MILITARI: BLOCCO STIPENDIALE E RIFORMA PENSIONI –“ Il Blocco delle Retribuzioni impatta in maniera devastante sulle motivazioni del personale ed ha profili Incostituzionali “

In una Delibera del 6 Giugno la Rappresentanza dell’ Aeronautica fa Analisi e PROPOSTE che riassumiamo come segue.
 
BLOCCO STIPENDIALE : Il blocco stipendiale previsto dall’art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n°122 non risponde minimamente a criteri di equità, in quanto, aldilà del congelamento contrattuale, impone sacrifici economici non in ragione della capacità contributiva del singolo lavoratore ma solo in funzione del periodo in cui lo stesso matura un adeguamento stipendiale o è soggetto a promozione. In sostanza avviene che al personale che matura un adeguamento stipendiale automatico o una promozione nel periodo compreso tra il 01.01.2011 ed il 31.12.2013, ed ora prorogato al 2014, non vengono riconosciuti i relativi effetti economici, comportando, di fatto, sacrifici economici diversi tra personale che ha maturato o che maturerà tali diritti fuori dal periodo in esame, il quale paga evidentemente una dazio molto minore (anche di qualche migliaio di € per anno) rispetto al personale che matura il diritto nel triennio “congelato”. E’ lapalissiano come una simile circostanza in amministrazioni, come quelle del comparto sicurezza e difesa, connotate da un estrema gerarchizzazione, da dinamiche salariali indissolubilmente legate al grado (derivante da rigide procedure di selezione ed avanzamento) ed all’anzianità di servizio e da profili di impiego e di responsabilità diverse a seconda del grado rivestito, impatti in maniera devastante sulla funzionalità delle stesse e sulla motivazione del personale.
 
Il Blocco ha “PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ “.
PROPOSTA di COPERTURA FINANZIARIA PER ELIMINARE IL BLOCCO RETRIBUZIONI :  Utilizzo dei risparmi connessi alla riduzione delle spese per le missioni internazionali per un importo pari all’onere previsto dal MEF (euro 160 ml. meno oneri previsti per altre amministrazioni) per tale blocco;
In forma complementare, utilizzo del FUG (Fondo Unico di Giustizia) di cui al D.L. 143/2008 convertito in Legge 181/2008;
Nel caso si ritengano non percorribili le precedenti proposte di copertura si potrebbe procedere, attraverso la diminuzione delle spese di funzionamento, in quota parte per ciascuna delle Amministrazioni interessate;
In ultima analisi, solo qualora si ritenga di porre comunque a carico della componente di spesa del personale in analogia con quanto previsto dal D.L. 78/2010 in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego, si potranno ridurre le spese per straordinario delle singole Amministrazioni e quelle relative ad indennità sostitutive dell’orario di lavoro.  
RIFORMA PENSIONI  :
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PROPOSTA DI EMENDAMENTO   DEL CO.CE.R. A.M. Ø ART.4   COMMA 1 (PENSIONI ANTICIPATE) Sostituire il 1° perido con   il seguente:“A decorrere dal 1° gennaio   2014 e con riferimento … omississ”Sostituire il 2° periodo con   il seguente:“sulla quota retributiva di   trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al   1 gennaio 2013, e’ applicata una riduzione % pari a 1 punto% per ogni anno di   anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 56 anni fino al   31.12.2017 e rispetto all’età di 57 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018; tale   percentuale è elevata a 2 punti % per ogni anno ulteriore di anticipo   rispetto ai due anni”;L’ultimo periodo è annullato.    
 Ø ART.4   COMMA 2 (PENSIONI ANTICIPATE) Sostituire il 2° periodo con   il seguente:§ “a   decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito   anagrafico non inferiore a 55 anni e 3 mesi ed un requisito contributivo non   inferiore a 37 anni, ovvero a quota 93 senza prescrizioni su uno dei due   requisiti”;§ “a   decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito   anagrafico non inferiore 56 anni e 3 mesi ed un requisito contributivo non   inferiore a 39 anni, ovvero quota 96 senza prescrizioni su uno dei due   requisiti”;§ “a   decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito   anagrafico non inferiore a 59 anni omississ, e con un requisito contributivo   non inferiore a 40 anni”, ovvero quota 99 senza prescrizioni su uno dei due   requisiti”;§ “a   decorrere dal 1° gennaio 2021 al requisito anagrafico di cui alla lettera c)   si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del   decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla   legge 30 luglio 2010, n. 122., e successive modificazioni e integrazioni,   ovvero quota 99 più aspettativa di vita”. 

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