LA CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 120 Anno 2018 deposito del 13 giugno 2018 «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Lo stesso art. 11 precisa, inoltre, che la norma non
osta a che «restrizioni legittime» siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle Forze
armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato (paragrafo 2, secondo periodo).
L’art. 14 della CEDU, a sua volta, sancisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione.
8.1.− Come si ricorda nelle ordinanze di rimessione, l’art. 11 è stato oggetto delle recenti sentenze della
Corte di Strasburgo (Corte europea dei diritti dell’uomo), casi Metelly e ADefDroMil, in cui veniva in rilievo
la costituzione di un’associazione professionale a carattere sindacale fra militari, associazione dichiarata
incompatibile dalle autorità francesi con l’allora vigente articolo L.4121-4 del code de la Défense.
La Corte EDU in tali decisioni illustra i princìpi generali della propria giurisprudenza in materia,
ricordando che l’art. 11, paragrafo 1, delinea la libertà di associazione sindacale come una forma o un aspetto
speciale della libertà di associazione (paragrafo 55 della sentenza Matelly, paragrafo 41 della sentenza
ADefDroMil); prosegue, quindi, ricordando che il successivo paragrafo 2 dello stesso articolo non esclude
alcuna categoria professionale dal proprio ambito di applicazione e che, rispetto ai membri delle Forze
armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato, gli Stati possono, al più, introdurre «restrizioni
legittime», ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, né possono
imporre restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione («l’essence même du
droit»), senza i quali verrebbe meno il contenuto di tale libertà, quale è il diritto di costituire un sindacato e
di aderirvi, dato che «le droit de former un syndicat et de s’y affilier fait partie de ces éléments essentiels».
Le sentenze sono espressione di un approdo giurisprudenziale stabile, che riafferma i princìpi già
enunciati nella sentenza della grande camera 12 novembre 2008, Demir e Baykara contro Turchia (in
relazione ad un sindacato costituito da funzionari municipali), e poi richiamati nella successiva pronunzia
Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) contro Spagna, resa il 21 aprile 2015 dalla terza
sezione della Corte EDU (con riguardo ad un sindacato costituito da funzionari di polizia).
È significativo che in adempimento delle sentenze Matelly ed ADefDroMil il legislatore francese, con la
legge n. 2015-917 del 28 luglio 2015, abbia modificato la previsione incompatibile con la CEDU,
riconoscendo il diritto di associazione professionale secondo quanto stabilito con una specifica disciplina.
9.− La norma convenzionale, nel significato attribuitole dalla Corte EDU, cui − come è noto − l’art. 32
della Convenzione riserva il potere interpretativo, porta ad escludere che la facoltà riconosciuta agli Stati
contraenti, di introdurre restrizioni all’esercizio dei diritti sindacali dei militari, possa spingersi fino a negare
in radice il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale.
Pertanto, il divieto di costituire tali associazioni, contenuto nella disposizione censurata, è incompatibile
con l’art. 11 della CEDU.
10.− Nell’ordinanza di rimessione si deduce anche la violazione della Carta sociale europea, oggetto di
revisione nel 1996, che riunisce in un solo trattato i diritti riconosciuti dalla versione originaria del 1961 e
quelli che sono stati aggiunti attraverso il Protocollo addizionale del 5 maggio 1988, entrato in vigore il 4
settembre 1992.
10.1.− Ai fini dell’ammissibilità dell’evocazione di tale parametro interposto, va rilevato che esso
presenta spiccati elementi di specialità rispetto ai normali accordi internazionali, elementi che la collegano
alla CEDU. Se quest’ultima, infatti, ha inteso costituire un «sistema di tutela uniforme» dei diritti
fondamentali civili e politici (sentenza n. 349 del 2007), la Carta ne costituisce il naturale completamento sul
piano sociale poiché, come si legge nel preambolo, gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno voluto
estendere la tutela anche ai diritti sociali, ricordando il carattere indivisibile di tutti i diritti dell’uomo.
Per queste sue caratteristiche la Carta, dunque, deve qualificarsi fonte internazionale, ai sensi dell’art.
117, primo comma, Cost. Essa è priva di effetto diretto e la sua applicazione non può avvenire
immediatamente ad opera del giudice comune ma richiede l’intervento di questa Corte, cui va prospettata la
questione di legittimità costituzionale, per violazione del citato primo comma dell’art. 117 Cost., della norma
nazionale ritenuta in contrasto con la Carta. Ciò tanto più in considerazione del fatto che la sua struttura si
caratterizza prevalentemente come affermazione di princìpi ad attuazione progressiva, imponendo in tal
modo una particolare attenzione nella verifica dei tempi e dei modi della loro attuazione.
10.2.− Peraltro l’art. 5 della Carta sociale ha un contenuto puntuale. La sua rubrica reca «Diritti
sindacali», e prevede che: «Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di
costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e
sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s’impegnano affinché la legislazione nazionale non
pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel
presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione
nazionale. Il principio dell’applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui

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