LEGGE STABILITA’, SINTESI DEI LAVORI COMMISSIONE DIFESA Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis Governo). EMENDAMENTI ART. 21.
Elio VITO, presidente,Comunica quindi che sono stati presentati sei emendamenti al disegno di legge di stabilità 2015. Avverte che sotto il profilo della copertura finanziaria la presidenza ritiene ammissibili tutti gli emendamenti, in considerazione del fatto che recano una compensazione. Fa peraltro presente che, ove gli emendamenti dovessero essere approvati dalla Commissione Difesa ovvero fossero respinti e ripresentati alla Commissione Bilancio, la presidenza di quest’ultima potrebbe dichiararli inammissibili all’esito di una verifica dell’effettiva adeguatezza delle compensazioni da essi proposte.
Michele PIRAS (SEL) Ritiene che le risorse necessarie a sbloccare gli stipendi del personale del comparto difesa e sicurezza, che dal 2010 non vede riconosciuto adeguatamente il proprio lavoro, potrebbero essere reperite, ad esempio, rinunciando all’introduzione del cosiddetto « bonus bebè », che rischia di essere una misura solo demagogica….
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « La proroga delle disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso ». L’ARTICOLO citato CHE NON SI APPLICA è IL SEGUENTE : “Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scattidi stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale dicui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 esuccessive modificazioni le progressioni di carriera comunquedenominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hannoeffetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Gli articoli 1803, 1804 ( premi a piloti e controllori ) , 1815, 1816 ( incentivi piloti e controllori ) e 2161 ( incentivi piloti GdF ) , comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati ». (Approvato) Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « A decorrere dal 1 gennaio 2015, le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso. Per tale personale, gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, che saranno attribuiti a partire dal mese di gennaio 2015, senza possibilità di corrispondere emolumenti arretrati. ».