principi e criteri direttivi della stessa legge di delegazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 239 del 2003 e n. 170 del 2007). ü Nulla nella legge delega consentiva al Governo di ritenersi espressamente autorizzato a “militarizzare” il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, quindi a mutare la condizione di quanti vogliono continuare a svolgere le pregresse funzioni e a esercitare tali professionalità. Né la “militarizzazione” si poneva come scelta obbligata o rinvenibile implicitamente nei criteri della legge delega, i quali viceversa sul punto avrebbero semmai dovuto condurre ad una scelta opposta. ü Nelle forze di polizia ad ordinamento militare (Guardia di Finanza e Carabinieri), stando al senso proprio delle parole usate nella delega, il transito del personale del disciolto Corpo Forestale sarebbe dovuto avvenire solo come opzione facoltativa, con il conseguente acquisto della relativa “condizione” (di militare). Si tratta di un’interpretazione, oltre che aderente al senso letterale delle parole utilizzate, anche maggiormente rispettosa dei principi del nostro ordinamento, in cui appunto l’acquisto della condizione di militare è sempre conseguente ad un atto di volontà del singolo.
|
| Parametro costituzionale | Motivi |
| Art. 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. |
ü Il TAR ritiene che l’assorbimento di un Corpo così specializzato in altra Forza di polizia ad ordinamento militare, con smembramento di alcune sue funzioni in altre Forze di polizia e nei Vigili del Fuoco, possa creare diminuzione nella incontestata efficienza assicurata e garantita dal Corpo medesimo a tutela dei menzionati beni di rilevanza costituzionale.
ü E’ irragionevole che tale smembramento dell’organizzazione e delle competenze possa condurre ad una razionalizzazione dei costi e ad una semplificazione organizzativa, mantenendo gli stessi standard qualitativi acquisiti in anni di storia. |
| Art. 9 Costituzione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Art. 32 Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Art. 81 Costituzione Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. |
ü Appaiono violati gli articoli 9 e 32 della Costituzione, in relazione all’articolo 81 della medesima Carta come recentemente interpretato nella sentenza n. 275 del 2016 della Corte costituzionale, laddove, per mere esigenze di bilancio e con operazione meramente ragionieristica di contenimento dei costi, si è ritenuto di smembrare un Corpo che nella sua lunga storia ha maturato un riconosciuto e consolidato bagaglio specialistico nella tutela dei beni ambientali.
ü Secondo la Corte Costituzionale, il diritto alla tutela e salvaguardia del bene ambiente rappresenta un diritto fondamentale della persona che si rinviene negli articoli 9 e 32 della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 641 del 1987). Poiché quindi il diritto alla tutela e salvaguardia dell’ambiente rientra nell’ambito di tutela del diritto alla salute, deve ritenersi che anch’esso sia un diritto incomprimibile, e perciò non sacrificabile per mere esigenze di bilancio e risparmio di spesa (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 275 del 2016). ü Appare del tutto contraddittorio voler razionalizzare i costi – vale a dire perseguire un risparmio di spesa mantenendo gli attuali livelli di presidio dell’ambiente e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni da attribuire – smembrando un Corpo di Polizia a competenza specialistica che non ha significative sovrapposizioni di funzioni e professionalità con le altre esistenti.
|
Donne e Uomini dell’ Ex Corpo Forestale,cittadini e TAR chiedono : “RIDATECI IL CORPO FORESTALE” ! E’ Costituzionale aver soppresso un Corpo Civile Militarizzandolo per Decreto ? Utile e interessante SCHEDA sulla bellissima e completa Ordinanza TAR Abruzzo.
20 Agosto 2017 |


