Il PdM, con il supporto del vicepresidente della Camera Roberto GIACHETTI, presenta emendamenti al ddl Madia, riforma della PA. Riorganizzazioni e Diritti.

A cura di Assodipro Roma
Di seguito pubblichiamo le proposte emendative presentate dal  Partito per la tutela dei diritti di militari e Forze di polizia (Pdm) a cura di Luca Comellini, nell'ambito della discussione parlamentare del ddl Madia, riforma della PA.  EMENDAMENTI  che rappresentano , secondo Comellini del Partito diritti Militari : “  la naturale prosecuzione dell'azione politica iniziata lo scorso 6 maggio 2014 con la conferenza stampa sulla razionalizzazione della spese militari fatta con il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti che, come già fece durante i lavori del DL 90/2014 e la legge di stabilità 2015, anche in questa occasione ci ha voluto supportare con convinzione presentando a sua firma i nostri 7 emendamenti”.
Come Assodipro rileviamo che uno degli emendamenti presentati riguarda I DIRITTI SINDACALI e la RIDUZIONE DELLE RILEVANTI SPESE ( circa 4 MILIONI DI EURO ANNO ) a carico dello stato dell’attuale sistema di Rappresentanza Militare , ed è  in sintonia con le recenti Sentenze della Corte Europea dei Diritti nelle quali si afferma che – ai militari non può essere negato il diritto di costituire sindacati –   

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
 
  Articolo 9-bis (delega al Governo per emanare un regolamento per l'estensione dei diritti sindacali a talune categorie di lavoratori della pubblica amministrazione) 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1 aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello Stato. 
  3. Il giorno dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX, capo I dei decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate. 
9. 03. Giachetti.

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EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL C. 3098 DA ON. ROBERTO GIACHETTI (PD) Dopo l'articolo 7 inserire il seguente: Art. 7-ter 
(Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo). Art. 7-bis 
(Delega al Governo in materia di ridefinizione della dipendenza gerarchica e delle funzioni dell'Arma dei carabinieri e modifica all'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente la dotazione di personale del Dipartimento della pubblica sicurezza). Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:   Articolo 9-bis (Delega al Governo per la revisione del servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate e di altre amministrazioni dello Stato) 

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente: 
  Articolo 9-bis (delega al Governo per emanare un regolamento per l'estensione dei diritti sindacali a talune categorie di lavoratori della pubblica amministrazione) 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1 aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello Stato. 
  3. Il giorno dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX, capo I dei decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate. 
9. 03. Giachetti. Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: «Art. 12-bis. 
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e per la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).   Dopo l'articolo 18, inserire il seguente: «Art. 19. 
(Delega al Governo in materia di revisione del codice penale militare di pace e della giurisdizione militare).                   EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL C. 3098 DA ON. ROBERTO GIACHETTI (PD) Dopo l'articolo 7 inserire il seguente: Art. 7-ter 
(Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo).    1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione, l'ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria, comprese le attribuzioni funzionali dell'autorità di vertice e la conseguente soppressione del Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
   a) il Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assume la denominazione di Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze; 
   b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è collocato nell'ambito del Corpo della polizia tributaria, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.    2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. 
   3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. 
  5. A decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato. 
7. 017. Giachetti.   Dopo l'articolo 7 inserire il seguente: Art. 7-bis 
(Delega al Governo in materia di ridefinizione della dipendenza gerarchica e delle funzioni dell'Arma dei carabinieri e modifica all'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente la dotazione di personale del Dipartimento della pubblica sicurezza).    1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.    2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. 
  3. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: 
   «Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati»    4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. 
  6. A decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato. 
7. 016. Giachetti. Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:   Articolo 9-bis (Delega al Governo per la revisione del servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate e di altre amministrazioni dello Stato) 
  1. In attesa dell'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione, l'ordinamento e i compiti dei sacerdoti della Chiesa cattolica che prestano la loro opera di assistenza spirituale al personale delle Pubbliche amministrazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica è disimpegnato da sacerdoti cattolici senza oneri a carico del bilancio dello Stato; 
   b) l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente lettera a)
   c)  dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. 
  4. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di cui al comma 1, il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato. 
   5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato. 
9. 02. Giachetti.   Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:   Articolo 9-bis (Delega al Governo per attuare disposizioni correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di attribuzione del grado di vertice per determinati Corpi e Armi). 
