TESTO DELL’ARTICOLO 9 CANCELLATO DAL VOTO DELLA COMMISSIONE DIFESA
Art. 9.
(Delega al Governo per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate)
- Al fine di rimodulare il modello professionale delle Forze armate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di favorire una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) ferma restando l’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall’articolo 798 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91, prevedere una successiva rimodulazione del modello professionale di cui all’articolo 798-bis del citato codice dell’ordinamento militare, che assicuri l’abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio. A tal fine:
1) rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di cui all’articolo 798-bis del citato codice dell’ordinamento militare, da conseguire a decorrere dal 1° gennaio 2035 ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato, da stabilire in misura comunque non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 798 del citato codice dell’ordinamento militare;
2) coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche, di cui al numero 1) della presente lettera, con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 798 del citato codice dell’ordinamento militare, applicando le medesime disposizioni transitorie in materia di graduale riduzione degli organici, da adeguare in relazione al termine di cui al medesimo numero 1) della presente lettera;
3) prevedere l’abbassamento dell’età massima per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predisporre un sistema modulare di ferme per il personale volontario, complessivamente non superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, il cui completamento permetta l’accesso alle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, e un’eventuale seconda e ultima rafferma, anch’essa predeterminata, cui non conseguano agevolazioni ulteriori;
4) realizzare un sistema normativo organico inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, organizzato secondo criteri di tutela crescente e comprensivo di misure differenziate in ragione della destinazione all’impiego pubblico o privato, mediante interventi di razionalizzazione e miglioramento delle disposizioni vigenti, nonché l’introduzione di ulteriori misure, comprese quelle consistenti nella formazione professionale indirizzata al reinserimento attraverso la costruzione di uno specifico curriculum professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- b) modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d’armata, e gradi corrispondenti, prevedendone l’attribuzione in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi individuati dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-bis, 812-bis e 818-bis del citato codice dell’ordinamento militare;
- c) prevedere misure di revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, ispirate a principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l’adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa.


