che la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell’ordinanza di
rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, neppure è sufficiente a rendere
ammissibile l’intervento (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2017 e allegata ordinanza letta all’udienza del 22
febbraio 2017);
che, nel caso in esame, F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL –
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, non
sono parti del giudizio a quo;
che FICIESSE – Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, non è parte nel giudizio a quo e non è
titolare di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi
l’intervento;
che Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri,
non sono parti nel giudizio a quo; né lo status di militare, quali appartenenti all’Arma dei Carabinieri o alla
Guardia di Finanza, li rende titolari di un interesse, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione
Pubblica CGIL; CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL – Sindacato Italiano
Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE – Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e
altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Giuseppe Seviroli
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