Come in molte favole le cose inziavano cosi’: “C’era una volta L’istituto della pensione retributiva ”, e di norma sempre le stesse favole, finivano cosi, “e i pensionati vissero tutti felici e contenti”, ora lo sappiamo tutti che le favole non esistono e quindi fine dei bei sogni, ma che da queste si passi ad un “racconto della paura” il passo e breve.
Diamo un piccolo excursus sulla faccenda: dopo anni di onorato servizio (almeno 42 e dieci mesi TOTALI ), il lavoratore militare ha diritto alla pensione (ormai si sa soltanto CONTRBUTIVA ) la quale per “GIUSTA RIFORMA” e’ piu’ equa e proporzionale per tutti ……. , sara’ vero?
Sistema Retributivo e Contributivo
La differenza sostanziale tra i due sistemi è che nel sistema retributivo la pensione corrisponde ad una percentuale dello stipendio del lavoratore. Essa dipende dall’anzianità contributiva e dalle retribuzioni, in particolare quelle percepite nell’ultimo periodo della vita lavorativa, che tendenzialmente sono le più favorevoli. Nel sistema contributivo l’importo della pensione dipende dall’ammontare dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa, in particolare, l’importo della pensione si ottiene moltiplicando un coefficiente di trasformazione — relativo alla data di decorrenza della pensione — per il montante contributivo individuale — corrispondente alla somma dei contributi versati annualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore — e rivalutati mediante un tasso di capitalizzazione legato all’andamento del prodotto interno lordo – PIL (ma se il PIL non cresce non è che il militare lavora di meno o fa meno missioni internazionali o non viene impiegato per sorvegliare le discariche). Tali coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla summenzionata legge, dovevano essere rivisitati trascorsi dieci anni .
Coefficiente di trasformazione per metodo Contributivo rivisti in peggio
Tuttavia, già’ la prima revisione degli stessi è stata determinata con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 (cosiddetta riforma Damiano), secondo la quale veniva, altresì, sancito che la trasformazione dei coefficienti avvenisse su base triennale (non specificando che quest’ultimi dovessero diminuire o salire). Una ulteriore revisione di tali coefficienti è stata già decretata per il triennio 2016-2018, e dal 1º gennaio 2019 essa è diventata biennale in base a quanto stabilito dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta riforma Fornero).
Una riduzione dei coefficienti dall’11,12 al 4,489%
Sino ad oggi, ad ogni revisione dei predetti coefficienti, essi vengono costantemente diminuiti e, in particolar modo per il personale militare, dal 1º gennaio 1996 al 1º gennaio 2016 il coefficiente previsto per i sessanta anni di età anagrafica (limite ordinamentale previsto per la cessazione del servizio) si è ridotto di circa l’11,12 per cento passando da 5,163 per cento a 4,589 per cento.
La doppia fregatura per i pensionati Contributivi
Capiamoci bene e facciamo un piccolo esempio matematico andando a evidenziare dove sta la doppia fregatura:
N°1–montante contributivo individuale — corrispondente alla somma dei contributi versati annualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore, andando per logica, se uno dei due versa meno il montante sara’ piu’ basso: ora dal 1995 il datore di lavoro non ha versato (speriamo che a breve lo faccia) quella parte relativo alla sua quota di pensione integrativa, pertanto il MONTANTE CONTRIBUTIVO DA MOLTIPLICARE E’ PIU’ BASSO per cui uguale a MENO PENSIONE.
N°2- coefficienti di rivalutazione–corrispondenti ad uno dei fattori che sono inclusi nella moltiplicazione (montante x cefficiente=pensione) la quale determina il QUANTUM PENSIONABILE, dal 1995, anno in cui è partita la riforma SONO COSTANTEMENTE DIMINUITI, FINO AD ESSERE OGGI DIMEZZATI.
Alla luce di quanto summenzionato sembra evidente che pur non essendo dei maghi della finanza creativa, chi sara’ pensionato (militare o forze di polizia) con il contributivo, oltre a subire la penalizzazione rispetto al retributivo, sara’ penalizzato (doppiamente) da come il primo (contributivo) viene calcolato. Certo fino ad ora tale negatività poco interessava in quanto a nessuno veniva applicato il contributivo, ma per il futuro le cose saranno molto diverse. Quanto banalmente riscontrato nelle poche righe soprascritte fino ad oggi, se la memoria non mi inganna, non sono mai stati evidenziate da nessuno degli attori preposti,……saranno capaci i nuovi sindacati (almeno quelli piu’ bravi) che dovranno occuparsi della questione a ridarci il “maltolto”?
Chi vivrà vedrà………..
6 Aprile 2019
Dr. Paolo Ceraglia
Giuseppe Seviroli
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