Forze Armate, tagli al personale delle Forze Armate. 40mila posti di lavoro Militari tagliati entro il 2024 e 7.800 posti di lavoro tagliati per il personale civile della Difesa.

A cura di Assodipro Roma     
Si ricorda che il decreto legislativo n. 7 del 2014 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 244 del 2012 recante la “delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”. 
In particolare, ha previsto contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo deve essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo . 
A sua volta, il decreto legislativo n. 8 è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della richiamata legge delega che detta i principi e i criteri direttivi della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa. Nello specifico tale articolo ha previsto una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) da attuare entro l'anno 2024 e una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024.   
La legge n. 244 del 2012 La legge 31 dicembre 2012, n. 244, approvata sul finire della XVI legislatura, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore
Come sopra ricordato la delega è stata esercitata nella corrente legislatura attraverso i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, entrati in vigore il 26 febbraio 2014.   In sintesi, la legge n. 244 del 2014 ha individuato i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi: l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1); le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2); le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3). In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:   
1) una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. (Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014, ovvero il 26 febbraio 2014). 
2) una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla originaria previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1° gennaio 2016), da attuare entro l’anno 2024; 3) una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024; 4) il riequilibrio generale del Bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l’esercizio e 25% per l’investimento.   
CI SOFFERMIAMO, CON QUESTA SINTESI, SULL’ASPETTO CHE RIGUARDANO L’USCITA DAL SERVIZIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. TRATTO DA :  Camera dei deputati  XVI I LEGISLATURA Documentazione per l’esame di Att i  del Governo Schema di Decreto legislativo correttivo dei D.Lgs. nn. 7 e 8 del 2014 Schema D.Lgs. n. 277 (Revisione delle strutture, dell’organizzazione e del personale militare) (Legge n. 244/2012) n. 278  9 marzo 2016
A Pagina 82 dell’atto del 9 Marzo 2016 sopra citato si legge :

Art. 2209-septies Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare,escluso il Corpo delle capitanerie di porto,e dell'Aeronautica militare. 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.   

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità: 
a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza; 
b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato. 
Art. 2229 Regime transitorio del collocamento in ausiliaria. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;, il collocamento in ausiliaria può  avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo
Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni. 
Art. 2230 Unità di personale da collocare in ausiliaria 1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall’ articolo 2229, sono così determinate per l’anno di riferimento: 
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630 rispetto alla tabella iniziale , che terminava i suoi effetti nel 2020 , la nuova tabella prevede una estensione fino all’ anno 2024 e, dal 2016  i numeri vengono modificati in aumento, rispetto alla tabella iniziale,  come segue   g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708; h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895; i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311; l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352; m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255. m-bis) 2021: ufficiali: 40: marescialli: 200; totale 240; m-ter) 2022: ufficiali: 50: marescialli:206; totale 256; m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326; m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.

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