PUR DI NON DARE RAGIONE AL CARABINIERE, LA SECONDA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SCONFESSA LA QUARTA (nota a parere n.1355/2017 del Consiglio di Stato) di Cleto Iafrate

Nonostante il suo coraggio e la buona mira, purtroppo Davide non riuscirà a sconfiggere Golia; perché quest’ultimo sarà aiutato da chi sarebbe dovuto rimanere al di sopra delle parti.

  1. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il carabiniere – dopo aver esperito, senza esito, il ricorso gerarchico – impugna il provvedimento con cui gli viene inflitta la sanzione di corpo utilizzando lo strumento del ricorso per motivi aggiunti connessi al ricorso Straordinario già proposto.

Come noto, il codice del processo amministrativo, per ragioni di economia processuale, consente ai ricorrenti (principale e incidentale) di introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, “ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte[1].

La seconda sezione del Consiglio di Stato, chiamata dal Ministero ad esprimere un parere sulla questione, per non entrare nel merito, decide di non decidere. Ma si smarca con una formula di stile che sconfessa un precedente consolidato orientamento. Orientamento che la quarta sezione dello stesso Consiglio di Stato – come vedremo – interpreta addirittura in maniera ancora più estensiva a favore dei ricorrenti.

In buona sostanza, il massimo organo di giustizia amministrativa stabilisce che tra il mancato trasferimento e la sanzione disciplinare non vi sia alcuna connessione oggettiva, pertanto afferma che il ricorso principale sia improcedibile (in quanto il ricorrente, nel corso dell’istruttoria, ha ottenuto il bene della vita al quale aspirava: il trasferimento) e i motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili. Ciò in quanto la circostanza che il ricorrente sia incorso in una sanzione di corpo “è evenienza puramente soggettiva che non può superare la separatezza dei procedimenti.

Per leggere l’intero documento, clicca sul seguente link:

PARERE N. 1355/2017, CONSIGLIO DI STATO, II SEZIONE.

[1] Lo prevede l’art. 43 del c.p.a.: “I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini”.

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