LA SOPPRESSIONE DEI TRIBUNALI MILITARI DIVENTA UNA PROPOSTA CONDIVISA IN MODO TRASVERSALE DALLA POLITICA – Senatore CARDIELLO e altri

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 608 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa dei senatori 
CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, RAZZI, LIUZZI, ALICATA, FAZZONE e MUSSOLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013 Modifiche agli articoli 103 e 111 della Costituzione in materia di giurisdizione dei tribunali militari TIPOGRAFIA DEL SENATO Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 608 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI .
ONOREVOLI SENATORI. – La riforma della giustizia è una priorità per il Paese. In questo momento è necessario intervenire per mettere in campo interventi improntati all’efficienza, alla produttività ed al risparmio. Come altri comparti dello Stato, anche la giustizia deve imparare a tenere conto delle proprie spese. Per fare questo è necessario superare il campanilismo dei tribunali e mettere mano alle circoscrizioni giudiziarie, sopprimendo quelle che non producono e non rispondono agli standard nazionali. Allo stesso tempo, però, occorre intervenire per istituire tribunali in quelle realtà dove se ne riscontra l’esigenza. In questo senso va il presente disegno di legge di modifica costituzionale, già presentato nella scorsa legislatura, che punta alla soppressione dei tri-bunali militari, eliminando il terzo comma dell’articolo 103 della Costituzione, in base al quale «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate». La loro competenza potrà essere destinata a quelli ordinari, anche in considerazione del fatto che tenere in vita questo settore della magistratura rappresenta un notevole sperpero di risorse e di unità lavorative, unità che potrebbero invece essere destinate ai tribunali ordinari, che sempre più spesso sono in sofferenza ed hanno bisogno di personale, permettendo una redistribuzione di forze tale da consentire allo Stato di risparmiare migliaia di euro. Tale modifica si rende necessaria anche a seguito di numerose sentenze della Corte costituzionale che, di fatto, hanno determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria. Inoltre, ad avviso del proponente, la competenza in capo alla giurisdizione ordinaria fornirebbe maggiori garanzie di tutela dei diritti individuali, non creando una irrazionale disparità che pone anche perplessità in relazione all’articolo 3 della CostituzioneAtti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 608 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI 
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. Il terzo comma dell’articolo 103 della Costituzione è abrogato. 2. All’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso

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