A cura di s.rullo@tin.it
Con lo scopo e nel tentativo di rendere più comprensibile il D.P.R sulla Riduzione degli Organici Nelle Forze Armate, derivante dalla spending review , che ha come scopo quello di portare l’organico di EI – AM – MM a 170 mila unità, vi proponiamo una sintesi dello stesso con i passaggi più significativi. Questo è solo il prima passo dei Tagli del Governo Monti Di Paola , il successivo saranno i decreti discendenti dalla Revisione Strumento Militare , che prevede ulteriore riduzione a 150 mila , chiusura ed accorpamento Enti con tutte le conseguenze negative ( economiche, lavorative, sociali, familiari ) del caso sul personale , che dovranno essere fatti dal prossimo Governo (!)
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta;
Nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadrial personale militare non dirigente. E’ ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Visto l'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d), del medesimo articolo 2 e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cuiagli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Fissa a 170.000 unita' le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina le dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni Transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.».
Art. 2 Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cuiall'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianita' anagrafica.
Al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalita' di cui alla lettera d), e' collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita' anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilita' di presentare richiesta con le modalita' di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice.Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:
1) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 (*) del codice;
3) e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.
Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ( cosi-detta legge Brunetta )
cosa dice l’art.72 comma 11 ? eccolo :
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposoComma 11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni ( ora 41 e 3 mesi ) del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposoComma 11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni ( ora 41 e 3 mesi ) del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.
articolo 1821 (*) (Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri). – 1. Al personale dirigente ( e non ) collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.

