RIORDINO DELLE CARRIERE, tra pochi giorni sarà approvato dalle Commissioni. TUTT’ALTRO CHE BOCCIATO dal Consiglio di Stato. Se costa più del previsto lo paghiamo con altri tagli ! Per il Riordino delle FF.AA il parere NON è stato chiesto.

Per il CDS  Il riordino necessita di periodiche revisioni : “periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni” – sia per il livello primario che per quello secondario – deve essere operata una regulatory review…Andrebbe dunque inserita, nelle norme transitorie, la specifica indicazione, secondo la scadenza delle differenti normative, degli elementi idonei a rilevare lo stato di attuazione, l’effettività e l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi della riforma”. Nel punto 9 del parere troviamo osservazioni sull’eccessiva rilevanza delle norme transitorie : “Il testo è disseminato di norme transitorie, sia comuni che specifiche per i singoli Corpi. Ciò naturalmente è conforme ai principi stabiliti dal più volte citato art. 1, comma 8, lett. a), della legge di delega e, in particolare, al criterio direttivo concernente la necessità, a seguito dell’introduzione della normativa in esame, di prevedere “le occorrenti disposizioni transitorie”, con la conseguenza che, sul punto, la Commissione non ha rilievi di legittimità da formulare….. il profilo di criticità derivante dall’introduzione della normativa di carattere transitorio, invitando l’Amministrazione ad esplicitare, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, le motivazioni sottese a tale decisione prima dell’approvazione definitiva del provvedimento e suggerendo di ridurre il numero di norme transitorie e di ricondurre, ove possibile, una parte dell’intervento transitorio nell’ambito dell’articolato a regime”. 2.5. L’introduzione della denominazione di “coordinatore”  Come evidenziato dalla stessa Amministrazione, uno dei tratti comuni del presente intervento normativo è costituito dall’introduzione della denominazione di “coordinatore”, da attribuire al personale con maggiore anzianità di servizio, che determina un ampliamento delle funzioni – in particolare sotto il profilo della potestà di coordinamento del personale – nonché la preminenza gerarchica rispetto ai parigrado.

 

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, SUL RIORDINO DELLE FORZE DI POLIZIA , IN MODO RIEPILOGATIVO, si CONCLUDE cosi :

Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività”.

Le due previsioni normative, sostanzialmente sovrapponibili, si differenziano per il maggiore respiro della previsione valida per le FFAA, che:

si riferisce indistintamente a tutti i dirigenti (“ufficiali superiori e generali”), laddove la norma applicabile alle Forze di Polizia è diretta esclusivamente ad una parte di essi, ossia i Vice Questori Aggiunti/Vice Questori e gradi equiparati;

prevede, a differenza della seconda, anche la possibilità di modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio.

A titolo di completezza, si ricorda che proprio alla luce della tendenziale unitarietà complementare del Comparto Difesa/Sicurezza, l’articolo 632 c.o.m. (anch’esso oggetto di modifiche per effetto del progetto di riforma AG 396) disciplina la corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile.

Unitarietà che però non esclude la presenza, al suo interno, di ordinamenti e regimi giuridici diversi, dovuti alle differenti nature e funzioni, per quanto complementari, dei soggetti che vi operano (civile e militare, di difesa interna ed esterna dello Stato, etc.).

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