Tutti i ricorsi collettivi contro il mancato avvio della previdenza complementare ed il mantenimento del sistema retributivo sono stati respinti. Le sezioni giudicanti adite (TAR Lazio), sia pure con motivazioni diversificate , hanno dichiarato la inammissibilita' dei seguenti ricorsi: nr. 10265/2009 (Polizia di Stato) , deciso con sentenza 3995/2010 ; nr. 10266/2009 (Forze Armate) deciso con sentenza nr.8008/2010 ; nr. 378/2010(Guardia di Finanza) deciso con sentenza nr.2991/2010; ricorso nr. 1152 /2010 ( Guardia di Finanza) deciso con sentenza nr.7448/2010; ricorso nr. 1153/2010 (Guardia di Finanza) deciso con sentenza nr.7456/2010; ricorso nr. 1154/2010 (Polizia di Stato) deciso con sentenza nr.7462/2010; ricorso nr. 2032/210(Guardia di Finanza) deciso con sentenza nr.7454/2010. Si conferma pertanto il parere, gia' espresso dal SILP, che aveva ritenuto che, per ovviare al mancato avvio della previdenza compleme ntare, il ricorso alla via giurisdizionale non appariva una soluzione esperibile. Diversamente si conferma , invece, sostanzialmente la strategia di rivendicazione in merito attuata dal SILP tramite la petizione attraverso la quale con una azione di pressione politica si sollecita formalmente una iniziativa di legge anche contrattuale in materia.
Previdenza complementare e ricorsi: la strada scelta dal SILP
17 Maggio 2010 |