  1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti revisione di alcune norme contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a)  prevedere che all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che da almeno un anno riveste senza demerito il grado di maggior generale o corrispondenti, compiuto il 63o anno di età, è conferita la promozione ad anzianità al grado di tenente generale o corrispondenti, previo giudizio d'idoneità da parte della competente Commissione di avanzamento; 
   b) prevedere che la promozione è effettuata in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti e in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti; 
   c) prevedere che all'onere derivante dall'attuazione dei criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), non superiori a 202 mila euro all'anno si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 582 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. 
9. 01. Giachetti.   Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente: 
  Articolo 9-bis (delega al Governo per emanare un regolamento per l'estensione dei diritti sindacali a talune categorie di lavoratori della pubblica amministrazione) 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1 aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello Stato. 
  3. Il giorno dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX, capo I dei decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate. 
9. 03. Giachetti. Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: «Art. 12-bis. 
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e per la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).    1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e per realizzare la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al fine di garantire l'effettiva equiordinazione delle figure professionali omogenee del Comparto sicurezza e difesa e del corrispondente trattamento economico, in applicazione dei principi dettati dalla Costituzione, il Governo, su proposta della Commissione di cui al seguente comma, sentiti i pareri del Ministro della difesa del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da: 
   a) 5 membri designati dalle organizzazioni sindacali Comparto sicurezza, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
   b) 5 membri designati dal Consiglio Centrale della rappresentanza militare (Co.Ce.R.), previa indicazione dei corrispondenti Consigli Intermedi (Co.I.R.) e dei Consigli di base (Co.Ba.R.) della rappresentanza militare; 
   c) 1 membro designato dal Ministro della difesa; 
   d) 1 membro designato dal Ministro dell'interno; 
   e) 1 membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.    3. I membri della Commissione di cui al precedente comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì a nominare il Presidente della Commissione e ne stabilisce le funzioni, i compiti e le risorse per l'assolvimento del mandato e per garantire il funzionamento della Commissione medesima. Gli incarichi di cui al presente comma sono svolti a titolo gratuito. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: 
   a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia trattamento economico; 
   b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
   c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia; 
   d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; 
   e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; 
   f) il processo di revisione del trattamento economico non comporta incremento di risorse finanziarie, fermo restando il livello delle medesime attribuite al bilancio dei ministeri interessati alla data del 31 dicembre 2010. Eventuali risorse aggiuntive necessarie per l'attuazione della riforma dovranno essere individuate con provvedimento di riduzione delle spese del medesimi ministeri.    5. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. 
  7. A decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato». 
12. 01. Giachetti.     Dopo l'articolo 18, inserire il seguente: «Art. 19. 
(Delega al Governo in materia di revisione del codice penale militare di pace e della giurisdizione militare).    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, da esprimere entro novanta giorni dalla data di assegnazione, un decreto legislativo recante il nuovo codice penale militare di pace, comprensivo delle disposizioni penali intese ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel corso delle missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento. Il codice penale militare di pace di cui al precedente periodo entra in vigore decorso un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dal presente comma. 
   2. Allo scopo di procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, il Governo è altresì delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi attenendosi ai princìpi e criteri direttivi indicati dal successivo comma 8. 
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal successivi commi 7 e 8. 
  4. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  5. A decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e 2 i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato. 
