E pensare che il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, che risale ai tempi delle monarchie assolute, è definito “ricorso dei poveri” (almeno lo era fino al 2011[1]) in quanto nato proprio allo scopo di consentire l’accesso alla tutela legale anche ai cittadini con ridotte capacità economiche. Con ciò non voglio sostenere che nei confronti di chi non può permettersi un avvocato la giustizia amministrativa è diseguale (per meglio dire, “più restrittiva”), intendo solo dire che se il carabiniere si fosse presentato accompagnato da un avvocato la questione sarebbe stata trattata da altra Sezione dello stesso Consiglio e, forse, avrebbe avuto un esito diverso.
A tal proposito, mi viene in mente un caso gemello.
Il caso di un dirigente di P.S. che utilizzò per la propria difesa in un procedimento, atti d’ufficio, di cui aveva la disponibilità per ragioni inerenti il servizio d’istituto. Allo stesso venne inflitta una sanzione disciplinare “per aver utilizzato gli atti in questione senza averli ottenuti all’esito di un regolare procedimento di accesso e in violazione della riservatezza di fatti noti solo all’ufficio”. Ebbene, nonostante gli atti fossero addirittura classificati[2], in quanto inerenti la rotta di una nave militare statunitense, i giudici del Tar di Catania accolsero la domanda del dirigente volta all’annullamento della sanzione disciplinare. I giudici ritennero che l’omessa attivazione della procedura di accesso agli atti si risolvesse in un “inadempimento solamente formale, dal momento che gli atti erano nella disponibilità del dirigente, nonché dato che gli stessi atti dovevano necessariamente essere oggetto di ostensione, atteso il precipuo fine di difesa del dirigente” (Sent. n.121, 16 gennaio 2012, TAR Catania, III Sez.)[3].
Una tale sensibilità giuridica manifestata dai giudici catanesi, oltre ad essere in linea con lo spirito del Codice dell’ordinamento militare[4], riflette il principio secondo cui il diritto di difesa è un diritto “supercostituzionale” che per la c.d. “dottrina dei contro limiti” non è comprimibile nemmeno da norme comunitarie, da norme internazionali o da “non meglio specificate esigenze”[5] di sicurezza nazionale”.
[1] Quando è stato previsto il pagamento del contributo unificato anche per accedere a questo rimedio di giustizia. Una gabella che oggi corrisponde a circa la metà dello stipendio di un militare non graduato (650 euro, a cui vanno aggiunti i costi delle notifiche). E’ assurdo e inaccettabile che la “democrazia” evoluta del terzo millennio sia stata capace di sopprimere un diritto che risale addirittura ai tempi delle monarchie assolute.
[2] Per un approfondimento sulla tutela degli atti classificati clicca sul seguente link: http://www.ficiesse.it/home-page/11000/il-segreto-di-stato_-lo-‘spauracchio’-di-giornalisti_-militari_-poliziotti-e-agenti-segreti-_nota-a-commento-di-walter-bazzanella_—di-cleto-iafrate
[3] Per un commento sulla vicenda, clicca sul seguente link: http://www.avvocatofoggia.eu/militari-e-diritto/e-legittimo-luso-di-atti-dufficio-in-funzione-del-diritto-di-difesa/
[4] D.Lgs. 66/2010, art. 1466: “L’esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l’applicabilità di sanzioni disciplinari”.
[5] Sull’accezione della locuzione “non meglio specificate esigenze di sicurezza nazionale”, rimando al link di cui alla nota n. 9.


