quali sono parti», disposizione che fonda l’autorità di res iudicata delle sentenze rese dalla Corte EDU
relativamente allo/agli Stato/Stati in causa ed alla controversia decisa dalla Corte stessa.
Pertanto, rispetto alle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, non può trovare applicazione
quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 348 del 2007: «Poiché […] le norme della CEDU vivono
nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale
deve riguardare la norma come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata».
Nel contesto dei rapporti così delineati fra la Carta sociale europea e gli Stati sottoscrittori, le pronunce
del Comitato, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della
Carta, tanto più se − come nel caso in questione − l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma
nei nostri princìpi costituzionali.
14.− Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale nella parte che investe il divieto di
«aderire ad altre associazioni sindacali», divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in
questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse.
15.− La corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia impone a questa Corte
un’ulteriore verifica; difatti i valori che essa sottende sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la
disciplina stessa un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale.
La previsione di condizioni e limiti all’esercizio di tale diritto, se è infatti facoltativa per i parametri
internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale, al punto da escludere la possibilità di un vuoto
normativo, vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione
sindacale.
Occorre dunque accertare se tale evenienza nella specie si verifica, ovvero se sono rinvenibili
nell’ordinamento disposizioni che, in attesa dell’intervento del legislatore, siano idonee a tutelare questi
valori.
16.− Quanto alla costituzione delle associazioni sindacali, trova allo stato applicazione la non censurata
disposizione dell’art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui «La costituzione di associazioni
o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa». Si tratta di una condizione
di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere
considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza.
In ogni caso gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, e il loro vaglio va
condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono
già desumibili dall’assetto costituzionale della materia.
A tal fine fondamentale è il principio di democraticità dell’ordinamento delle Forze armate, evocato in
via generale dell’art. 52 Cost., che non può non coinvolgere anche le associazioni fra militari.
Sotto altro profilo tale principio viene in evidenza nella prospettiva del personale interessato, quale
titolare della libertà di associazione sindacale sancita dal primo comma dell’art. 39 Cost.: l’esercizio di tale
libertà è infatti possibile solo in un contesto democratico.
Altresì rilevante è il principio di neutralità previsto dagli artt. 97 e 98 Cost. per tutto l’apparato pubblico,
e valore vitale per i Corpi deputati alla “difesa della Patria”; anch’esso ha come necessario presupposto il
rigoroso rispetto della democrazia interna all’associazione.
16.1.− La verifica dell’esistenza di questi requisiti comporta in particolare l’esame dell’apparato
organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di funzionamento; ed è inutile sottolineare che tra tali
modalità spiccano per la loro rilevanza il sistema di finanziamento e la sua assoluta trasparenza.
17.− Quanto ai limiti dell’azione sindacale, va anzitutto ricordato il divieto di esercizio del diritto di
sciopero. Si tratta indubbiamente di una incisione profonda su di un diritto fondamentale, affermato con
immediata attuazione dall’art. 40 Cost. e sempre riconosciuto e tutelato da questa Corte, ma giustificata dalla
necessità di garantire l’esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi
costituzionalmente rilevanti (sentenza n. 31 del 1969).
18.− Con riguardo agli ulteriori limiti, invece, è indispensabile una specifica disciplina legislativa.
Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi
convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa
essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare
con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza
«le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il
rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato,
adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati.
19.− Conclusivamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n.
66 del 2010, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere
sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire
Giuseppe Seviroli
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