  6. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 3, il Governo si attiene, in conformità ai princìpi della Costituzione e del diritto internazionale, con particolare riguardo alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
   a) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi generali di seguito indicati: 
    1) dare attuazione ai princìpi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza; 
     2) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune; 
   b) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi specifici di seguito indicati: 
    1) prevedere che la legge penale militare si applica ai militari in servizio e a quelli considerati tali; 
     2) prevedere che rientrano tra i militari gli appartenenti all'Esercito, alla Marina militare, all'Aeronautica militare, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di finanza e le persone che a norma di legge acquistano tale qualità, e che sotto la denominazione di Forze armate agli effetti del codice penale militare di pace sono intese le forze militari indicate dal presente numero; 
    3) prevedere che agli effetti della legge penale il servizio inizia per il militare dal momento stabilito per la presentazione, se questa è obbligatoria, o dal momento dell'effettiva presentazione negli altri casi, e termina con il collocamento in congedo, ovvero a seguito della dichiarazione di inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato pronunciata dai competenti organi sanitari; 
    4) prevedere che agli effetti della legge penale militare sono considerati in servizio i militari in stato di assenza arbitraria, quelli collocati in aspettativa, sospesi dal servizio o dall'impiego, nonché quelli in congedo illimitato durante l'espiazione della reclusione militare o comunque in stato di custodia cautelare in carcere militare per reato soggetto alla giurisdizione militare. La legge determina gli altri casi nei quali i militari sono considerati in servizio; 
    5) prevedere che la legge penale militare si applica in ogni caso ai militari in congedo illimitato quando commettono alcuno dei reati previsti dai numeri 27), 28), 34), 35), 36), 37), 38) e 40), nonché quello di cui al numero 46), con riferimento alle fattispecie indicate nei numeri 34), 35), 36), 37), 38) e 40), che in tali circostanze si applicano le disposizioni di cui ai numeri 48) e 49) e che la legge penale militare si applica altresì ai militari in congedo illimitato che commettono il reato di cui al numero 73); 
    6) prevedere che la legge penale militare si applica ai piloti e ai comandanti di navi mercantili o di aeromobili civili nelle particolari condizioni di cui ai numeri da 116) a 121) per i reati ivi descritti e che agli effetti della legge penale militare sono navi e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le navi e gli aeromobili trasformati in navi e in aeromobili da guerra e ogni altra nave e aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alle dipendenze di un comandante militare; 
    7) prevedere: 
      7.1) che, al di fuori dei casi previsti dai numeri 4) e 5), i militari in congedo sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle Forze armate dello Stato; 
     7.2) che, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, le persone estranee alle Forze armate dello Stato che concorrono a commettere un reato militare sono soggette alla legge penale militare e che alle persone estranee alle Forze armate dello Stato che commettono i fatti di cui ai numeri 67), 68) e 69) si applicano le pene stabilite per i militari; in tale ultimo caso il giudice può diminuire la pena; 
    8) prevedere che la legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio, anche se scoperti o giudicati quando il colpevole si trova in congedo o ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato; 
    9) prevedere che la legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle Forze armate dello Stato, anche se posteriormente alla commissione del reato è stata dichiarata la nullità dell'arruolamento o l'incapacità di appartenere alle Forze stesse, e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi; 
    10) prevedere che è punito secondo la legge italiana, nell'osservanza delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, il militare che commette un reato militare all'estero in territorio ove hanno luogo le operazioni militari armate o nei territori di soggiorno o di transito delle Forze armate dello Stato o se comunque ivi si trovi per ragioni di servizio. Nei rimanenti casi si applicano le disposizioni del codice penale in materia di reati commessi all'estero e la competenza per la richiesta di procedimento è attribuita al Ministro individuato ai sensi del numero 53); 
    11) prevedere che le disposizioni del codice penale militare di pace si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra in quanto non sia stabilito diversamente; 
    12) prevedere che i reati militari sono puniti con la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa, secondo le disposizioni del codice penale, e che nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militare, ancorché non più in servizio attivo, salvo che alla condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, la pena della reclusione viene convertita in reclusione militare per uguale durata, da scontare negli stabilimenti militari di pena, con l'applicazione delle disposizioni comuni in materia di pene accessorie e di altri effetti penali della condanna. Fermo restando quanto indicato nei primo periodo, la previsione della pena della reclusione militare come sanzione inflitta da altre leggi si intende riferita alla reclusione; 
    13) prevedere che la reclusione militare è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che, per quanto non specificamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia di reclusione; 
    14) prevedere che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato; 
     15) prevedere che costituisce reato militare qualunque violazione del codice penale militare di pace o di altre leggi penali militari ovvero qualunque reato qualificato come tale dalla legge; 
    16) prevedere che non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, e che la legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato ad usare le armi o altro mezzo di coazione fisica; 
