A cura di Salvatore Rullo – Assodipro presidenza Nazionale.
La democratica battaglia di Assodipro, per L’OBIETTIVO UNICO ED ESCLUSIVO, SCOLPITO NEL NOSTRO STATUTO DALLA SUA FONDAZIONE : DIRITTI SINDACALI PER TUTTI I MILITARI ITALIANI, arriva in Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi dovrà pronunciarsi , dopo vari pronunciamenti favorevoli Europei sui diritti sindacali per i militari ( Corte EDU – Comitato Europeo Diritti sociali con recente sentenza del settembre 2017 di Euromil contro Irlanda ) sulla costituzionalità della legge che nega ai militari di costituire sindacati .
Varcare il portone della suprema corte sarà un momento emozionante e lo faremo in onore dei tanti che, già più di 40 anni fa, chiedevano diritti e tutele su lavoro e salute dei Militari. Lo faremo in nome e per conto delle migliaia di cittadini e appartenenti al Comparto Difesa Sicurezza che ci hanno seguito e dato fiducia per anni e negli anni, e negli ultimi due anni gratificandoci e premiando il nostro impegno e lavoro con molti nuovi iscritti, militari in servizio e cittadini .
Lo faremo con emozione e consapevolezza democratica, in nome del principio “ PIU’ DIRITTI UGUALE A PIU’ DEMOCRAZIA “. Lo faremo con fiducia nella Corte Costituzionale che è chiamata a sopperire, ancora una volta, a lacune e assenze gravi di una politica disattenta sui diritti dei cittadini lavoratori in uniforme, senza diritti e tutele fondamentali su lavoro e salute.
Lo faremo per tutti i militari che, secondo noi, hanno diritto ad avere diritti e dignità rappresentativa sindacale, per partecipare democraticamente a scelte che incidono sul loro lavoro, sulla loro salute, sui loro redditi , sulla loro previdenza, sulla loro vita familiare .
Ufficio ruolo della Corte costituzionale SU RICORSO ASSODIPRO
UDIENZA PUBBLICA 10 APRILE 2018 – MILITARI E LIBERTÀ SINDACALE
Ordinamento militare – Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero – Divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
[R. O. 111/2017 (u.p. 10 aprile 2018); R.O. 198/2017 (c.c. 11 aprile 2018)]
Il Consiglio di Stato (r.o. 111/2017) solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) che vieta ai militari la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale nonché di aderire ad altre associazioni già esistenti. La disposizione censurata, ad avviso del giudice rimettente, contrasterebbe con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 11 e 14 della CEDU, come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi “Matelly c. Francia” (ricorso n. 10609/10) e “Adefdromil c. Francia”
(ricorso n. 32191/09). In base al principio di diritto affermato dalle due pronunce della Corte EDU, ricorda il giudice rimettente, la restrizione dell’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione dei menzionati articoli 11 e 14 della Convenzione.
Anche la Carta sociale europea riveduta, firmata a Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30, soggiunge il Consiglio di Stato rimettente, consentirebbe solo limitazioni della libertà sindacale per i militari e non una sua radicale obliterazione. Da ciò la distinta questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata per contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
(r.o. 198/2017) solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo nei medesimi termini già esposti dal Consiglio di Stato, del quale richiama l’ordinanza di rimessione.
Norma censurata
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Codice dell’ordinamento militare.
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Art. 1475 Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero
In vigore dal 9 ottobre 2010
(omissis)
- I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
(omissis)