NUOVO MODELLO DI DIFESA. ESUBERI, MOBILITA' e SPECIFICITA' TRADITA. TEMPO DI SINDACATO

In questi giorni un sacco di telefonate ed e-mail sono giunte al cocer da parte di impauriti colleghi preoccupati del documento “bozza” sulla “Razionalizzazione e revisione dello strumento militare – il personale”, pubblicata su un Sito. La “bozza”, con tanto di sigillo della Repubblica e sottolineature tra le pagine, oltre a gettare il panico ha dato spazio ad una serie di riflessioni molto importanti.
In primis, è stato certificato una volta per tutte che il Ruolo della Rappresentanza non solo non esiste, ma della stessa ci si può prendere gioco. Si dice che “il diavolo faccia le pentole e non i coperchi”; una settimana prima della pubblicazione su internet del documento, il COCER INTERFORZE aveva incontrato direttamente il Ministro della Difesa per avere una parola di conforto e mitigare le paure del per-sonale militare. In quell‟occasione il Ministro assicurò la piena partecipazione e trasparenza all‟operazione di revisione del Nuovo Modello di difesa delle Rappresentanze, attraverso i canoni del dibattito istituzionale.
L‟Ammiraglio di Paola fu lapidario, sarete coinvolti nel processo, tutto sarà fatto alla luce del sole. Non dimentichiamo che quelle parole furono seguite da una e-mail del Ministro a tutto il personale. Andiamo subito nel merito, finalmente abbiamo dati ufficiali sulla forza effettiva, suddivisa per Ruoli e Gradi, di tutto il Comparto Difesa, nonostante il COCER da tempo avesse chiesto di conoscere certi dettagli per fare proposte in materia di Riordino delle Carriere, Avanzamenti, Straordinari.
Prossimamente, quando avremo la certezza che la “bozza” è un documento reale, seguiranno altri articoli volti ad approfondire ed analizzare le proposte ivi contenute. In questa occasione ci preme sottolineare un piccolo passaggio, che potrebbe passare inosservato ai più. Si legge a pagina 13 del Documento “galeotto” “Ulteriori riduzioni di spesa potrebbero derivare dall’estensione al personale militare della recente disciplina intervenuta in materia di mobilità dei dipendenti pubblici (di cui all’art.33 del d.lgs.n. 165/2001 novellato dalla Legge di Stabilità), ferma restando la necessità di salvaguardare la SPECIFICITA’ delle FF.AA..
AZZ, DOPPIO AZZ E CONTRO-PACCOTTO!
Menomale che la “cura e il benessere del personale” rientra pienamente nelle prerogative della linea di Co-mando. Facciamo mente locale: a differenza della altre Amministrazioni quella della Difesa oltre a perseguire gli obiettivi di efficienza, operatività ha quello preminente del benessere del personale, come sempre ci viene rammentato dagli Stati Maggiori. L‟Amministrazione non si dovrebbe pertanto preoccupare semplicemente di ottenere un risultato, ma cercare di coniugare le esigenze dell‟organizzazione con quelle del proprio personale per farlo sentire come parte di una famiglia, senza distinzioni di ordine e grado, tutti parte di uno stesso nucleo e con valori condivisi.
Vediamo invece cosa propone la Difesa: estendere ai militari la norma sulla mobilità del personale civi-le. Si suggerisce una MOBILITA’ COME AVVIENE PER
I DIPENDENTI PUBBLICI. Quindi, se qualcuno avesse ancora il dubbio se il D.lgs 165/2001 si potrebbe applicare anche a noi militari, può dormire sogni “tranquilli”, si applicherà (!?). Il paradosso è che il suggeritore è proprio SMD, alla faccia della specificità e del di-ritto dovere della linea di comando di curare il benessere del personale!
Per meglio capire di cosa parliamo occorrere incastrare l'attività normativa successiva al 2001, passando per la Riforma Brunetta (L.150/2009), fino al
Patto per la Stabilità (L.183/2011). Per chi avesse voglia di leggersi le norme di riferimento in allegato trova i testi.
In sintesi la Riforma Brunetta ha individuato nuove modalità di mobilità collettiva che si distinguono da quelle individuali. Nell'ambito della Mobilità Intercompartimentale, può essere utile dare un'occhiata agli artt.33, 48, 49 e 50 del D.lgs. n.150, ottobre 2009. Il Decreto in se è molto criptico ed oc-corre contestualizzarlo con il 165/2001 laddove inserisce importanti distinzioni.
Praticamente, tutti i Dirigenti dovranno comunicare le disponibilità di Esubero pena la diretta responsabilità per danno erariale. In mancanza di richiesta dell‟interessato le Amministrazioni procederanno in modo autonomo, utilizzando finanche il collocamento in disponibilità, cioè l’80% dello stipendio per 24 mesi e il successivo congedo.
Peraltro, nel caso di passaggio presso altra Amministrazione, il Patto di Stabilità ha chiarito che si percepirà il trattamento economico dell‟amministrazione ricevente. Non manca nulla, un pacchetto completo di norme, passate inosservate, che ricadrebbero tutte senza paracadute sulla pelle del personale.
E„ EVIDENTE IL TRADIMENTO DELL‟ AMMINISTRAZIONE. Ecco perché alle Rappresentanze la “Bozza di Revisione del Modello di difesa” è stata tenuta
nascosta. Norma troppo malefica per avere il coraggio di uscire allo scoperto.
Contro chi gioca con la pelle del personale occorre prendere iniziativa con coraggio e determinazione. Toccherà uscire allo scoperto, fondare un Sindacato/Associazione o iscriversi a quelli esistenti aspettando le conseguenze. Purtroppo, i cambiamenti a costo zero, il dialogo e il buon senso non sono perseguibili di fronte a chi si comporta come UNA DIVINITA‟, in questo caso GIANO BIFRONTE.
Roma, 6 Marzo 2012
Ferdinando Chinè
Guido Bottacchiari

breve excursus normativo

Articolo 33 – Dlgs 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede

di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7.Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153)). ((43))

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AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 25) che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono

eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.”

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AGGIORNAMENTO (43)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 16, commi 2 e 3) che

“2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 48 L.150/2009

Mobilita' intercompartimentale

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, e' inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Mobilita' intercompartimentale). – 1. Al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione

fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.»

Art. 49. L.150/2009

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente: “1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono

disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.”.

Art. 50. L.150/2009

Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».

Legge 183/2011

Patto si Stabilità –

Art.4, co.96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all’accettazione da parte dell’amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell’area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall’amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

Ferdinando Chinè

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