associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono
aderire ad altre associazioni sindacali».
20.− Restano assorbiti i profili di censura relativi all’art. 14 della CEDU.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni
professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I
militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati
dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
ALLEGATO:
ORDINANZA EMESSA ALL’UDIENZA DEL 10 APRILE 2018
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di cui all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 111 del reg. ord. 2017 sono
intervenuti: F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL – Confederazione
Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE –
Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi
Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, in base all’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento
dell’ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata
ordinanza letta all’udienza del 17 maggio 2016);
che l’intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative)
è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma
oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata
ordinanza letta all’udienza del 17 maggio 2016);
che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da
parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, ordinanza n. 227 del 2016);
Giuseppe Seviroli
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