PUR DI NON DARE RAGIONE AL CARABINIERE, LA SECONDA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SCONFESSA LA QUARTA (nota a parere n.1355/2017 del Consiglio di Stato) di Cleto Iafrate

Partendo da tutto quanto sopra esposto, rinnovo con forza la proposta[1] di trasferire tutta la giurisdizione del pubblico impiego al suo giudice naturale: il giudice ordinario del lavoro. Nelle more, auspico

– un intervento del Plenum del Consiglio di Stato volto a chiarire la portata dell’espressione “domande nuove purché connesse”, in particolare andrebbe chiarito quali tipologie di connessione siano in essa ricomprese;

–  che non sia più consentito ai massimi vertici dei corpi militari il transito nell’organico del Consiglio di Stato. Data la durata dei processi amministrativi, potrebbe verificarsi, per esempio, che il (già) dirigente militare si ritrovi ad essere convenuto in giudizi sui quali i suoi nuovi colleghi sono chiamati ad esprimersi.

Non è escluso che una tale contiguità possa creare più di qualche imbarazzo.

Ritengo che se un giudice ordinario (che per formazione professionale è portato a privilegiare la giustizia sostanziale) si fosse occupato del nostro caso, probabilmente, avrebbe stabilito che il ricorso straordinario e i motivi aggiunti vertevano su comuni questioni di fatto e di diritto e sarebbe quindi pervenuto ad una decisione nel merito.

Lo stesso giudice ordinario (che per forma mentis è più interessato alla “trave” che alla “pagliuzza”) se avesse dovuto esprimersi in merito alla rilevanza disciplinare dell’estrazione di documenti necessari per la difesa, ritengo che si sarebbe posto la seguente domanda:

«Si poteva negare l’autorizzazione all’estrazione di copia di documenti non classificati e necessari per la difesa?»

E, probabilmente, si sarebbe dato la seguente risposta:

«NO. Dal momento che l’eventuale diniego sarebbe stato in contrasto con un diritto fondamentale ed inviolabile costituzionalmente garantito – qual è il diritto alla difesa – oltreché con l’art. 24 c. 7 L. 241/90, che garantisce il diritto di accesso agli atti per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici».

Per di più, e ciò a me pare assolutamente dirimente, gli atti acquisiti, asseritamente in maniera irregolare, sono rimasti nell’alveo di un procedimento gerarchico interno alla medesima amministrazione e, quindi, assolutamente non divulgati all’esterno, sicché i

[1] Proposta già avanzata in occasione del V congresso nazionale di Ficiesse. Per un approfondimento della tematica, clicca sul seguente link: http://www.ficiesse.it/home-page/9972/contributo-di-cleto-iafrate-al-va-congresso-nazionale-di-ficiesse_–riforma-costituzionale_-la-costituzione-del-1947-non-esiste-piu_-sostituita-per-un-uomo-solo-al-comando-%E2%80%93-di-cleto-iafrate

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