La Delibera del Cocer
Il commento di oggi parte da una Delibera del Cocer Comparto Difesa per aumentare le risorse sul Fondo Efficienza Servizi istituzionali (FESI), sui social la notizia si è diffusa creando speranze e dubbi. Nel leggere il documento sembra il tempo non passare mai, una liturgia paradossale che si ripete da tempi lontani senza variazioni di tema. Si fa riferimento alla legge istitutiva, alle delibere passate, alle sperequazioni di risorse con i poliziotti e la necessità di variare le regole per l’elargizione dell’emolumento. Nello specifico, si chiede un aumento di risorse pari a 55 milioni di euro, di non considerare le sanzioni disciplinari per escludere il Fesi, di privilegiare alcune categorie di militari.
Curiosità e contraddizioni
La cosa è curiosa, si chiedono risorse aggiuntive il giorno dopo una travagliata Manovra di Bilancio che ha visto il Cocer, a differenza dei Sindacati, attore muto di una commedia all’italiana. Inoltre la decisione di quanto destinare al Fondo è competenza del Capo di Stato Maggiore e il Ministro c’entra relativamente. Avevamo affrontato la manovra in tre occasioni distinte, nella prima significando la pochezza di euro messi a disposizione per il contratto (fondamentale ed accessorio), la seconda valutando gli effetti sui pensionati militari e poliziotti e l’ultima i ricchi premi e cotillon per ufficiali e poliziotti. E’ singolare svegliarsi il giorno dopo dell’approvazione della “finanziaria” ed urlare vogliamo più fondi, siamo stati trattati male, valorizzate il nostro lavoro. Oltretutto, appare pretestuoso questo grido di dolore, a pensare male si potrebbe dire che è figlio di un’altra levata di scudi del Cocer, quella che esclude i Delegati Cocer dal prendere parte alla costituzione di sindacati in questa delicata fase di transizione dalla Rappresentanza al Sindacato, ma questa è un’altra storia già commentata sul sito.
Il FESI e la natura originaria
Torniamo a noi a questa delibera sospesa nel tempo come se nulla fosse cambiato. Il Fesi nella sua originaria natura istitutiva è stato pensato come emolumento accessorio legato alla produttività, efficienza, premialità. Come cita la legge è utilizzato per: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l’impegno del personale nelle attivita’ di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l’incentivazione della produttivita’ collettiva al fine del miglioramento dei servizi..”. Si è sempre detto che non deve essere dato a pioggia e non si deve considerare come dovuto. Su questi assunti proporre di distribuire il FESI anche a coloro che sono destinatari di provvedimenti disciplinari di “Consegna di rigore” sembra alquanto fantasioso e fuori dalla grazia di Dio. Per giustificare ciò, si fanno azzarsate distinzioni giuridiche tra punizioni disciplinari “ius corrigendi” che non prevedono un dolo amministrativo e le sanzioni di stato -“sospensioni di impiego” – che unitamente all’interruzione del servizio includono una decurtazione economica. Si ha l’impressione che chi ha scritto la Delibera sia rimasto intrappolato in una bolla spazio tempo di oltre 60 anni.
Le Sanzioni disciplinari sono ancora uno “ius corrigendi”?
Innanzitutto, la Consegna di rigore è una sanzione utilizzata per punire fattispecie di mancanze abbastanza gravi previste per legge, soprattutto le recidività dei comportamenti. E’ così delicata la la questione che il legislatore ha voluto dettagliare le violazioni che incidono sulla libertà personale, ad esempio trasgressioni al giuramento prestato, ai doveri costituzionali, al riserbo d’ufficio, al segreto militare. Non si tratta di piccole mancanze, di sviste o piccole omissioni. Come si fa a pretendere di percepire il FESI dopo aver percepito una consegna di rigore? Inconcepibile. Piuttosto, sarebbe il caso di fare una battaglia sulla illegittimità delle Consegna di Rigore come privazione della libertà senza le garanzie di un equo processo, ma questa è un’altra storia.
