LEGGE DI STABILITA’ 2014 : ANCORA PENALIZZAZIONI DEL COMPARTO DIFESA – Ai tagli pesanti di personale, da macelleria sociale, in corso, si aggiungono altre negative novità .


– BLOCCO  CONTRATTI FINO AL 2014  E NEL TRIENNO 2015-17  solo la vacanza contrattuale 
– FONDI  STRAORDINARIO TAGLIATI DAL 5 % 
– LAVORO STRAORDINARIO NEI GIORNI FESTIVI  O NEI GIORNI DI RIPOSO RETRIBUITO SOLO PER LE ORE ECCEDENTI       L’ORARIO DI SERVIZIO GIORNALIERO 
– PENALIZZAZIONI SULLA  BUONUSCITA : in 2 rate se supera i 50mila, in 3 se supera i 100mila e COMUNQUE erogata DOPO 12    MESI dalla cessazione. 

Per corretta ed opportuna informazione evidenziamo che, in tutte le BOZZE del testo pubblicate fino ad ora –Articolo 11 del testo –  erano previste, e nel testo compaiono con le righe sbarrate, anche :    PENALIZZAZIONI SULL’ OMOGENEIZZAZIONE DEGLI UFFICIALI – PREMI RAFFERMA PILOTI E CONTROLLORI RIDOTTO DEL 50 % – SOPPRESSIONE DEGLI INCREMENTI RIFERITI AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSSORIO CORRELATI AL SERVIZIO SVOLTO NEGLI ANNI PRECEDENTI ( TRASCINAMENTO ) – INDENNITA’ AUSILIARIA RIDOTTA DAL 70 AL 50 % . 
Quindi, per avere la certezza dell’approvazione o cancellazione  delle penalizzazioni sopra citate nella bozza bisogna attendere il testo ufficiale. 
 
continua in LEGGI TUTTO 
BLOCCO  CONTRATTI FINO AL 2014  E NEL TRIENNO 2015-17  solo la vacanza contrattuale All’articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “relative al triennio 2010-2012”, sono sostituite dalle seguenti “relative al periodo 2010-2014”. Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 
FONDI  STRAORDINARIO TAGLIATI DAL 5 % Per le amministrazioni statali, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario va ridotta, rispetto alle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2013, del 10 per cento a decorrere dall’anno 2014. La predetta misura di riduzione trova applicazione anche nei confronti delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici compresi gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, delle università e degli enti di ricerca. Per i Corpi di polizia, le Forze armate ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la riduzione di cui al primo periodo è fissata nella misura del 5 per cento.   LAVORO STRAORDINARIO NEI GIORNI FESTIVI  O NEI GIORNI DI RIPOSO RETRIBUITO SOLO PER LE ORE ECCEDENTI L’ORARIO DI SERVIZIO GIORNALIERO L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. (La disposizione introduce un’interpretazione autentica di norme contrattuali al fine di risolvere contenziosi in atto) .   PENALIZZAZIONI SULLA  BUONUSCITA : in 2 rate se supera i 50mila, in 3 se supera i 100mila e COMUNQUE erogata DOPO 12 MESI dalla cessazione.   Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data: a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”; b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.   2. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013. 

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