Oggi 10 Aprile 2018 è un giorno importante per i Diritti dei Militari. Come Assodipro, nel lungo percorso di democratiche battaglie, che percorriamo da 26 anni come associazione, ed a più di 40 dalle richieste del Movimento Militari Democratici che, nella seconda metà degli anni 70 portò migliaia di militari a scendere in piazza, anche in divisa, per chiedere migliori diritti e tutele, ritorniamo in Corte Costituzionale dopo la sentenza della stessa Corte nel 1999. ATTENDIAMO CON FIDUCIA E RISPETTO LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE che dovrebbe arrivare entro 2 mesi . Oggi, rafforzati nelle nostre richieste da importanti pronunciamenti Europei , l’avv. prof. Andrea SACCUCCI ha esposto le nostre ragioni come segue:
CORTE COSTITUZIONALE
Reg. Ord. n. 111/2017 – Udienza del 10 aprile 2018
MEMORIA
Nell’interesse di ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ DIRITTO E PROGRESSO (AS.SO.DI.PRO.) e del sig. FRANCESCO SOLINAS, rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Lisbona n. 9, in virtù di procura speciale in calce all’atto di costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 11 e all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la l.4 agosto 1955, n. 848, e in relazione all’art. 5, par. 3, della Carta sociale europea riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con la l. 9 febbraio 1999, n. 30;
promosso
con l’ordinanza n. 2043/2017 del 4 maggio 2017 del Consiglio di Stato, Sez. IV, resa nel corso del giudizio introdotto con ricorso n. 10495/2014, iscritta nel Registro ordinanze della Corte costituzionale al n. 111/2017, pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale – Corte costituzionale n. 36 del 6 settembre 2017.
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Richiamate le deduzioni e le difese dispiegate nell’atto di costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale, che qui si intendono integralmente trascritte, AS.SO.DI.PRO. e il sig. Francesco Solinas, come rappresentati e difesi, espongono quanto segue.
- LA NATURA CONSOLIDATA DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ SINDACALE DEI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE: LA DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI SUL CASO EUROMIL
- Nelle more del presente giudizio, il Comitato europeo dei diritti sociali ha ribadito l’illegittimità non soltanto del divieto assoluto, per i militari, di costituire/aderire ad associazioni di natura sindacale, ma anche del divieto previsto le associazioni sindacali militari già costituite di aderire a federazioni e confederazioni, pronunciandosi, in data 27 febbraio 2018, sul reclamo collettivo promosso nei confronti dello Stato irlandese da EUROMIL (European Organisation of Military Associations), organizzazione fondata nel 1972 al fine di rappresentare e promuove gli interessi morali e materiali ed i diritti fondamentali dei membri delle forze armate europee e delle loro famiglie.
- La reclamante lamentava la violazione degli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea poiché alle associazioni sindacali rappresentative delle forze armate in Irlanda (PDFORRA e RACO) non sono consentiti né l’affiliazione a confederazioni a livello nazionale (come l’ICTU, Irish Congress of Trade Unions) senza il consenso del Ministro della Difesa, né il diritto alla contrattazione collettiva sui salari, né il diritto di intraprendere azioni collettive.
- Ancora una volta, il Comitato ha fornito un’interpretazione delle disposizioni della Carta alla luce degli strumenti internazionali complementari, primo fra tutti la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Immediato è, infatti, nella decisione il richiamo ai principi espressi dalla Corte europea nelle sentenze Matelly e Adefdromil del 2 ottobre 2014 e nella successiva sentenza Juncta Rectora del ER.N.E c. Spagna del 21 aprile 2015, seguito dal riferimento al proprio precedente CESP c. Francia del 4 luglio 2016, già commentato nell’atto di costituzione, che ha confermato l’illegittimità del divieto assoluto, per i militari, di costituire associazioni di carattere sindacale (cfr. CEDS, Euromil c. Irlanda, 12 febbraio 2018, § 46) .
- In quest’occasione, il Comitato si è spinto ad affermare l’illegittimità del divieto non solo per i singoli membri delle forze armate, ma anche per le organizzazioni sindacali da essi costituite, precisando che l’art. 5 della Carta, da un lato, garantisce ai lavoratori – a livello locale, nazionale o internazionale – il diritto di formare sindacati o di aderirvi, dall’altro, implica il diritto per le organizzazioni sindacali così costituite di affiliarsi in federazioni e confederazioni.
- Lo Stato membro, secondo il Comitato, non può limitare il livello al quale i lavoratori possono organizzarsi ed è tenuto a consentire alle organizzazioni sindacali di affiliarsi, essendo provato che le federazioni godono di un peso maggiore nei negoziati a livello nazionale (cfr. ibidem, §§ 47- 48).
- Il divieto assoluto di affiliazione previsto dalla legislazione irlandese si traduce nella privazione di uno strumento effettivo di negoziazione delle condizioni di lavoro e, in particolare, dei salari. Un tale divieto non può ritenersi necessario e proporzionato, risultando, pertanto, incompatibile con l’art. 5 della Carta (cfr. ibidem, §§ 56 – 57).
- Per ciò che concerne il diritto alla contrattazione collettiva, garantito dall’art. 6 della Carta, il Comitato ha, in primo luogo, stabilito che la capacità dell’organizzazione sindacale di trattare in nome degli associati deve essere garantita in modo effettivo ancor più nelle situazioni in cui l’attività sindacale subisce delle restrizioni (cfr. ibidem, § 87).
- Il Comitato ha, inoltre, rilevato che le associazioni rappresentative dei militari irlandesi sono consultate in un procedimento parallelo senza alcun coinvolgimento diretto e significativo e che lo strumento di conciliazione previsto per tali associazioni investe essenzialmente le condizioni di servizio e non le questioni attinenti alla retribuzione, che restano loro precluse (cfr. ibidem, §§ 9293).
- Non rinvenendo ragioni sufficienti a giustificare una tale restrizione, il Comitato ha riscontrato la violazione dell’art. 6, par. 2, della Carta.
- L’ultimo dei profili censurati da EUROMIL, quello relativo al divieto di sciopero, è stato invece ritenuto compatibile con lo strumento convenzionale poiché finalizzato, secondo il Comitato, a mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale ed a garantire diritti e libertà altrui.