    17) prevedere che agli effetti della legge penale militare sotto la denominazione di violenza sono compresi l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi; 
    18) prevedere che non è punibile il militare che ha commesso il fatto costituente reato perché costretto dalla necessità di impedire i reati di cui ai numeri 81) e 82) ovvero il saccheggio, la devastazione o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile; 
    19) prevedere l'applicabilità delle disposizioni del codice penale in materia di eccesso colposo anche alle fattispecie di cui ai numeri 16) e 18); 
     20) prevedere che, se un fatto costituente reato è commesso in esecuzione di un ordine, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato; 
    21) prevedere che oltre alle circostanze previste dal codice penale: 
     21.1) aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali: 
      21.1.1) l'aver agito per timore di un pericolo al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi; 
      21.1.2) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando; 
       21.1.3) l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare; 
      21.1.4) l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari; 
      21.1.5) l'avere commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per servizio; 
     21.2) attenua il reato militare l'aver agito per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari; 
     22) prevedere che in caso di concorso di persone nel reato militare, oltre che nelle ipotesi previste dal codice penale, la pena è aumentata per il superiore che è concorso con un inferiore; 
    23) confermare l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi irrogate per reati militari, definendone il contenuto e i limiti di applicazione in modo conforme a quanto previsto dalla legge penale comune, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato; 
     24) confermare l'applicabilità al condannato durante l'espiazione della reclusione militare, per quanto non previsto dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, della disciplina di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato: 
      24.1) prevedendo che all'affidamento in prova del condannato militare, di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, si applicano le limitazioni previste dagli articoli 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 
      24.2) coordinando le fattispecie alle quali è fatto riferimento nell'articolo 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, con le corrispondenti fattispecie di reato militare introdotte nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge; 
    25) prevedere che: 
      25.1) la pena della reclusione inflitta per reati comuni al militare in servizio permanente che non ha riportato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita con la reclusione militare di pari durata; 
     25.2) nei casi di concorso di reato militare e di reato comune, ascritto a militare in servizio temporaneo, è esclusa la conversione della pena anche per il reato militare, e al di fuori di tali casi la pena detentiva irrogata al militare in servizio temporaneo per il reato militare, convertita in reclusione militare, è espiata prima della pena detentiva irrogata per il reato comune; 
    26) prevedere che nei confronti del condannato che ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato o il cui arruolamento è stato dichiarato nullo non si provvede alla conversione della reclusione in reclusione militare e la conversione eventualmente disposta è revocata; 
    27) prevedere che il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli 241, 242, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 289-bis del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione, e che il militare che commette alcuno dei delitti previsti dall'articolo 284 del medesimo codice penale è punito con l'ergastolo; 
    28) prevedere che è punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà, il militare: 
     28.1) che commette istigazione o cospirazione dirette al compimento dei reati di cui al numero 27); 
     28.2) che promuove, costituisce od organizza una banda armata diretta a commettere i reati di cui al numero 27); 
     29) prevedere che il militare che offende l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci è punito con la reclusione da uno a sei anni; 
    30) confermare, per i reati militari di cui ai numeri 27), in relazione ai soli articoli 277 e 288 del codice penale, e 29), la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia, prevedendo che venga sentito il Ministro da cui il militare dipende; 
    31) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di esse, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario o le Forze armate dello Stato o parte di esse è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, previa autorizzazione a procedere dell'Assemblea legislativa o della Corte costituzionale contro cui il vilipendio è diretto e, negli altri casi, del Ministro della giustizia, sentito il Ministro da cui il militare dipende; 
    32) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione fino a due anni; 
     33) prevedere che il militare che pubblicamente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e che il militare che pubblicamente vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni; 
     34) prevedere che il militare che tiene intelligenze con lo straniero dirette a favorire per il caso di guerra con lo Stato italiano le operazioni militari di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e, ove le offerte di servizi non siano ancora accettate, con la reclusione non inferiore a dieci anni; 
    35) prevedere che il militare che in tutto o in parte sopprime, distrugge, falsifica, sottrae o distrae, anche temporaneamente, ovvero si appropria di atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, con l'ergastolo; 
    36) prevedere che il militare che rivela nell'interesse di uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con l'ergastolo; 
    37) prevedere che l'accordo tra due o più militari per commettere il reato di cui al numero 36) è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da quattro a dieci anni e con la reclusione non inferiore a otto anni per i promotori e gli organizzatori; 
