FORZA TAR E FORZA CORTE COSTITUZIONALE. Mina sulla pessima riforma Renzi Madia sulla MILITARIZZAZIONE FORZATA DEL CORPO FORESTALE nei CC. Tar Pescara : “ Non appare logico ne razionale ritenere che la militarizzazione comporti maggiore efficienza “. Mai più diritti cancellati, negati o compressi.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 24 del 2017, proposto da…. : contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa

1.- La questione sottoposta al Giudice rimettente.

Il ricorrente, vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, impugna il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 81278 del 31 ottobre 2016, recante “l’individuazione delle unità di personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato assegnate all’Arma dei Carabinieri”, con cui è stata disposta la sua assegnazione all’Arma dei Carabinieri; chiedendo altresì il risarcimento dei danni consequenziali. (…..)3.- Sulla illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2,3 commi 1 e 2,4,76 e 77 comma 1 della Costituzione, secondo quanto si specificherà in dettaglio nel rilevare i singoli profili di incostituzionalità.

3.1. – Violazione degli articoli 2 e 4 della Costituzione, e in particolare dell’articolo 2, laddove non è stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo Forestale nel consentire le limitazioni, all’esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di militare; e dell’articolo 4, laddove il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l’assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo Forestale. Violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione, laddove, in contrasto con la precedente tradizione normativa e quindi con i principi e criteri direttivi di delegazione, non è stato consentito al personale del disciolto Corpo Forestale di scegliere di transitare in altra Forza di Polizia ad ordinamento civile.

Lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l’assorbimento della maggior parte delle sue funzioni e personale nell’Arma dei Carabinieri è stato disposto dagli articoli 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, in attuazione della delega conferita dall’articolo 8 comma 1 lett. a) della legge n. 124 del 2015.  (…) Sotto i profili appena illustrati, ad avviso del rimettente, appaiono quindi violati gli articoli 2 e 4 della Costituzione, in particolare l’articolo 2 laddove non è stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo Forestale nel consentire le limitazioni, all’esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di militare (cfr. l’articolo 1465 comma 1 del d.lgs. n. 66 del 2010 ove peraltro appare delegificata la regolamentazione di tali limiti a differenza di quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 del d.lgs. n. 545 del 1986; nonché l’articolo l’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, con specifico riferimento ai diritti sindacali); e l’articolo 4, laddove il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l’assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo Forestale. (….) 3.3. – Violazione dell’articolo 3 commi 1 e 2 della Costituzione, laddove la scelta operata dal Governo di militarizzare il personale del disciolto Corpo Forestale, a fronte del notevole sacrificio imposto al personale stesso, non appare proporzionale allo scopo del mantenimento dell’efficienza che al Corpo è sempre stata riconosciuta; nonché violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione per il contrasto, della scelta di “rimilitarizzare” il Corpo Forestale, con la precedente tradizione normativa riguardante sia le altre Forze di polizia che lo stesso Corpo Forestale.

Si ritiene che tutti i menzionati articoli del d.lgs. n. 177 del 2016 siano appunto illegittimi, per violazione degli articoli 2 e 4 della Costituzione, come già illustrato, laddove impongono al personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato di transitare in altra Forza di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri in via generale, o Guardia di Finanza per coloro i quali esercitavano le funzioni specifiche ad essa trasferite), pena l’assoggettamento a procedure di mobilità di esito incerto e che possono determinare un peggioramento delle condizioni economiche e di status e finanche il collocamento in disponibilità per 24 mesi, con riduzione dello stipendio all’80%. (…)Viceversa, nulla nella legge delega consentiva al Governo di ritenersi espressamente autorizzato a “militarizzare” il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, quindi a mutare la condizione di quanti vogliono continuare a svolgere le pregresse funzioni e a esercitare tali professionalità.

Né la “militarizzazione” si poneva come scelta obbligata o rinvenibile implicitamente nei criteri della legge delega, i quali viceversa sul punto avrebbero semmai dovuto condurre ad una scelta opposta, come sarà subito illustrato anche nel prossimo paragrafo. ……..– Per tutte le considerazioni suesposte, la questione di costituzionalità appare rilevante e non manifestamente infondata, atteso che le norme suindicate appaiono violare gli articoli della Costituzione come dettagliatamente sopraindicati.

Occorre pertanto rimettere la questione alla Corte costituzionale sospendendo la pronuncia nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima),

riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese,

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 lett. a) della legge n.124 del 2015, per contrasto con gli articoli 3 primo e secondo comma, 9,32,76, 77 primo comma, e 81 della Costituzione; ritenuta altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2,3 primo e secondo comma,4,76 e 77 primo comma della Costituzione, secondo quanto specificato in dettaglio nel rilevare i singoli profili di incostituzionalità.

continua in pag 3

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