non meglio precisati interessi che l’autorizzazione avrebbe dovuto tutelare sono rimasti assolutamente integri.
Il giudice togato, di conseguenza, avrebbe considerato l’allegazione ad un ricorso gerarchico di documenti necessari per la difesa in assenza di autorizzazione una “mera irregolarità formale”. Irregolarità da sanare con un semplice provvedimento di “convalidata” a cura dell’Autorità destinataria del ricorso gerarchico, che è gerarchicamente superiore rispetto a quella che ha emanato il provvedimento impugnato e quindi in grado di meglio garantire la non divulgazione dei predetti documenti all’esterno dell’Amministrazione.
Post scriptum
Esprimo sentimenti di stima e rispetto nei confronti del carabiniere protagonista della vicenda e gli auguro anche una brillante carriera. Sarebbe inaccettabile, oltre che crudele, se la carriera gli venisse ritardata o, peggio, preclusa a causa di un provvedimento disciplinare nel quale è incorso nell’ambito dell’esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione. Si precisa, a beneficio del lettore non militare, che i provvedimenti disciplinari confluiscono negli atti matricolari e hanno strascichi permanenti sulla carriera dei militari, con inevitabili ripercussioni di natura stipendiale.
Ad ogni modo, la gerarchia in occasione delle procedure di avanzamento (leggi, compilazione dei giudizi annuali caratteristici) gode della più ampia discrezionalità, una discrezionalità di una tale vastità da sfociare, il più delle volte, nell’arbitrio. Ma tant’è.
D’altronde l’ordinamento statuale se continua a tollerare una disciplina militare che, in deroga ai principi costituzionali, rimane a tutt’oggi svincolata dal principio di legalità[1], lo fa perché ritiene – erroneamente (a parere di chi scrive) – che tale circostanza sia la più idonea a garantire la “massima coesione e neutralità[2]” dei corpi militari.
La disciplina militare, tuttavia, non è di per se un valore assoluto, ma è – e deve rimanere – lo strumento per raggiungere un fine: la coesione interna e la neutralità dei corpi militari.
Guai se la disciplina venisse usata come una clava per ridurre i militari in docili esecutori di un’altrui volontà alla quale sono tenuti a piegarsi.
Se così fosse, la disciplina, da strumento di coesione si trasformerebbe in mezzo di separazione dei militari dalla società civile.
[1] Per un chiarimento sul punto, si rimanda al contributo riportato in nota n. 1.
[2] L’espressione è ripresa dalle motivazioni della sentenza n. 449/99 con cui la Corte Costituzionale ha negato ai cittadini-militari il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale. Per un approfondimento sulla tematica, clicca sul seguente link:
SI POTEVA NEGARE UN DIRITTO SOGGETTIVO CON MOTIVAZIONI PRIVE DI FONDAMENTI GIURIDICI?


