RICORSO Assodipro per il calcolo della quota di PENSIONE PERSONALE FORZE ARMATE e CARABINIERI, arruolato negli anni 1981/83. Informazioni e preadesioni, scadenza organizzativa 15 Aprile 2018

A cura di Assodipro Nazionale

PERSONALE INTERESSATO   La problematica interessa il personale delle Forze Armate e Carabinieri :

  • che è stato arruolato negli anni 1981-1983;
  • che, al 31 dicembre 1995, aveva maturato almeno 15 anni, ma meno di 18 anni di servizio utile;
  • che è stato già collocato in quiescenza (essendo stato giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare ed essendo cessato dal medesimo per infermità) o che lo sarà nei prossimi anni e solo quando lo sarà.

ALIQUOTA DEL 44%  PER LA QUOTA RETRIBUTIVA DI PENSIONE

 Dopo le prime conferme giudiziali dell’applicabilità dell’aliquota del 44%, di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973, per il calcolo della quota di pensione retributiva del personale delle Forze Armate beneficiario di pensione con il sistema misto, As.So.Di.Pro. promuove l’esame delle situazioni individuali, in funzione dell’organizzazione di ricorsi di fronte alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti.

  1. TERMINI DELLA QUESTIONE E MOTIVI DELL’AZIONE  A distanza di una anno circa dall’insorgere del dibattito sulla applicabilità dell’aliquota del 44%, di cui all’art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale delle Forze Armate soggetto al sistema misto, As.So.Di.Pro. ritiene siano maturate le condizioni per dare avvio ad azioni finalizzate ad ottenere l’accertamento del relativo diritto.  I termini della questione sono, in sintesi, i seguenti.

Nel previgente sistema pensionistico, l’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 prevedeva, per il calcolo della pensione (interamente retributiva) spettante “al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile”, l’applicazione dell’aliquota del 44%, “aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”, mentre l’art.44 dello stesso D.P.R. stabiliva, per il calcolo della pensione spettante “al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo”, l’applicazione della inferiore aliquota del 35%, “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile”.

Le riforme pensionistiche succedutesi dal 1992 in poi non hanno abrogato e, quindi, hanno lasciato vigenti le due suddette disposizioni.

Tant’è che, ancora nel 2009, l’I.N.P.D.A.P., nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali in occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale militare e militarizzato, non aveva dubbi nel precisare che: “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art.54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Successivamente, tuttavia, l’I.N.P.S., subentrato dal 1° gennaio 2012 all’accorpato I.N.P.D.A.P., ha ritenuto e ritiene, che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile, e cioè applicando l’aliquota del 35% – e non quella del 44% – “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio” prestato fino al 31.12.1995. Ad avviso dell’Istituto previdenziale, infatti, l’art.54 sarebbe stato e sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell’anzianità.

In altri termini, secondo l’I.N.P.S., l’art.54 del D.P.R. n.1092/73 sarebbe norma dettata, a suo tempo, al fine di rendere possibile l’erogazione di un congruo trattamento di pensione a favore del personale militare venuto a trovarsi in condizione di dover lasciare il servizio anzitempo (15/20 anni di servizio utile) e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno.

Questa interpretazione, dopo aver trovato inizialmente avallo in una pronunzia della Corte dei conti della Sardegna (cfr. Corte dei conti Sardegna, sentenza 20.06.2017, n.87) è stata, poi, respinta da una successiva decisione della stessa Corte dei conti (cfr. Corte dei conti Sardegna, sentenza 04.01.2018, n.2), che ha ritenuto che la tesi sostenuta dall’I.N.P.S. sia errata, in quanto porta a privare di significato l’art.54, il quale, se al primo comma prevede che “l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, nel comma successivo aggiunge anche che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

A giudizio della Corte sarda, infatti, la lettura combinata dei primi due commi dell’art.54 conduce logicamente a ritenere che “la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso (art.54, al secondo comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo” e, dunque, “la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione”.

A diverso risultato, non conduce neanche l’argomento, pure sostenuto dall’I.N.P.S., che l’art.54 troverebbe applicazione per le sole pensioni calcolate interamente con il sistema retributivo e non anche per quelle calcolate con il sistema misto. Infatti, delle due l’una:

  • se l’art.54 e la relativa aliquota è applicabile per le sole pensioni calcolate interamente con il sistema retributivo, altrettanto vale per l’art.44 e la relativa aliquota;
  • se invece l’art.44 e la relativa aliquota sono ancora applicabili, come dimostra il fatto che l’I.N.P.S. pianamente ne fa applicazione – persino a chi, come il personale militare, non ne era destinatario –, allora anche l’art.54 e la relativa aliquota sono ancora applicabili e da applicare (al personale militare).

