GLI ASPETTI PROCESSUALI DEL SEGRETO DI STATO SPIEGATI ATTRAVERSO LE REGOLE DEL CALCIO di Cleto Iafrate

I giudici dubitano della compatibilità con i principi costituzionali delle norme che prevedono l’autorizzazione ministeriale quale condizione di procedibilità dell’azione penale (artt. 342 e 352 c.p.p.).

  1. La Corte dichiara che il concetto di “sicurezza dello Stato” non può prescindere dall’atteggiarsi della Repubblica come ordinamento democratico a sovranità popolare. Di conseguenza la sua sicurezza, esterna e interna, è oggettivamente circoscritta alla sua integrità territoriale, alla sovranità popolare, al ripudio dello strumento bellico (come “mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”), al funzionamento degli organi costituzionali, al libero esercizio dei diritti inviolabili della persona.
  2. In particolare, i giudici delle leggi precisano che gli interessi tutelabili a mezzo del segreto nello Stato-comunità non devono confondersi con gli interessi del “Governo e dei partiti che lo sorreggono”.
  3. La Corte, inoltre, sancisce che “mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l’accertamento di fatti eversivi dell’ordine costituzionale”. Proprio quello che nella precedente storia giudiziaria italiana era accaduto.
  4. La Corte costituzionale, infine, impone l’obbligo di motivare il provvedimento di conferma, stabilendo che la motivazione costituisce “presidio di legalità dell’atto di conferma, sia quale limite intrinseco alla discrezionalità dell’autorità preposta, sia quale strumento di controllo, ex post, tanto ad opera del Parlamento, quanto della stessa Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzione”.

I Giudici delle leggi sentenziano che “sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 342 e 352 c.p.p. nella parte in cui prevedono che il Procuratore generale presso la Corte d’appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri”.

Stante il rischio che gli interessi tutelabili dal segreto possano confondersi con quelli del Governo e dei partiti che lo sorreggono, probabilmente, i Giudici avrebbero dovuto osare di più e proporre una soluzione diversa. Ma tant’è.

 Calcisticamente parlando, i giudici dicono cose banalissime:

– Gli schemi di gioco non possono prescindere dalle regole del calcio.

– Il giudice di gara non può tifare per una delle due squadre.

– Nessuno può impedire all’arbitro di sanzionare i falli da rigore.

– Per contestare le decisioni arbitrali occorrono valide argomentazioni.

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