Ciò detto, uno specifico problema di disarmonia sembra porsi per l’Arma dei Carabinieri, la quale ha, ex lege, doppia natura sia di Forza di Polizia (relativamente alle sue attribuzioni di polizia civile), sia di Forza Armata (relativamente alle competenze militari).
Ai sensi dell’articolo 155 c.o.m., infatti, “L’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente”.
Appare dunque opportuno che le due previsioni, ancorché contenute in distinti provvedimenti (di cui quello delle FFAA non sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato), siano armonizzate allo scopo di evitare, in futuro, possibili disallineamenti.
Ciò, perlomeno, per il personale dell’Arma dei Carabinieri che, a differenza delle altre Forze di Polizia, condivide con Esercito, Marina e Aeronautica Militare (cui soprattutto si riferisce il progetto di decreto n. 396) il rango (funzionale ed ordinamentale) di Forza Armata dello Stato, oltre alla comune sottoposizione al corpus unitario del Codice dell’ordinamento militare (cui per sistematicità andrebbe ricondotta anche la predetta novella, per quanto di competenza dell’Arma).
Il tutto, al fine di rimuovere un’incoerenza passibile di dar vita a cospicuo contenzioso, non ravvisandosi alcuna obiettiva differenziazione funzionale idonea a giustificarlo (del resto, l’emanando art. 1826-bis c.o.m. ha come unico parametro di riferimento il grado “dirigenziale” rivestito, la cui disciplina è uniformata, per le quattro le Forze Armate, secondo la corrispondenza di cui all’articolo 628 c.o.m.). Si ribadisce, comunque, al fine di non alterare l’omogeneità del Codice dell’Ordinamento Militare (integrante, a tutti gli effetti, un corpus di diritto militare integrale ed a cui del resto si riferiscono, significativamente, gli ulteriori profili di riforma introdotti dal progetto di decreto in esame) e di non cadere, per contro, nell’anomalia che ancor oggi invece caratterizza gli ordinamenti delle Forze di Polizia aventi status civile (data da una molteplicità di fonti, di non immediata apprensione, spesso non coordinate tra loro), l’opportunità di riportare la disciplina valevole per l’Arma dei Carabinieri nel sistema di cui all’articolo 10, lettera t), del progetto di riforma per le FFAA (AG 396) facendo naturalmente salva la parte relative alle funzioni di sicurezza dell’Arma (di cui al punto 2.1 che precede).
– Comma 27
Il comma 27, inserito tra le clausole finanziarie di “salvaguardia”, opera con riferimento al trattamento di fine servizio (TFS) prevedendo che, nel calcolo futuro di quest’ultimo, gli incrementi derivanti dal riordino saranno utili esclusivamente per gli anni successivi all’entrata in vigore del provvedimento.
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