Pensioni Militari per gli arruolati negli anni 81 / 82. Assodipro vi propone Il Parere dello Studio legale Coronas.

A cura di Assodipro Nazionale

A fronte di pubblicazione di articoli sul punto nel titolo, dopo recente sentenza di Corte Conti Sardegna,  e per fare migliore informazione possibile su uno degli aspetti tra i più sentiti tra i militari, quale quello pensionistico, abbiamo chiesto un parere al nostro studio legale di riferimento : Studio Legale Coronas  via Giuseppe Ferrari 4, 00195 Roma

Prime pronunce della Corte dei conti  sulla questione dell’aliquota del 44% di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973

A distanza di una anno circa dall’insorgere del dibattito circa l’applicabilità della aliquota del 44%, di cui all’art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare soggetto al sistema c.d. misto, è possibile fare un primo punto di situazione alla luce di alcune pronunzie della Corte dei conti che si sono espresse sulla questione, non senza però averne prima richiamato brevemente i termini.

La problematica interessa il solo personale militare collocato in quiescenza o che lo sarà (e quando lo sarà), che, al 31.12.1995, aveva maturato almeno 15, ma meno di 18 anni di servizio utile, e che quindi ha o avrà la pensione determinata con il sistema c.d. misto, vale a dire: con il vecchio metodo retributivo, per gli anni di servizio fino al 31.12.1995; con il metodo contributivo (montante contributivo maturato, rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di trasformazione collegato all’età del lavoratore), per gli anni di servizio successivi.

Si tratta, grosso modo, degli arruolati negli anni 1981-1982.

Il quesito che si pone rispetto al suddetto personale è quello dell’aliquota da impiegare per determinare la quota di pensione retributiva spettante.

Nel previgente sistema, l’art.54 del D.P.R. n.1092/73 prevedeva, per il calcolo della pensione (interamente retributiva) spettante “al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile”, l’applicazione dell’aliquota del 44%, “aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”, mentre l’art.44 dello stesso D.P.R. stabiliva, per il calcolo della pensione spettante “al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo”, l’applicazione della inferiore aliquota del 35%, “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile”.

Le riforme pensionistiche succedutesi dal 1992 in poi non hanno abrogato e, quindi, hanno lasciato vigenti le due suddette disposizioni.

Tant’è che, ancora nel 2009, l’I.N.P.D.A.P., nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali in occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale militare e militarizzato, non aveva dubbi nel precisare che: “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art.54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Successivamente, tuttavia, l’I.N.P.S., subentrato dal 1° gennaio 2012 all’accorpato I.N.P.D.A.P., ha ritenuto e ritiene, che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile, e cioè applicando l’aliquota del 35% – e non quella del 44% – “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio” prestato fino al 31.12.1995. Ad avviso dell’Istituto previdenziale, infatti, l’art.54 sarebbe stato e sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell’anzianità. continua a pagina 2

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