Assodipro in Corte Costituzionale per i Diritti Sindacali dei Militari. Esposizione alla Corte dell’ avv. prof. Andrea Saccucci

  1. IL CANONE DELLA TUTELA PIÙ INTENSA QUALE GRUNDNORM DELLE RELAZIONI INTER-ORDINAMENTALI
  2. La Carta sociale europea riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999 n. 30, si colloca come gli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani in una dimensione che mira all’integrazione delle garanzie tratte dai vari livelli ordinamentali al fine di ottenere la maggior tutela possibile per l’individuo.
  3. Espressione concreta di tale orientamento sono due recenti pronunce della Corte di Cassazione che, nel richiamare espressamente la Carta sociale europea, valorizzano la necessità di “un’interpretazione sistematica di corretta contestualizzazione della norma da interpretare” (cfr. Cass., sez. lav., 5 settembre 2016, n. 17589) “secondo una logica di integrazione tra fonti di protezione dei diritti fondamentali interne, convenzionali, sovranazionali e internazionali che costituisce una preziosa e significativa indicazione anche per il Giudice comune” (cfr. Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2210).
  4. Le pronunce citate seguono la sentenza di codesta Ill.ma Corte n. 178 del 23 luglio 2015 dalla quale emerge chiaramente la ricerca di un’integrazione sistematica delle tutele tendente alla più ampia garanzia per i diritti fondamentali.
  5. La Corte ha precisato al riguardo che “numerose fonti internazionali soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale. Pertanto, l’interpretazione della fonte costituzionale nazionale si collega sincronicamente con l’evoluzione delle fonti internazionali e da queste trae ulteriore coerenza” (cfr. Corte cost., 23 luglio 2015, n. 178).
  6. Tra queste fonti è fatta espressa menzione alla Carta sociale europea. Indubbiamente, dunque, le disposizioni di quest’ultima sono idonee a integrare il parametro dell’art. 117, co. 1, Cost. quali norme interposte. Ed è altrettanto evidente che il ragionamento formulato da codesta Ill.ma Corte, in base al quale le norme CEDU devono essere valutate così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, deve essere logicamente esteso anche alle norme della Carta, così come interpretate dal Comitato europeo dei diritti sociali.
  7. Non può dunque condividersi l’assunto del remittente secondo cui l’esegesi della Carta spetti in via esclusiva al giudice nazionale e non al Comitato, che ne costituisce l’organo di controllo e garanzia. Così come non si spiega l’asserita inidoneità, secondo il Consiglio di Stato, delle decisioni rese da tale organo a costituire obblighi di carattere internazionale a carico dello Stato interessato.
  8. Di fatti, attraverso l’interpretazione sistematica propugnata da codesta Corte i distinti strumenti di tutela dei diritti umani, tra cui pacificamente rientra la Carta sociale europea, ai quali il nostro Stato si è volontariamente assoggettato, vengono interconnessi e calati nell’ordinamento interno allo scopo di ricavare dalle loro disposizioni, nell’interpretazione di esse fornita dal rispettivo organo di controllo, la tutela più favorevole per gli individui, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.
  9. La portata precettiva delle disposizioni degli art. 5 e 6 della Carta Sociale europea (considerati addirittura self-executing in alcuni Stati europei) penetrano, come l’art. 11 CEDU, nel nostro ordinamento qualificandosi come norme interposte con un vincolo per il legislatore e l’interprete derivante dall’art. 117, co. 1, Cost.
  10. Sotto diverso profilo, l’idoneità delle norme internazionali citate a integrare il parametro costituzionale non può certamente essere messa in discussione invocando la c.d. dottrina dei contro-limiti, non rinvenendosi a livello costituzionale norme o principi ostativi al riconoscimento della libertà sindacale dei membri delle forze armate.
  11. L’art. 39 Cost. non pone, infatti, limiti di carattere soggettivo alla libertà di associazione sindacale. Per contro, l’art. 52, co. 3, Cost. stabilisce che l’ordinamento delle forze armate debba uniformarsi “allo spirito democratico della Repubblica”, favorendo l’esercizio di tale libertà anche all’interno dei corpi militari.
  12. Le ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale potrebbero essere invocate a fronte di un eventuale riconoscimento indiscriminato del diritto di sciopero, ma non a fronte del riconoscimento della libertà sindacale in sé, che attiene alla tutela dell’interesse professionale alla disciplina del rapporto di impiego, che, con le sue peculiarità, è pur sempre un rapporto alle dipendenze dell’Amministrazione dello Stato.
  13. I diritti sindacali dunque, in quanto strumenti di rappresentazione degli interessi di categoria, non rischiano di pregiudicare né la disciplina, né il funzionamento regolare del corpo militare.
  14. È evidente, inoltre, che l’ordine democratico possa essere meglio tutelato quando, se e nella misura in cui esso venga riconosciuto come tale dai suoi tutori. L’uso di strutture democratiche, quali sono le associazioni sindacali, finirebbe per rafforzare la democrazia, senza in alcun modo minarne le fondamenta.
  15. Ciò è testimoniato non solo dalla storia costituzionale di Paesi, quali Olanda, Germania e Svezia, che detengono una lunga tradizione di sindacalizzazione dei corpi militari, ma anche dal riconoscimento di tale libertà nel nostro ordinamento alle forze di polizia ad orientamento civile.
  16. La storia del corpo di Polizia dimostra non solo la piena compatibilità tra l’esercizio dell’associazionismo sindacale e professionale e l’assolvimento delle funzioni istituzionali, ma anche come il riconoscimento della libertà sindacale abbia costituito un elemento di trasparenza, controllo sociale e di miglioramento dei servizi.
  17. Proprio tale precedente della Polizia di Stato ci porta, infine, a concludere che il diritto alla libertà sindacale, così come garantito nelle fonti internazionali, costituisca un valore tutt’altro che “alieno” nel nostro ordinamento, con la conseguenza dell’indiscussa idoneità dell’art. 11 CEDU e degli artt. 5 e 6 CSE a integrare il parametro costituzionale dell’art. 117, co. 1, Cost.

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