PUR DI NON DARE RAGIONE AL CARABINIERE, LA SECONDA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SCONFESSA LA QUARTA (nota a parere n.1355/2017 del Consiglio di Stato) di Cleto Iafrate

Se il militare avesse presentato separatamente i due ricorsi, e questi non fossero stati riuniti, i singoli giudizi avrebbero dovuto stabilire se il diniego di trasferimento, o la sanzione disciplinare, oppure entrambi, presentavano delle patologie.

2.1 A proposito della soddisfazione del bene vita.

Dal testo del parere emerge che nel corso dell’istruttoria – e comunque dopo circa due anni e mezzo dal diniego del trasferimento – il carabiniere viene trasferito ad altra provincia di suo gradimento, che, nonostante sia diversa da quella originariamente richiesta, è comunque idonea a soddisfare le sue esigenze. Circostanza questa che, secondo i giudici amministrativi, è sufficiente a soddisfare il bene vita agognato.

Una tale conclusione non convince per il seguente motivo.

Questione strettamente collegata ai trasferimenti è quella del periodo di permanenza minima al reparto, al quale è condizionata la possibilità di presentare una successiva domanda di trasferimento. Da questo punto di vista, il ricorrente è stato irrimediabilmente danneggiato dal momento che si vedrà ritardata, di oltre due anni, la possibilità di presentare una nuova istanza di trasferimento. Ciò conferisce ad eventuali controinteressati un indiscusso vantaggio, creando un considerevole anticipo nella possibilità di ottenere un futuro trasferimento.

Venuta meno la premessa, decadrebbe anche la conclusione.

Ma non è questo il punto.

Anche qualora il militare fosse stato trasferito con decorrenza ex-ante – ovverosia, nell’ipotesi in cui la premessa fosse stata corretta – non si può non tacere il seguente ulteriore argomento.

2.2 A proposito dell’ammissibilità dei motivi aggiunti.

Come detto, è consentito introdurre nel processo amministrativo domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ma a differenza che nel processo civile – nel quale il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva[1] – nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione.

[1] Va precisato che si ha connessione soggettiva quando ci sono due ricorsi che vedono contrapposte le stesse parti, cioè ci sono gli stessi soggetti. Mentre la connessione oggettiva si ha quando l’atto successivo è diretta conseguenza dell’atto precedente. Per esempio, abbassamento delle note caratteristiche come conseguenza di una sanzione disciplinare, oppure, non idoneità all’avanzamento a seguito di sanzione disciplinare. E ancora, sanzione disciplinare, ulteriore sanzione disciplinare per gli stessi fatti e nell’ambito della stessa vicenda (o magari perché il militare ha impugnato la prima sanzione direttamente al TAR senza passare per la via gerarchica).

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