PUR DI NON DARE RAGIONE AL CARABINIERE, LA SECONDA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SCONFESSA LA QUARTA (nota a parere n.1355/2017 del Consiglio di Stato) di Cleto Iafrate

Nel caso in esame, la seconda Sezione del Consiglio di Stato, negando la connessione oggettiva, è come se avesse stabilito che tra il diniego del trasferimento e la sanzione disciplinare non vi sia alcuna consequenzialità.

E’ di tutta evidenza che il militare mai si sarebbe sognato di procurarsi, in maniera irrituale, atti necessari per la sua difesa se non avesse avuto la necessità di difendersi. Mi pare ovvio. Com’è altrettanto evidente che il ricorso straordinario e i motivi aggiunti vertevano su comuni questioni di fatto e di diritto: “sanzione disciplinare per un fatto avvenuto nell’ambito di ricorso gerarchico avverso provvedimento amministrativo di diniego del trasferimento”. Stando così le cose, non si comprende la ragione per la quale i giudici della seconda Sezione di Palazzo Spada non abbiano voluto riconoscere la sussistenza della connessione oggettiva.  

Parlare di “evenienza puramente soggettiva”, francamente, a me pare una forzatura al solo scopo di evitare la pronuncia nel merito.

L’autodifesa, le esigenze di giustizia sostanziale, le questioni di particolare complessità e di interesse pubblico che erano in gioco, rendevano preferibile un’interpretazione meno restrittiva della norma processuale per pervenire ad una pronuncia di merito[1].

Il Consiglio di Stato avrebbe dovuto trattare insieme i due procedimenti e verificare se i documenti erano rilevanti e, soprattutto, se il diniego di trasferimento e il provvedimento disciplinare erano o meno affetti da vizi.

 CONCLUSIONI

E’ singolare notare come l’orientamento più restrittivo sia stato utilizzato dalla seconda Sezione – che è quella competente per i Ricorsi Straordinari contro il Ministro della Difesa –  proprio nei confronti di un militare di truppa, che ha esperito l’autodifesa, cioè ha affrontato Golia da solo (solitamente in Consiglio di Stato è ammessa la sola difesa tecnica[2]).

[1] Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza del 26 agosto 2014 n. 4277, secondo cui “Vero è che, nella giurisprudenza più recente, si colgono talvolta anche impostazioni più liberali, favorevoli – in omaggio a esigenze di giustizia sostanziale – a riconoscere più cospicuo margine di operatività al ricorso cumulativo (ma sempre, si badi, in situazioni particolarmente complesse …). Si ritiene che il caso di specie presentava delle “situazioni di particolare complessità”, perché era stata comminata una sanzione disciplinare –amministrativa – nell’ esercizio di un diritto “supercostituzionale” –il diritto alla difesa-. Per un inquadramento “logico-sistematico” della vicenda, Cfr. con l’art. 4 L. 689/1981 “Cause di esclusione della responsabilità. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto … nell’ esercizio di una facoltà legittima …”; art. 51 C.P.  “Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”.

[2] Avvocati abilitati alle Giurisdizioni Superiori, ovvero avvocati con particolari requisiti di anzianità e competenza.

Related Posts

About The Author

Contatta la Sezione o Unità Coordinata a Te più vicina!Inviaci una e-mail o telefona per avere maggiori informazioni.