LA CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 120 Anno 2018 deposito del 13 giugno 2018 «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

che la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell’ordinanza di
rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, neppure è sufficiente a rendere
ammissibile l’intervento (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2017 e allegata ordinanza letta all’udienza del 22
febbraio 2017);
che, nel caso in esame, F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL –
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, non
sono parti del giudizio a quo;
che FICIESSE – Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, non è parte nel giudizio a quo e non è
titolare di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi
l’intervento;
che Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri,
non sono parti nel giudizio a quo; né lo status di militare, quali appartenenti all’Arma dei Carabinieri o alla
Guardia di Finanza, li rende titolari di un interesse, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione
Pubblica CGIL; CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL – Sindacato Italiano
Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE – Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e
altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

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