    38) prevedere che il militare che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la pena dell'ergastolo; 
    39) prevedere che il militare che, per scopi diversi dallo spionaggio, si procura illecitamente le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la reclusione non inferiore a dieci anni; 
    40) prevedere che è punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che: 
      40.1) esegue senza la necessaria autorizzazione disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ovvero fa ricognizione sulle cose medesime; 
      40.2) si intrattiene in luoghi o in zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato o in prossimità di essi, essendo in possesso ingiustificatamente di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati al numero 40.1); 
     40.3) detiene ingiustificatamente carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato; 
    41) prevedere che è punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 
     42) prevedere che è punito con la reclusione fino ad un anno il militare che si introduce senza autorizzazione nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 
     43) prevedere che il militare che, fuori dei casi di cui al numero 36), rivela notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la pena non inferiore a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato prevedere la reclusione non inferiore a dodici anni. Se il fatto è commesso per colpa, nell'ipotesi di cui al primo periodo prevedere la reclusione da sei mesi a due anni e nell'ipotesi di cui al secondo periodo, prevedere la reclusione da tre a quindici anni; 
    44) prevedere che per il militare che commette i fatti di cui ai numeri 36), 37), 38), 39) e 43), quando le notizie non sono tra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà; 
     45) prevedere che, quando l'esecuzione dei fatti di cui ai numeri 35), 36), 38), 39), 43), con esclusione dei fatti colposi, e 44), con esclusione dei fatti di cui al numero 37) e di quelli colposi di cui al numero 43), è resa possibile o agevolata per colpa del militare che, per ragioni di ufficio o di servizio, ha la custodia o il possesso della cosa, è a conoscenza della notizia ovvero esercita la vigilanza sui luoghi di interesse militare, questo è punito con la reclusione fino a cinque anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione e la difesa militare dello Stato, con la reclusione da tre a quindici anni; 
     46) prevedere che il militare che istiga altri a commettere alcuno dei reati di cui ai numeri da 34) a 43) è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso: 
     46.1) con la reclusione da tre a dieci anni se la pena stabilita per il reato è l'ergastolo; 
     46.2) negli altri casi con la pena stabilita per il reato diminuita dalla metà a due terzi; 
     47) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri da 27) a 46), puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, non informa immediatamente i superiori è punito con la reclusione da tre mesi a due anni; 
    48) prevedere l'applicazione delle pene stabilite ai numeri da 34) a 47) anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato con lo Stato italiano, nell'ambito di un conflitto armato o di un'operazione militare armata all'estero; 
     49) prevedere che le pene stabilite per i reati di cui ai numeri da 27) a 48) sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta di lieve entità; 
    50) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione, compie contro uno Stato estero atti ostili tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di un conflitto armato è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e, se il conflitto armato avviene ovvero se dagli atti ostili è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, con l'ergastolo; 
    51) prevedere che, se gli atti ostili di cui al numero 50) sono tali da turbare le relazioni con un Governo estero ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni e, se segue la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengono rappresaglie o ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se gli atti ostili non sono tali da provocare conseguenze nei rapporti internazionali, la pena è della reclusione fino a tre anni; 
    52) prevedere che nei casi colposi di cui ai numeri 50) e 51) la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione non inferiore a cinque anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; 
    53) prevedere che i reati di cui ai numeri 50), 51) e 52) sono puniti a richiesta del Ministro da cui il militare dipende e, in caso di concorso nel reato di militari dipendenti da Ministeri diversi, a richiesta del Ministro da cui dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano; 
    54) prevedere che il comandante di una forza navale o aeronautica che cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o aeromobili dipendenti dal suo comando è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e che la stessa pena si applica al comandante di una nave o di un aeromobile o ad altro militare che vi è imbarcato che ne cagiona la perdita o la cattura. Se il fatto ha compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo; 
    55) prevedere che quando i fatti di cui al numero 54) sono commessi per colpa si applica la reclusione fino a dieci anni; 
     56) prevedere che quando l'esecuzione dei fatti di cui al numero 54) è stata resa possibile o agevolata per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questo è punito con la reclusione da uno a cinque anni; 
    57) prevedere che il comandante che durante le operazioni militari, senza giustificato motivo, abbandona il comando è punito con la reclusione da due a cinque anni e, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione, con la reclusione da quattro a otto anni; 
    58) prevedere che il comandante che in caso di pericolo non è l'ultimo ad abbandonare la nave o l'aeromobile è punito con la reclusione fino a cinque anni; se dal fatto deriva l'impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile, la reclusione è da cinque a dodici anni; 
    59) prevedere che il comandante di una forza militare o di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare o altra nave o aeromobile che necessita di assistenza in caso di pericolo è punito con la reclusione fino a tre anni; 
