6.4.− L’Avvocatura dello Stato osserva, quindi, che l’ordinanza del Consiglio di Stato riconosce la
finalità della norma censurata di coesione interna, neutralità e prontezza delle Forze armate, ma ha omesso di
considerare il più ampio quadro normativo e non ha attribuito adeguato rilievo alla rappresentanza militare e
al procedimento di concertazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione
dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).
Inoltre, la difesa dell’interveniente rileva che il Consiglio di Stato non ha tenuto conto che le sentenze
della Corte EDU hanno ad oggetto situazioni diverse da quella nazionale e non escludono misure alternative
all’adesione ad associazioni sindacali.
Né è ravvisabile, peraltro, disparità di trattamento.
7.− A sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale, si sono costituiti, in data 20 settembre
2017, l’Associazione solidarietà diritto e progresso (AS.SO.DI.PRO.) ed F. S., parti del giudizio a quo.
Gli stessi invocano, come ulteriore parametro, l’art. 6 della Carta sociale europea, relativo al diritto alla
contrattazione collettiva, e richiamano altre fonti internazionali e sovranazionali che hanno affermato il
diritto alla liberta di associazione sindacale.
8.− A sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale, sono intervenuti, in data 10 agosto 2017,
con distinti atti, P. D.N. e altri; la SILP CGIL − Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, la FICIESSE −
Associazione Finanzieri, Cittadini e Solidarietà, la F.P. CGIL − Federazione Lavoratori della Funzione
Pubblica CGIL, CGIL − Confederazione generale italiana del lavoro; in data 25 settembre 2017, S. D. e altri;
in data 26 settembre 2017, P. C. e altri.
Dopo aver ripercorso la disciplina e la missione della Guardia di finanza, gli interventori assumono
l’illegittimità costituzionale della norma denunciata, anche in relazione all’art. 6 della Carta sociale europea.
9.− Sempre a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale, sono intervenuti, in data 26
settembre 2017, A. B. e altri.
Gli stessi espongono di essere membri del Corpo forestale dello Stato, per i quali a seguito della
soppressione del Corpo medesimo, si è disposto il passaggio nell’Arma dei carabinieri e la conseguente
applicazione della relativa disciplina ivi compresa la disposizione di cui all’art. 1475 del d.lgs. n. 66 del
2010. Assumono, quanto alla legittimazione ad intervenire, che l’eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale avrebbe sulla loro posizione lo stesso effetto che essa produrrebbe sul rapporto oggetto del
giudizio a quo.
Nel merito insistono per la pronuncia di accoglimento della questione, anche in riferimento all’art. 14
della CEDU.
10.− Con ordinanza del 3 novembre 2017 (reg. ord. n. 198 del 2017), anche il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, adito in sede di impugnazione del provvedimento di irrogazione di una sanzione
disciplinare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del
2010, in relazione agli stessi parametri già invocati dal Consiglio di Stato con l’ordinanza di cui al reg. ord.
n. 111 del 2017.
11.− Quanto alla rilevanza, il TAR osserva che il giudizio non può essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, essendo stata, nel caso di specie, irrogata una
sanzione disciplinare di stato, in ragione della violazione del divieto di cui all’art. 1475, comma 2, del d.lgs.
n. 66 del 2010.
A sostegno della non manifesta infondatezza il TAR deduce argomentazioni del tutto analoghe a quelle
prospettate dal Consiglio di Stato.
12.− È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, prospettando difese analoghe a quelle esposte in
relazione alla questione sollevata dal Consiglio di Stato.
13.− Il Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 marzo 2018 ha depositato, nel giudizio di cui al
reg. ord. n. 111 del 2017, una memoria, nonché una nota per la discussione, con le quali, nel ripercorrere la
giurisprudenza europea e la disciplina nazionale, deduce l’inammissibilità degli altri interventi e insiste per
l’inammissibilità e l’infondatezza della questione, ricordando che la Guardia di finanza è Forza di polizia ad
ordinamento militare, facente parte delle Forze armate.
Nella medesima data, lo stesso Presidente del Consiglio ha depositato memoria nel giudizio di cui al reg.
ord. n. 198 del 2017, con la quale assume la mancanza di rilevanza della questione sollevata dal TAR Veneto,
atteso che l’addebito disciplinare contestato all’appartenente all’Arma dei carabinieri andava ricondotto
all’art. 1470, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.
14.− Sempre in data 20 marzo 2018, l’AS.SO.DI.PRO. e F. S., ricorrenti nel giudizio a quo di cui
all’ordinanza n. 111 reg. ord. del 2017, hanno depositato memoria con la quale insistono nell’accoglimento
della questione e richiamano la decisione del 12 settembre 2017 del Comitato europeo dei diritti sociali,
Giuseppe Seviroli
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