Sentenza Consiglio di Stato – 03137/2010

Il fatto che la giurisprudenza costituzionale abbia osservato che non può considerarsi manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l’accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta, la sua scelta ai dipendenti della stessa Amministrazione (sent. n. 182 del 2008), non equivale ad affermare che il soggetto parte in un procedimento disciplinare non possa comunque farsi assistere da un legale di fiducia per profili ed ambiti per i quali non sia espressamente e specificamente prevista la presenza del solo difensore militare. In altri termini, le modalità con le quali il ricorrente ha fatto intervenire un suo difensore di fiducia, ai fini in particolare della visione degli atti e della presentazione di memorie, non sono tali da configurare una violazione del rapporto gerarchico militare.  
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