La connessione soggettiva, al contrario, non consentirebbe l’impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo.
L’elasticità semantica dell’espressione “domande nuove purché connesse”, idonea a ricomprendere varie tipologie di connessione e volutamente generica, è stata meglio chiarita dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, che ha ravvisato la sussistenza della connessione oggettiva quando:
– “fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
– le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale;
– sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi[1]”.
La quarta sezione del Consiglio di Stato interpreta addirittura in maniera ancora più estensiva la portata della sopracitata espressione, stabilendo che “in merito alla natura dell’istituto dei motivi aggiunti, (…) si va affermando la considerazione dell’autonomia dei singoli giudizi, quali autonomi ricorsi occasionalmente congiunti in una sorta di connessione ex lege, atteso che vige anche in materia di motivi aggiunti (intesi come impugnazione di atti sopravvenuti) il principio dell’equivalenza delle forme e della conversione/conservazione degli atti processuali, di tal che si ritiene comunemente che se i nuovi atti vengono impugnati non mediante motivi aggiunti, bensì mediante un ricorso separato, non si determina alcuna inammissibilità ma vi è semmai la facoltà (se non il dovere) di procedere alla riunione d’ufficio; così come nell’ipotesi inversa (proposizione di motivi aggiunti laddove si doveva proporre un ricorso separato) si potrà (o dovrà) procedere d’ufficio alla separazione dei processi (si veda Consiglio di Stato, sez. III, 17 agosto 2011 n. 4792) [2]”.
[1] Cfr., per tutti, Cons. Stato, Sez. VI, 17.03.2010, n. 1564; Id., sez. IV, 27.11.2010, n. 8251; Id., Sez. V, 17.01.2011, n. 202; Id., Sez. V, 14.12.2011, n. 6537.
[2] Cons.St., Sez. 4, Sentenza 4 giugno 2013, n. 03071: http://www.ricerca-amministrativa.it/RA/massima-Motivi-aggiunti-m-345.xhtml;jsessionid=b92cefecc51724a3eeef3481e062