Soprattutto, lo ius corrigendi che ch’azzecca con il FESI?
L’esercizio del diritto della violenza correzionale nato nel mondo romano come potere educativo e correttivo del “pater familia”, permetteva all’uomo di arrivare ad un certo punto di violenza perché la donna (come i figli) era debole, e quindi andava protetta e corretta anche con la forza. L’uomo era condannabile se esagerava, si consigliava all’uomo la moderazione e alla donna la pazienza. Questo però non bastava, poiché si aprivano comunque motivi di abuso. Nel 1956 la Corte di Cassazione fa decadere l’art. 571 (ius corrigendi). Nel 2019, assimilare il potere del Comandante a quello del “pater familia” non solo è antistorico nei confronti della società civile, ma non corrisponde neanche al più antico dei mondi militari. Con il Riordino delle Carriere già dal 1995 ai militari basta un semplice “Rimprovero” per subire ricadute amministrative di non poco conto. Dal Rimprovero può discendere l’abbassamento delle Note Caratteristiche, il mancato Avanzamento, un Incarico importante. Avverso alle sanzioni disciplinari è ammesso il Ricorso amministrativo al Tar, al CdS. Come si fa ad affermare che la Consegna di Rigore appartiene allo “ius corrigendi”?
Incarichi per la maggiorazione del FESI
L’altra chicca degna di un Cocer demodè che gioca a fare il sindacato è la richiesta di maggiorazione del FESI per Consegnatari, Cassieri, Istruttori e formatori, Contabili, sensor operator. Un pensiero particolare per alcune categorie di militari più produttivi di altri, più meritevoli di altri. Paradossalmente, il cocer sta chiedendo che un Cassiere, magari punito con la Consegna di Rigore per aver violato il segreto d’ufficio, prenda un FESI maggiore di uno “sminatore”, “sommozzatore”, “radarista” mai punito, pazzesco. Che ch’azzecca la Categoria, l’Incarico o la Funzione con la maggiorazione dell’accessorio? Semmai riguardo va dato, va considerato in tutt’altro ambito, nel trattamento fondamentale, stabile e non a seconda delle disponibilità politiche, delle decisioni del Capo di Stato Maggiore o dei suggerimenti del Cocer.
La Delibera paradigma del passato
Il corpo della Delibera delinea chiaramente un mondo che fatica a rimanere al passo con la società civile. Il Cocer avrebbe dovuto fare la voce grossa prima dell’approvazione della Manovra di Bilancio, come hanno fatto i sindacati. Poi evitare populismi e difese di pochi militari condannati alla Consegna di Rigore ed infine non creare spaccature tra figli e figliastri percettori del FESI. L’ultima curiosità che lascia l’amaro in bocca è che alcuni dei firmatari della Delibera sono gli stessi che stanno costituendo il Sindacato che verrà in sostituzione del Cocer. Viene alla mente il famoso adagio di Tancredi nel Gattopardo “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Il ballo delle debuttanti continua.
La Redazione
FONTI NORMATIVE
Dgls 171/2007 – Art. 5 Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
- Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell’area interforze, nell’ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da: a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall’articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell’efficienza dei servizi; c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l’attivita’ operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo’ essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell’articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita’ di cui al presente comma. 2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l’anno 2007 l’importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l’importo di euro 16.358.000,00. 3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo. 5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l’impegno del personale nelle attivita’ di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l’incentivazione della produttivita’ collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche’ le modalita’ applicative concernenti l’attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. 8. Il termine per l’espressione del parere di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e’ rideterminato in 30 giorni.
