LEGGE STABILITA’ i contenuti più importanti di interesse per la Difesa e del personale delle Forze Armate.

Assodipro: Vi proponiamo i provvedimenti adottati nella legge di stabilità di interesse della Difesa sia per titoli , sia negli articoli e relativa nota illustrativa, così come pubblicati nel testo ufficiale inviato al parlamento.  
I TITOLI DEI PROVVEDIMENTI : BLOCCO DEI CONTRATTI ANCHE PER IL 2015 , FISSATA INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE FINO AL 2018 che potrebbe far prevedere ulteriori periodi di Blocco Contratti oltre il 2015 –  BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI, per l’anno 2015, solo PER IL PERSONALE  DIRIGENTE ( Polizia e Forze Armate ) –  ABROGATA LA NORMA DELLA PROMOZIONE ALLA VIGILIA della cessazione del servizio per i dirigenti generali  –  RIDUZIONE DEL 20% DELL’INDENNITA’ DI AUSILIARIA –  RIDOTTI INCENTIVI A PILOTI E CONTROLLORI TRAFFICO AEREO –  CANCELLATE LE  RISORSE DESTINATE al RIORDINO DELLE CARRIERE del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia  – BLOCCO DELLE ASSUNZIONI , per l’anno 2015,  di personale relativo ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – RIDOTTE DEL 50 % LE SPESE PER LA RAPPRESENTANZA MILITARE –  TAGLIATO il  trasporto collettivo mediante linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente – TAGLIATI GLI ALLOGGI DI RAPPRESENTANZA – SOPPRESSI I TRIBUNALI MILITARI E LE PROCURE MILITARI DI VERONA E NAPOLI –  INTERVENTO SU ESUBERI NELLE FORZE ARMATE CON TAGLI DI RISORSE ; MINORI RISORSE NELLA CONSISTENZA DEI NUMERI DI VOLONTARI NELLE FORZE ARMATE – I PROVENTI DELLA VENDITA DI ALLOGGI MILITARI NON VANNO ALLA DIFESA MA ALLO STATO IN deroga a quello che ERA il piano alloggi per il personale Militare che viene praticamente fermato .

Art. 21 Legge Stabilità (Pubblico impiego) 1. All’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2013, 2014 e 2015”. Nota Illustrativa : L’intervento di cui al comma 1 comporta la proroga anche per l’anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

