LA CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 120 Anno 2018 deposito del 13 giugno 2018 «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

sarebbero applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla
regolamentazione nazionale».
La norma ha, dunque, un contenuto simile a quello corrispondente della CEDU e, conseguentemente, si
deve egualmente concludere che sia incompatibile con essa l’esclusione nei confronti dei militari del diritto
di associazione sindacale da parte degli Stati sottoscrittori.
11.− Alla stregua di entrambi i parametri, vincolanti ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., va
riconosciuto ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.
12.− La portata e l’ambito di tale diritto vanno, tuttavia, precisati alla luce dell’intero contenuto delle
norme internazionali evocate.
Come si è anticipato, esse fanno entrambe seguire all’affermazione di principio della libertà sindacale il
riconoscimento della possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni nei confronti di determinate
categorie di pubblici dipendenti. Va dunque verificato se e in quale misura tale facoltà possa o debba essere
esercitata, e ciò anche alla stregua dei princìpi costituzionali che presiedono all’ordinamento militare.
13.− È in relazione a questo duplice profilo che viene anzitutto in rilievo la parte dell’art. 1475, comma
2, del d.lgs. n. 66 del 2010 − complessivamente censurato − che vieta ai militari di «aderire ad altre
associazioni sindacali».
13.1.− Quanto alla CEDU, la questione non è stata oggetto di esplicita pronuncia della Corte di
Strasburgo, che riguarda il caso specifico della libertà di costituire associazioni tra militari, e di aderirvi.
D’altro canto, il divieto non appare incompatibile con il testo della disposizione di riferimento, come
interpretato in via generale dalla giurisprudenza, non comportando il venir meno di un elemento essenziale
della libertà di associazione.
13.2.− Ciò, del resto, è coerente con i nostri princìpi costituzionali, princìpi oggetto di approfondite
ricostruzioni ed analisi da parte della giurisprudenza di questa Corte.
Già con la sentenza n. 126 del 1985 si è affermato che la legge n. 382 del 1978, prevedendo che spettano
ai militari i diritti dei cittadini e stabilendo che, ex lege, possono essere imposte ai militari limitazioni
nell’esercizio di tali diritti e l’osservanza di particolari doveri al (solo) fine di garantire l’assolvimento dei
compiti propri delle Forze armate, «rispecchia l’esigenza, la quale promana dalla Costituzione, che la
democraticità dell’ordinamento delle Forze armate sia attuata nella massima misura compatibile col
perseguimento da parte di queste dei propri fini istituzionali».
Con la pronuncia n. 278 del 1987, questa Corte ha poi chiarito che la Costituzione repubblicana ha
superato radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare e ha ricondotto anche
quest’ultimo nell’ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti
sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no.
Di particolare rilevanza, infine, i princìpi richiamati nella sentenza n. 449 del 1999. Questa Corte era
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, della legge n. 382 del 1978,
in relazione all’art. 39, letto in sistema con l’art. 52, terzo comma, Cost. La disposizione, abrogata a seguito
dell’adozione del d.lgs. n. 66 del 2010, era sostanzialmente identica a quella attuale, prevedendo che «I
militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere
sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali», e questa Corte, nel dichiarare non fondata la questione, ha
affermato la sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze
armate dalle altre strutture statali; ha rilevato in particolare che l’art. 52, terzo comma, Cost. «parla di
“ordinamento delle Forze armate”, non per indicare una sua (inammissibile) estraneità all’ordinamento
generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l’assoluta specialità della funzione».
13.3.− Le specificità dell’ordinamento militare giustificano, pertanto, la esclusione di forme associative
ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale
ordinamento compongono.
13.4.− Analogamente, l’inammissibilità di tale limite non può desumersi dalla disposizione della Carta
sociale europea, la cui formulazione − come si è visto − non si discosta da quella convenzionale.
Né in senso contrario può essere addotta la decisione assunta dal Comitato europeo dei diritti sociali il 27
gennaio 2016 e pubblicata il 4 luglio 2016, Conseil Européen des Syndicats de Police (CESP) contro Francia
(reclamo n. 101/2013).
A differenza della CEDU, la Carta sociale europea non contiene una disposizione di effetto equivalente
all’art. 32, paragrafo 1, secondo cui «La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti
l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa […]». A
sua volta, il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, che istituisce e disciplina il sistema dei reclami
collettivi, non contiene una disposizione di contenuto analogo all’art. 46 della CEDU, ove si afferma che «Le
Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle

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