Art. 751 Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore
- Possono essere puniti con la consegna di rigore: a) i seguenti specifici comportamenti: 1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712); 2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (articolo 714); 3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713); 4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unita’, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 722 e 723); 5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d’ufficio (articolo 722) e delle disposizioni che regolano l’accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (articolo 723); 6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d’ufficio (articolo 722 e articolo 1472 del codice); 7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (articoli 715 e 722); 8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (articolo 723); 9) comportamento lesivo del principio della estraneita’ delle Forze armate alle competizioni politiche (articolo 1483 del codice); 10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, nelle condizioni indicate nell’articolo 1350, comma 2, del codice (articolo 1483 del codice); 11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attivita’ sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice); 12) svolgimento di attivita’ sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e’ prevista l’integrale applicazione ((della normativa disciplinare)) (articolo 2042 del codice); 13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o sono in uniforme (articolo 1470 del codice); 14) violazione del dovere di informare al piu’ presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (articolo 1349 del codice); 15) emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti d’istituto (articolo 727); 16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignita’ personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 725, 732 e 733); 17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (articolo 719); 18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 725 e 726); 19) inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell’esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell’attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell’ambito del proprio comando, ufficio, unita’ ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all’entita’ del danno cagionato (articoli 725 e 726); 20) mancanza d’iniziativa nelle circostanze previste dal regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (articolo 716); 21) omissioni nell’emanazione o manifesta negligenza nella acquisizione della consegna (articolo 730); 22) negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio secondo le modalita’ prescritte (articoli 716, 717 e 729); 23) abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell’ordine o alle disposizioni che regolano l’orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 717, 734 e 740); 24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell’impiego del personale e dei mezzi o nell’uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante entita’ procurati ai materiali e ai mezzi della Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 723, 725 e 726); 25) abituale negligenza nella custodia e nell’uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d’ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 717 e 723); 26) abituale negligenza nell’apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 717 e 718); 27) comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani (articolo 732); 28) comportamento particolarmente violento fra militari (articolo 732); 29) allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 727 e 730); 30) trasgressione alle limitazioni poste all’allontanamento dalla localita’ di servizio (articoli 1469 del codice e 744); 31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 729 e 741); 32) reiterata inosservanza dell’obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all’estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo 1469, comma 3, del codice); 33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all’aspetto esteriore o al corretto uso dell’uniforme (articoli 720 e 721); 34) trasgressione al divieto dell’uso dell’uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (articoli 720 e 746); 35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (articolo 746); 36) dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 735, 1365 del codice e 1366 del codice); 37) detenzione e uso in luoghi militari – se ne e’ fatto espresso divieto – di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 722 e 745); 38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprieta’ privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 723 e 745); 39) introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 722 e 745); 40) comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere o condizionare l’adempimento di un servizio, o violativi dell’obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all’articolo 718); 41) inosservanza degli obblighi connessi all’esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (articoli 1358, 1361 e 1362 del codice); 42) comportamenti intesi a limitare l’esercizio del mandato del difensore (articolo 1370, comma 3, del codice); 43) violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 1370, comma 3, 1399, comma 4, e 1400 del codice); 44) comportamenti intesi a discriminazione politica (articolo 1483 del codice); 45) trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge; 46) invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. E’ fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo; 47) adesione, qualificandosi come appartenente a un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, od ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell’autorita’ gerarchica competente se il fatto e’ lesivo degli interessi delle Forze armate; 48) svolgimento di attivita’ connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell’autorita’ gerarchica competente; 49) ripetuta promozione, quale appartenente a un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell’autorita’ gerarchica competente; 50) atti diretti a condizionare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare; 51) attivita’ di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza; 52) attivita’ di propaganda all’interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l’ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento; 53) atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare; 54) alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare; 55) inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell’organo di rappresentanza militare di appartenenza. b) i comportamenti indicati dall’articolo 1362, comma 7, del codice. 2. Anche se non e’ espressamente previsto nelle singole fattispecie di cui al comma 1, deve tenersi conto, nell’irrogazione della consegna di rigore, della gravita’ del fatto, della recidivita’, delle circostanze in cui e’ stata commessa l’infrazione e del danno che ne e’ derivato al servizio e all’Amministrazione. 3. I comandanti responsabili non sono esenti dall’obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale se il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configura un reato. 4. Quando lo stesso comportamento puo’ dar luogo all’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II .
Giuseppe Seviroli
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