    60) prevedere che il militare che, in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero di ordini ricevuti, assume o ritiene un comando è punito con la reclusione da due a quindici anni e che se il fatto ha compromesso l'esito di un'operazione militare la pena è aumentata;
     61) prevedere che il comandante che senza essere stato incaricato o autorizzato, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari è punito con la reclusione da uno a sette anni; 
    62) prevedere che il comandante di un'unità militare che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli o non osserva le istruzioni ricevute per lo svolgimento di un'operazione militare o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore, oralmente o per iscritto, è punito con la reclusione fino a tre anni; 
    63) prevedere che: 
     63.1) il militare che, senza giustificato motivo, interrompe il servizio di sentinella al quale è stato comandato ovvero viola la consegna che regola quest'ultimo è punito con la reclusione fino a tre anni e, nel caso di fatto commesso nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità, con la reclusione da uno a cinque anni; 
      63.2) fuori dai casi di cui al numero 63.1), al militare che, senza giustificato motivo, interrompe il servizio regolato da consegne al quale è stato comandato ovvero viola le consegne medesime si applica la reclusione fino a un anno e che la pena è aumentata nel caso di servizio armato; 
     63.3) se nei casi di cui ai numeri 63.1) e 63.2) deriva un danno grave per l'amministrazione militare o un grave pericolo per l'incolumità delle persone la pena è aumentata; 
    64) prevedere che il militare che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere un servizio armato regolato da consegne al quale è stato comandato, ovvero un servizio armato disposto nel corso di un'operazione militare armata all'estero, se dal fatto deriva l'interruzione della continuità del servizio medesimo o un pericolo per l'incolumità di una o più persone o per la sicurezza di un'infrastruttura, è punito con la reclusione fino a sei mesi; 
    65) prevedere che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applica la reclusione fino a due anni. Se il fatto avviene per colpa la pena è della reclusione fino ad un anno; 
    66) prevedere che il militare che, durante lo svolgimento di un servizio ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo, è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o da menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi; 
    67) prevedere che il militare che in qualsiasi modo forza una consegna è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile o nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità la reclusione è da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con armi o da tre o più persone la pena è aumentata; 
    68) prevedere che il militare che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella nell'esecuzione di una consegna ricevuta è punito con la reclusione fino ad un anno e che il militare che minaccia o ingiuria una sentinella è punito con la reclusione da uno a tre anni; 
    69) prevedere che il militare che usa violenza contro una sentinella è punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena è aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata; 
     70) prevedere che il militare che interrompe la prestazione del servizio alle armi, allontanandosi arbitrariamente od omettendo di ripresentarsi senza giustificato motivo, e rimane assente per oltre cinque giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che la pena è aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi ed è diminuita se non supera i trenta giorni; 
    71) prevedere che le pene di cui al numero 70) si applicano al militare che senza autorizzazione si trova assente al momento della partenza di un corpo di spedizione; 
    72) prevedere che il militare che, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle armi, non vi adempie, senza giusto motivo, entro dieci giorni da quello previsto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Le stesse pene si applicano al militare in congedo richiamato per qualsiasi motivo. Se la chiamata alle armi è fatta allo scopo di istruzione, il militare che non si presenta, senza giustificato motivo, nei venti giorni successivi a quello previsto, è punito con la reclusione fino a sei mesi. Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo periodo, la pena è aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi ed è diminuita se non supera i trenta giorni; 
    73) prevedere che il militare che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare, anche se volontariamente assunto, si procura o simula un'infermità è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica anche per i fatti commessi dai militari in congedo illimitato, durante lo stato di congedo, se richiamati; 
    74) prevedere che il militare che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento di proprietà dell'amministrazione militare è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni; 
    75) prevedere che, fuori dai casi previsti dai numeri 54) e 19), il militare che distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, navi o aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a tre anni nell'ipotesi di cui al primo periodo, ovvero la reclusione fino a cinque anni nell'ipotesi di cui al secondo periodo; 
    76) prevedere che, fuori dei casi previsti dai primi due periodi del numero 75), il militare che danneggia immobili militari è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni; 
    77) prevedere che, fuori dei casi previsti dal numero 74), il militare che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili appartenenti all'amministrazione militare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; 
    78) prevedere che il militare che, in armerie, depositi o altri locali militari adibiti alla custodia di armi, si impossessa di armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottraendoli all'amministrazione militare che li detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se concorre taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale, si applica la pena della

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