Del resto, la conclusione trova sostegno anche nel fatto che, come rileva ancora la sentenza n.2/2018, l’art.1, comma 12, della legge 31.12.1995, n.335 (c.d. Legge “Dini”) stabilisce espressamente che la “quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (va) calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” e la disciplina vigente anteriormente per il personale militare era ed è, appunto, quella di cui agli artt.52-63 del D.P.R. n.1092/1973 e non quella di cui agli artt.42-51 dello stesso Testo Unico, relativa al personale civile, non applicabile, allora come ora, al personale militare, essendo questo destinatario di specifica normativa.

L’orientamento della Corte dei conti della Sardegna è stato condiviso, ancora più di recente, dalla Corte dei conti della Calabria che, con sentenza n.12/2018 del 30.01.2018, ha ugualmente respinto le tesi dell’I.N.P.S., evidenziando, fra l’altro, come appunto l’applicazione dell’aliquota del 44% “viene anche fatta salva dalla disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che … il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995”.Le due decisioni hanno fatto emergere con chiarezza le incongruenze della posizione dell’I.N.P.S., incrinando tesi che, d’ora in poi, l’Istituto previdenziale potrebbe avere più difficoltà a sostenere, essendo risultate sostenute più che da solide ragioni giuridiche, dall’ormai consueto intento di risparmio di spesa.

  1. PERSONALE INTERESSATO

La problematica interessa il personale delle Forze Armate:

  • che è stato arruolato negli anni 1981-1983;
  • che, al 31 dicembre 1995, aveva maturato almeno 15 anni, ma meno di 18 anni di servizio utile;
  • che è stato già collocato in quiescenza (essendo stato giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare ed essendo cessato dal medesimo per infermità) o che lo sarà nei prossimi anni e solo quando lo sarà.

Il suddetto personale militare, infatti, ha avuto o avrà la pensione determinata con il sistema c.d. misto, vale a dire: con il vecchio metodo retributivo, per gli anni di servizio fino al 31.12.1995; con il metodo contributivo (montante contributivo maturato, rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di trasformazione collegato all’età del lavoratore), per gli anni di servizio successivi.

  1. MODALITà OPERATIVE

Per gli associati che già si trovino nella situazione specificata, As.So.Di.Pro. intende operare al fine di creare le condizioni utili alla proposizione di azioni di fronte alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti, rivolte ad ottenere l’accertamento del diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% nel calcolo della quota retributiva della pensione (c.d. mista) spettante.

Onde acquisire gli elementi occorrenti per mettere a punto l’organizzazione dell’iniziativa, gli interessati potranno inviare all’indirizzo di posta elettronica segreterianazionale@assodipro.org il seguente materiale:

  1. scheda dati individuale, scaricabile al seguente link;  ( CLICCA QUI PER LA SCHEDA  )
  2. decreto del Ministero della Difesa (Persomil) dispositivo della cessazione dal servizio permanente;
  3. atto di conferimento della pensione ricevuto dall’I.N.P.S., Gestione Dipendenti Pubblici.

IMPORTANTE : Il suddetto materiale, oltre a consentire l’esame delle situazioni individuali e, quindi, il riscontro della sussistenza o meno del pregiudizio derivante dalla applicazione da parte dell’I.N.P.S. dell’aliquota meno favorevole per il calcolo della quota retributiva della pensione in godimento, permetterà di conoscere la  distribuzione degli interessati su base regionale, necessaria per poter operare la quantificazione dei costi dell’eventuale ricorso da proporre.

La sopra specifica documentazione dovrà pervenire all’Associazione entro il termine del 15 Aprile  2018 intesa come scadenza organizzativa.

Nei successivi trenta giorni, l’Associazione, nelle forme specificate nella scheda dati, si riserva di comunicare l’esito dell’esame compiuto sul materiale pervenuto.

Eventuali informazioni aggiuntive possono esser chieste contattando l’Associazione all’indirizzo e-mail segreterianazionale@assodipro.org.

Il Presidente Nazionale

Salvatore Rullo

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