PENSIONE FF.AA., POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO: CAMBIANO I REQUISITI DAL 2019
Con la recente circolare 62/2018 dell’INPS, dal 1° gennaio 2019, anche per il personale appartenente alle Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco cambiano i requisiti per l’accesso alla pensione.
Nonostante il Comparto Difesa e Sicurezza sia stato escluso dalla riforma Fornero del 2011, anche per il personale in divisa, è stato applicato l’adeguamento con le aspettative di vita che ha portato ad un incremento significativo in questi anni, dal 2019 si sono aggiunti ulteriori 5 mesi dei requisiti per l’accesso alla pensione.
Dal 1° gennaio 2021 è atteso un nuovo incremento la cui entità non è ancora stata definita, sarà un calcolo che dovrà incrociarsi con i dati Istat di aspettativa di vita.
A chi si applicano le novità?
- le Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- l’Arma dei Carabinieri;
- il Corpo della Guardia di Finanza;
- le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Penitenziaria);
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per il personale appartenente ai suddetti corpi saranno apportati dei cambiamenti a quanto previsto dal decreto legislativo 165/1997 “in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; vediamo quali.
Pensione di vecchiaia per le Forze Armate
L’articolo 2 del suddetto decreto stabilisce che per la cessazione dal servizio bisogna avere almeno 60 anni.
Il requisito anagrafico non va adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi.
Nel dettaglio, la Tabella che segue (fonte PensioniOggi) questo è il limite previsto per coloro che ricoprono i diversi ruoli:
Trattamento di anzianità
Come si potrà accedere dal 1° gennaio 2019 al trattamento anticipato:
- al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 54 anni. Quest’ultima casistica è in realtà ormai inverosimile attesa la naturale fuoriuscita dal servizio del personale di elevata anzianità, di servizio ed anagrafica;
- al perfezionamento o di una anzianità contributiva di 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica;
- al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 58
Anche per il 2019 continuerà a trovare applicazione il posticipo di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si evidenzia che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni (comprensivi di eventuali periodi all’estero “fuori area”).
Il personale che, invece, ha raggiunto i requisiti per il diritto a pensione entro il 2018, ancorché la decorrenza si collochi successivamente al 31 dicembre 2018, non sarà coinvolto nell’adeguamento alla speranza di vita.
Si ricorda, però, che per coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica, cioè con 41 anni di contributi, il differimento è pari a 15 mesi.
per il SILMA
Voglino Angelo
Giuseppe Seviroli
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