Con la proposta del Disegno di Legge 1498 a firma dell’Onorevole Alessandra Ermellino si intende allargare le opzioni per coloro che vengono dichiarati non idonei al servizio incondizionato militare. Per leggere l’articolato non è possibile farlo sul sito istituzionale della Camera tocca andare nella piattaforma Rousseau, iscriversi e loggarsi per poter leggere e commentare. Poco male, non accettiamo la forzatura e andiamo nel merito della proposta su queste pagine. Si tratta di un articolato semplice che introduce piccole modifiche che non fanno sostanzialmente la differenza se non per gli ufficiali. Vi è un allargamento delle possibilità di destinazione, non solo all’interno del Ministero Difesa ma bensì in tutta la Pubblica Amministrazione. La Difesa si farà carico degli oneri contributivi fino all’assorbimento del personale transitato nell’amministrazione scelta per il passaggio. In caso di invalidità o infermità gravi o croniche, la sede lavorativa del transitato debba distare entro un raggio di 50 chilometri dalla propria residenza. Qualora non fosse possibile, comunque non oltre i 100 chilometri. In realtà, la vera nota di cambiamento della proposta legislativa è l’estensione ai dirigenti militari – fino al grado di colonnello – la possibilità di transitare nei ruoli civili della difesa a coloro che non sono idonei.
L’argomento è complesso
Con tutta la buona volontà di mettere mano alla questione per risolvere il problema degli ufficiali, sarebbe il caso di capire bene quali sono i limiti attuali e quelli futuri del personale non idoneo. La sola modifica dell’Art.930 del D.lgs.66. finisce per sembrare il buco della ciambella. il problema è ben più complesso. Se esiste la salvaguardia stipendiale come diritto acquisito di quanto si percepisce da militare e poi da civile, non è la stessa cosa per quanto riguarda i requisiti per andare in pensione. La maggior parte del personale militare non idoneo non accetta il passaggio ai ruoli civili e preferisce andare in pensione (chi può con 20 anni di servizio effettivo) non per la mancanza di posti nel Ministero difesa o per la lontanza, ma perchè nel ruolo civile l’inquadramento nel regime pensionistico è fortemente penalizzante. I requisiti per il pensionamento del personale civile allungano la vita lavorativa di un ex-militare tra i 5 e 10 anni. La famosa “quota 100” sbandierata come norma epocale, per i militari/poliziotti non fa testo, la legge Fornero aveva già escluso i militari, i requisiti attuali di pensionamento sono giustamente migliori. A questo limite per la scelta del passaggio al ruolo civile, vi è poi, quanto previsto dalle tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia. Nelle Forze Armate e Polizia i dirigenti spesso non hanno il titolo di laurea e nelle Amministrazioni pubbliche difficilmente esistono ruoli dirigenziali senza il citato titolo. Vale lo stesso discorso per i Luogotenenti e Marescialli con parametri stipendiali e ruoli non equiparabili al mondo civile. Ancora ci sono militari vecchio iter senza il diploma. E’ una quadratura del cerchio.
La triste realtà
Proprio in virtù dei limiti citati in cui non conviene il passaggio al civile, oggi è l’Amministrazione difesa che si fa carico del problema con un atteggiamento molto più permissivo rispetto alla non idoneità del militare. I motivi di inidoneità sono molteplici, dopo i 50 anni è quasi impossibile essere perfetti, leggendo la tabella basta una pillola per la pressione, una leggera tachicardia, sovrappeso, valori glicemici e metabolismo al di spora dei minimi per essere giudicati non idonei. Per non parlare del superamento delle prove fisiche o l’aspetto psicologico che non viene preso in considerazione proprio per evitare l’inidoneità immediata. Risolvere questa problematica significa dare dignità al personale militare, svecchiare le Forze Armate e fare soprattutto un bene al paese ricoprendo ruoli vacanti nella pubblica amministrazione. Come Assodipro abbiamo proposte ed idee per entrare nel merito dell’iniziativa di Legge, è una partenza e potrebbe essere una ottima idea, qualora l’onorevole Alessandra Ermellino fosse disponibile siamo pronti a contribuire al suo disegno di legge.
19 Febbraio 2019
La Redazione
La proposta completa DDL 1409
ART. 1
(Transito del personale delle Forze Armate non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio)
All’art. 930, comma 1 del D.lgs. 66/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa” inserire “e in ogni altra pubblica amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
b) sostituire le parole “di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.” con “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;
c) dopo le parole “di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.” inserire “Il personale richiedente il transito presso ogni altra pubblica amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, transita anche in deroga alle consistenze organiche dell’amministrazione di destinazione. Qualora nell’amministrazione di destinazione non vi siano posizioni organiche vacanti, gli oneri retributivi resteranno a carico del Dicastero della difesa, fino all’assorbimento del personale transitato nei quadri organici dell’amministrazione di destinazione.”
ART. 2 (Transito del personale non dirigente delle Forze armate)
All’art. 930, comma 1-quinquies del D.lgs. 66/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato” eliminare “fatto salvo quanto previsto dall’art. 2209-quinquies”;
b) sostituire le parole “su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” con “su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;
ART. 3(Transito del personale dirigente delle Forze Armate)
All’art. 930 del D.lgs. 66/2010, dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente comma 1-sexies.
“La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale dirigente delle Forze armate fino al grado di colonello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità e le procedure di transito di cui al presente comma. Restano salve le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater. Nelle more dell’adozione del suddetto decreto, il personale del presente comma verrà destinato a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
ART. 4 (Trasferimento in caso di invalidità o infermità gravi)
All’art. 930 del D.lgs. 66/2010, dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente comma 2:
“Qualora il personale di cui al comma 1, soffra di invalidità o infermità gravi o croniche di cui alla categoria, pari o superiore per gravità alla quarta, della tabella A, allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, opportunamente accertate dalla commissione medica competente, dovrà essere trasferito, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso sedi lavorative distanti al massimo 50 km dal luogo di propria residenza e ove non possibile, entro al massimo 100 km dal luogo di propria residenza”
ART. 5 (Parere del Ministero della difesa)
All’art. 930 del D.lgs. 66/2010, dopo il comma 2 inserire il seguente comma 3:“Il transito del personale di cui al comma 1, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è condizionato al solo preventivo parere favorevole del Ministero della difesa.”
ART. 930 D.GLS 66/2010
Art. 930 Transito nell’impiego civile 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita’ e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione. ((1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall’entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all’articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneita’ al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e’ sospesa nei seguenti casi: a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato; b) sospensione dall’impiego per qualsiasi causa. 1-quater. All’esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l’annullamento della procedura di transito. 1-quinquies.Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e’ inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell’adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalita’ indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.))
Giuseppe Seviroli
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