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2. All’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “ per gli anni 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2015-2018”. Nota Illustrativa : La disposizione di cui al comma 2 estende fino al 2018 l’efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. 3. Le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, così come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27. Nota Illustrativa : Il comma 3 concerne la proroga delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Quest’ultima misura è volta a stabilire, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), che anche per l’anno 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo di cui all’articolo 24 della legge n. 448 del 1998 e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all’anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale. 4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l’articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nota Illustrativa : La disposizione di cui al comma 4 abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. 5. All’articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: “pari al 70 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “pari al 50 per cento”. Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015. Nota Illustrativa : Al comma 5 si prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell’indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L’istituto giuridico dell’ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). 6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), nonché quelli previsti dall’articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66, sono ridotti alla metà. Nota Illustrativa : Il comma 6 prevede la riduzione degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale. Vengono inoltre ridotti gli incentivi a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo. 9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l’anno 2015. Nota Illustrativa :La disposizione di cui al comma 9 riduce, per l’anno 2015, l’autorizzazione di spesa relativa al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Si dispone, altresì, al comma 10, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa citata al comma 9, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014. 11. Le assunzioni di personale di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l’anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro. Nota Illustrativa : Il comma 11 dispone per l’anno 2015, il rinvio delle assunzioni di personale relativo ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo talune eccezioni (fra cui quelle relative agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e al personale dei gruppi sportivi).   16. L’articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato. 17. L’articolo 873, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è sostituito dal seguente: “3. Fermo restando il numero complessivo massimo di trentadue rappresentanti, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.”. 18. L’articolo 874, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 è sostituito dal seguente: “2. Fermo restando il numero complessivo massimo di centoventi rappresentanti, la composizione del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.”. 19. All’articolo 935, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: “un rappresentante ogni 250 elettori” sono sostituite dalle seguenti: “un rappresentante ogni 500 elettori”. 20. A decorrere dall’anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione ed al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell’anno 2013. Nota Illustrativa : I commi da 16 a 19 rideterminano la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50 per cento rispetto a quella vigente, per il personale militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR). Infine, il comma 20 è diretto a limitare la spesa sostenuta per le predette rappresentanze al 50 per cento di quella sostenuta per le stesse esigenze nell’anno 2013.   Art. 31 (Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa) 5. Il Ministero della difesa alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l’affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nota Illustrativa : La disposizione di cui al comma 5 è volta a precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2014. 6. Gli alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all’articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Nota Illustrativa : L’intervento di cui al comma 6 è diretto a ridurre il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), che rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese, al fine di consentire, da un lato, una consistente riduzione di tali costi e, dall'altro, un utilizzo dei locali – già destinati ad attività di rappresentanza – per finalità di valorizzazione, nell'ambito di un processo virtuoso che consentirà la disponibilità di ulteriori immobili per la dismissione. 8. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare, a decorrere dal 1° luglio 2015, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: … «Art. 55. Circoscrizioni territoriali – 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono due e hanno tutti sede in Roma. 2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio nazionale. 3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l’estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all’estero oppure su navi o aeromobili in navigazione o in sorvolo su acque internazionali o altri spazi internazionali.»; a) sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e Napoli, il Tribunale militare di sorveglianza e l’Ufficio militare di sorveglianza e sono istituiti il Tribunale militare per l’estero e la Procura militare per l’estero, con sede in Roma, di cui all’articolo 55, comma 3; Nota Illustrativa : Il comma 8 si pone quale completamento del processo di revisione e aggiornamento della giustizia militare già portato ad un rilevante stato di avanzamento dall’articolo 2, commi da 603 a 611, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso è inteso a realizzare risparmi di spesa attraverso una rivisitazione degli organi giurisdizionali militari che comporta la riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e non, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia. In particolare si procede alla soppressione degli uffici giudiziari (Tribunale militare e Procura militare) di Verona e Napoli e alla contestuale istituzione di un Tribunale militare e di una Procura militare per l’estero, entrambi con sede in Roma. 14. All’articolo 584 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è inserito il seguente comma: “4. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 ed agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all’articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l’anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall’anno 2016”. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2016. Nota Illustrativa : Il comma 14 riduce le risorse a disposizione per la fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.  ( vedi in fondo: l’articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95- e i contenuti dei citati articoli 582 -583 – 584 – 585 ) 15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonchè alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo. 16. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all’articolo 405, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d’asta pari al 20 per cento. Nota Illustrativa : Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 18 sono dirette ad assicurare la realizzazione di prefissati introiti da destinare al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato, attraverso l’accelerazione e l’efficientamento delle procedure di dismissione in corso degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale. A tale fine, in particolare, si prevede il versamento integrale all’entrata del bilancio dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare in uso al Ministero della difesa, e l’inapplicabilità, tra l’altro, dell’articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale, nel disciplinare l’alienazione della proprietà, dell’usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi di servizio del Ministero della difesa (non ubicati all’interno di basi e impianti e installazioni militari), in un numero non inferiore a tremila unità abitative, prevede, all’ultimo periodo, che i relativi introiti siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati integralmente al Dicastero, allo scopo di essere utilizzati per la realizzazione di un programma pluriennale di nuovi alloggi di servizio. Nell’ottica di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi posti dalla norma, si prevede, pertanto, che in deroga a tale disposizione i proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di servizio siano integralmente versati all’entrata del bilancio. La disposizione reca, inoltre, la clausola di salvaguardia finanziaria, diretta a rendere certo il conseguimento degli obiettivi finanziari previsti e nei tempi stabiliti.             

RIFERIMENTI DELL’ ARTICOLO 14
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  articolo 2, terzo comma : 3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze,  il  totale  generale  degli  organici delle forze armate e' ridotto in  misura  non  inferiore  al  10  per cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la  ripartizione  dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le  disposizioni  di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette  disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi  e  con  le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4  e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.legge 7 agosto 2012, n. 135,  articoli 582 ( Oneri per la progressiva riduzione  dell'organico  complessivo  delle Forze armate ) articolo 583 (Oneri per le consistenze dei volontari in  ferma  prefissata e in  rafferma ) art. 585 (Art. 585 Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto )Art. 584 Riduzione di oneri per le Forze armate.

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